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d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 71)2)
Liberalizzazione dell'attività commerciale

1)
Pubblicata nel B.U. 20 marzo 2012, n. 12.
2)
Questa è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera b), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art.  72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge) della legge 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 1 (Finalità)

(1)  Con la presente legge viene liberalizzato il commercio al dettaglio nella provincia di Bolzano.

(2)  Vengono attuati i principi previsti dalla normativa dell’Unione europea, dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche,  dalle leggi quadro nazionali, dall’articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, prevedendo: 3)

  1. l’abolizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle barriere non giustificate all’accesso all’attività commerciale;
  2. l’abolizione dei limiti all’offerta effettuata tramite il contingentamento delle superfici di vendita, la determinazione delle superfici massime e la limitazione a determinate tabelle merceologiche;
  3. l’abolizione della pianificazione commerciale provinciale, intesa come distribuzione geografica dell’offerta commerciale.

(3)  La liberalizzazione delle attività commerciali e della struttura dell’offerta commerciale al dettaglio deve adeguarsi alle esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, della natura e del paesaggio, alla tutela dei monumenti e dei beni culturali, alla tutela della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini, alla tutela ed allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano ed alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico.

3)
L'art. 1, comma 2, è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 2 (Segnalazione certificata di inizio attività) 4) 5)

(1) L’avvio, il trasferimento dell’attività di vendita al dettaglio, la variazione del settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti dall’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune territorialmente competente. La SCIA deve contenere: 6)

  1. l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione d’uso della costruzione ai sensi dell’articolo 75, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, specificando, nel caso della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell’articolo 44.1, commi 1, 2, 3 e 5, della stessa legge provinciale; 7)
  2. l’indicazione della superficie di vendita e dell’offerta merceologica;
  3. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità nonché, se richiesti, dei requisiti professionali; 8)
  4. la dichiarazione di essere iscritto nel Registro delle imprese, ovvero, di aver provveduto a richiederne l’iscrizione nel caso di imprese neocostituite.

(2)  Nei 60 giorni a seguire il comune verifica l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1 nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali destinati alla vendita.  In caso di avvio dell’attività non contestuale alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il termine dei 60 giorni decorre a partire dall’effettivo avvio della stessa. 9)

(3) Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa senza titolo abilitativo o senza i requisiti di onorabilità e, se prescritti, professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell’attività. Per le violazioni di cui al presente comma l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Le somme riscosse sono introitate dal comune. 10)

(4)  Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate per l’esercizio del commercio al dettaglio nella forma della grande struttura di vendita o del centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggette, nelle more dell’adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ove per “autorità competente” si intende il Comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Qualora la verifica sia positiva, trova applicazione la disciplina provinciale sulla valutazione di impatto ambientale. 11)

(5)  La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e della presente legge, se relative ad attività commerciali non ancora effettivamente avviate o per le quali non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio, qualora tali comunicazioni vengano utilizzate per la realizzazione di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In questo caso prima dell’effettivo avvio dell’attività commerciale ovvero del rilascio del titolo edilizio deve essere verificata l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. 12)

(6)  L’effettivo avvio dell’attività commerciale delle strutture di vendita di cui ai commi 4 e 5 senza che sia stata espletata la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell’attività disposte dal sindaco del comune competente. 13)

(7)  Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del comma 1, ove l’attività segnalata non venga avviata entro un anno, si considerano decadute e devono essere ripetute al momento dell’effettivo avvio dell’attività. Questa disciplina trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e ai sensi della presente legge, qualora l’attività oggetto di comunicazione non sia stata avviata entro la data del 12 novembre 2014, a nulla rilevando che l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi inibitori, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato prima della data del 12 novembre 2014. 14)

4)
La rubrica dell'art. 2 è stata così modificata dall'art. 4, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
5)
Vedi anche l'art. 8, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
6)
L'alinea dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
7)
La lettera a) dell'art. 2, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27, e successivamente dall'art. 8, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
8)
La lettera c) dell'art. 2, comma 1, è stata così modificata dall'art. 4, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
9)
L'art. 2, comma 2, è stato così integrato dall'art. 4, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
10)
L'art. 2, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
11)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
12)
L'art. 2, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
13)
L'art. 2, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
14)
L'art. 2, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 3 (Commercio al dettaglio nelle zone residenziali)

(1)  Nelle zone residenziali il commercio al dettaglio è ammesso in conformità alla normativa edilizia ed alla destinazione urbanistica, ma senza alcuna restrizione delle superfici di vendita e dell’offerta merceologica.

