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i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 21)2)
Promozione della banda larga sul territorio della provincia

1)
Pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 4.

Art. 1 (Finalità)   delibera sentenza

(1)  L’obiettivo, ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è il collegamento completo e capillare di tutti gli utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base (BTS) presenti sul territorio provinciale, attraverso reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità, in grado di offrire velocità di connessione pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico, in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione. La Giunta provinciale può consentire, per interventi puntuali che risultassero tecnicamente ed economicamente non sostenibili, la realizzazione di connessioni in grado di offrire velocità inferiori ad 1 Gbit/s. Tale obiettivo può essere conseguito anche mediante la realizzazione congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra i Comuni, la Provincia e loro società. 3)

(1/bis)  La promozione della banda larga nel territorio della provincia di Bolzano si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche, e alle misure e ai piani di intervento stabiliti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 4)

(1/ter) La Provincia autonoma di Bolzano fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso società controllate o collegate, in conformità al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, attuata con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e successive modifiche. 5)

(2)  - (6)  6) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 27 aprile 2023, n. 79 - Azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – giudizio costituzionale – sopravvenienze nel giudizio principale – ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata – cessazione della materia del contendere
3)
L'art. 1 è stato prima sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e successivamente dall'art. 30, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
4)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
5)
L'art. 1, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
6)
L’art. 1, commi 2 a 6, sono stati aggiunti dall’art. 33, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente abrogati ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 2 (Pianificazione)    delibera sentenza

(1)  Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale d'intesa col Consiglio dei comuni approva, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le linee guida per l'elaborazione dei piani da parte dei singoli comuni.

(2)  Entro sei mesi dall'approvazione delle linee guida ai sensi del comma 1 ogni singolo comune elabora, in osservanza delle linee guida, un piano per realizzare la copertura del territorio comunale con cavi di fibra ottica, tubazioni di servizio o collegamenti radio. Detto piano stabilisce i tempi di realizzazione e una stima dei costi. Detto piano comprende inoltre l'infrastruttura per allacciamenti a banda larga già esistente sul territorio comunale al momento dell'elaborazione del piano stesso.

(3)  Dopo l'approvazione da parte dei relativi consigli comunali, i piani dei singoli comuni sono trasmessi alla Giunta provinciale che in base a essi elabora entro i tre mesi seguenti, d'intesa col Consiglio dei comuni, un piano generale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. Fino all’entrata in vigore del piano generale le iniziative per l’estensione della rete a banda larga a tutt’oggi pianificate, approvate oppure già in fase di esecuzione, verranno proseguite.

(4)  Il piano generale approvato dalla Giunta provinciale ha una validità di 10 anni.

massimeDelibera 8 novembre 2016, n. 1223 - Criteri per la concessione di aiuti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga in conformità con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
massimeDelibera 19 aprile 2016, n. 420 - Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione dei collegamenti in fibra ottica negli edifici"

Art. 3 (Attuazione)

(1)  Le misure tecniche di costruzione previste dal piano generale di cui all'articolo 2 riguardanti zone esistenti e da realizzarsi per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, sono attuate in collaborazione e d'intesa fra la Provincia autonoma di Bolzano e il rispettivo comune.

(2)  Le misure tecniche di costruzione ai sensi del comma 1 riguardanti zone d'insediamenti produttivi o zone residenziali o di recupero, individuate dopo l'approvazione del piano generale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono considerate opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera i), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(3)  Le singole misure possono essere realizzate direttamente dal rispettivo comune, dalla Provincia autonoma di Bolzano o con incarico a terzi.

(4)  Oltre alle misure tecniche di costruzione si possono trovare forme di collaborazione con aziende e stipulare con esse contratti per facilitare il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4 (Finanziamento)

(1)  Per il finanziamento e la realizzazione delle misure di cui all'articolo 3 i rispettivi comuni ricevono dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Consiglio dei comuni, un contributo per i costi d'investimento. Tipo e importo del contributo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

(2)  I comuni, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge possono attingere anche al fondo di rotazione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

Art. 5 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dalle misure della presente legge, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 21200 a carico dell’esercizio 2012.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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