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g) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 11)
Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali

1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 1

(1) Dopo il punto 1 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente punto 1 bis

„1 bis. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, risultante da contratto scritto registrato, e delle spese accessorie ordinarie, entrambi al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare della rata di mutuo, per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, comprensiva di quota capitale e di quota interessi, al netto delle integrazioni pubbliche.”

Art. 2

(1) Il punto 3.2 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:

  1. ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
  2. ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
    ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;
    i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, non già rilevati ai fini della DURP;
    i compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche;
  3. il 50 percento delle entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d’inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell’utente presso servizi sociali;
  4. ai fini del solo calcolo della tariffa per le strutture per la prima infanzia di cui all’allegato C, l’importo dell’assegno provinciale al nucleo familiare erogato per l’utente del servizio stesso.

Art. 3

(1) Il punto 11. dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

„11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello:

11.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al dieci percento.

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato con la DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi.

11.3 Se dal raffronto si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi.

Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.
11.4 In deroga a quanto previsto ai punti 11.1 fino 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda, percepiscono una o entrambe le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese.”

Art. 4 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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