(1) Dopo l’articolo 86 del decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2006, n. 28, è inserito il seguente articolo 86/bis:
“Art. 86/bis (Requisiti tecnici per gli itinerari ciclopedonali)
1. Per gli itinerari ciclopedonali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, che per particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche non consentano il pieno rispetto delle norme per la realizzazione delle piste ciclabili, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse. In ogni caso vanno osservati i seguenti requisiti tecnici:
2. In presenza delle sopraelencate misure minime, dovrà essere adottata un’adeguata segnaletica."
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.