(2)  Nelle zone di recupero di cui all’articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’esercizio del commercio al dettaglio è ammesso anche in deroga agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per l’intera cubatura. In questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in “commercio al dettaglio” ai sensi dell’articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Cessata l’attività commerciale, questa destinazione urbanistica può essere cambiata solo in quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona.

(3)  Nelle zone residenziali di completamento e nelle zone di espansione il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Nelle zone di espansione, al momento della comunicazione dell’avvio dell’attività commerciale, almeno il 50 per cento della cubatura ammissibile nella zona deve essere già realizzato e destinato a fini abitativi, alternativamente a ciò può essere presentata la comunicazione relativa all’inizio dell’attività commerciale, se nella zona più del 50 per cento dell’area è destinata all’edilizia agevolata ed è stato realizzato il 100 per cento della cubatura dell’edilizia non agevolata. 15)

15)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 21, comma 1, della L.P. 19. luglio 2013, n. 10.

Art. 4 (Commercio al dettaglio al di fuori delle zone edificabili)

(1)  In considerazione della particolare topografia del territorio provinciale, della scarsità di terreno agricolo disponibile, del prevalente comune interesse alla tutela, anche sotto l’aspetto culturale della vita, del lavoro, dell’economia tradizionale agricola e della struttura degli insediamenti, nonché del prevalente comune interesse alla limitazione del traffico individuale motorizzato, l’esercizio del commercio al dettaglio nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive è in linea di principio vietato.

(2)  Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa urbanistica.

(3)  Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti che saranno fissati dalla Giunta provinciale e solamente se l’attività viene svolta nell’ambito delle strutture del trasporto pubblico.

Art. 5   16) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38 - Liberalizzazione dell'attività commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - orari d'apertura
16)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera e), della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 6 (Orari d’apertura)    delibera sentenza

[(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Tali indirizzi dovranno garantire un’effettiva tutela degli usi e costumi ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la tutela dei lavoratori autonomi e dipendenti ed il rispetto delle esigenze di ordine pubblico e della tutela della salute.] 17)

massimeCorte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38 - Liberalizzazione dell'attività commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - orari d'apertura
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1612 - Inidirizzi provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio Art. 6, L.P. 7/2012
17)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 38 dell'11 marzo 2013, ha dichiarato illegittimo l'art. 6.

Art. 7 (Sanzioni)

(1) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate le ulteriori procedure e le sanzioni previste dall’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche. 18)

18)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 10, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 8 (Abrogazione di norme e modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio” e della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1)  Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di trovare applicazione le norme incompatibili con la stessa, in particolare:

  • a) nella legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7:
    • 1. la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 è abrogata;
    • 2. il comma 1 dell’articolo 2 è abrogato;
    • 3. gli articoli 3 e 3/bis sono abrogati;
    • 4. gli articoli 4, 5 e 6 sono abrogati;
    • 5. l’ultimo periodo del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 7 sono abrogati;
    • 6. i commi 1 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati;
    • 7. l’articolo 8/bis è abrogato;
    • 8. negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 sono abrograti i riferimenti che contrastano con quanto disposto dall’articolo 2 della presente legge;
    • 9. il comma 3 dell’articolo 18 è così sostituito:
    • “3. L'avvio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), deve essere preceduta da una comunicazione al comune competente che deve contenere: l’indicazione dell’attività svolta nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge.”;
    • 10. nei commi 4 e 5 dell’articolo 18 sono abrograti i riferimenti che contrastano con quanto disposto dall’articolo 2 della presente legge;
    • 11. il primo periodo del comma 4 dell’articolo 19 è così sostituito:
    • “La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e non può essere rinnovata in modo automatico.”;
    • 12. il comma 6 dell’articolo 19 è abrogato;
    • 13. il comma 1 dell’articolo 20 è abrogato;
    • 14. il comma 1 dell’art. 22 è così sostituito:
    • “1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro.”;
    • 15. il comma 2/bis dell’articolo 22 è abrogato;
    • 16 il comma 4 dell’articolo 22 è così sostituito:
    • “4. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 18 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.”;
    • 17. l’articolo 22/bis é abrogato;
    • 18. il comma 1 dell’articolo 23 è abrogato;
    • 19. il comma 2 dell’articolo 23 è così sostituito:
    • “2. Il sindaco ordina la chiusura dell’attività di vendita se ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
    • b) se il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;
    • c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva.”;
    • 20. il comma 3 dell’articolo 23 è abrogato;
    • 21. l’articolo 25 è abrogato;
    • 22. i commi 1, 2, 4, 7/bis e 9 dell’articolo 26 sono abrogati.
  • b) l’articolo 44/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è sostituito dall’articolo 5 della presente legge.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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