In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

q) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 161)
Assistenza farmaceutica

1)
Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 2012, n. 42.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  La presente legge disciplina l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, anche al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico.

(1/bis)  La presente legge disciplina altresì l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di distribuzione all’ingrosso di farmaci. 2)

(2)  È riconosciuto ad ogni cittadino e cittadina il diritto di libera scelta della farmacia.

2)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 2 (Pianificazione)          delibera sentenza

(1)  Al fine di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni [nonché le zone ove collocare le nuove farmacie]. A tal scopo la Giunta provinciale tiene conto: 3)

  1. dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche alla popolazione residente in aree scarsamente abitate;
  2. della conformazione geomorfologica del territorio provinciale;
  3. del consumo di farmaci in relazione alla popolazione residente;
  4. della fluttuazione della popolazione nelle aree altamente turistiche.

(1/bis) Con la pianta organica delle farmacie la Giunta provinciale prende atto delle zone individuate dai comuni per la collocazione delle farmacie. 4)

(1/ter) La pianta organica delle farmacie è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e riporta:

  1. la consistenza numerica della popolazione residente e il numero delle farmacie da prevedere nei comuni in base alla normativa vigente in materia;
  2. la delimitazione della zona di ogni singola farmacia;
  3. il numero di farmacie effettivamente esistenti nei comuni. 5)

[(2)  I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata.] 6)

(3)  La Giunta provinciale disciplina l’attività di vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci.

(4)  La Giunta provinciale stabilisce le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di farmaci e le modalità di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni normative in materia. 7)

massimeDelibera 28 giugno 2016, n. 738 - Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano (modificata con delibera n. 794 vom 08.11.2022)
massimeCorte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255 - Farmacie – competenze statale a disciplinare l’organizzazione dei servizi farmaceutici, le relative procedure concorsuali e le fattispecie illecite
massimeDelibera N. 4707 del 05.12.2005 - Revisione ed approvazione della pianta organica provinciale delle farmacie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 01.08.2001 - Servizio farmaceutico -farmacie urbane e rurali - indennità di residenza - posizione giuridica dei titolari - criterio della popolazione residente nelle rispettive località
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 01.06.2001 - Farmacie rurali - indennità di residenza - giurisdizione ora del Giudice amministrativo
3)
Nell'art. 2, comma 1, sono state dichiarate illegittime con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255, le parole „nonché le zone ove collocare le nuove farmacie“.
4)
L'art. 2, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
5)
L'art. 2, comma 1/ter è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
6)
L'art. 2, comma 2, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255.
7)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 3 (Lingue provinciali)  

(1)  Nelle farmacie della provincia di Bolzano il servizio farmaceutico è garantito nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Nelle farmacie site nelle località ladine della provincia di Bolzano deve inoltre essere garantito l’uso della lingua ladina.

(2)  Per gli scopi di cui al comma 1 è prescritto il possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al diploma di laurea ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o delle certificazioni dichiarate equipollenti per le seguenti persone:

  1. il/la titolare della farmacia;
  2. il direttore/la direttrice della farmacia.

(3)  In caso di assenza breve delle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali.

(4)  Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 anche il farmacista o la farmacista responsabile dell’esercizio commerciale autorizzato alla distribuzione di farmaci e il personale farmacista sostituto.

Art. 4 (Assegnazione delle sedi farmaceutiche)         delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale disciplina il procedimento concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, determinando:

  1. [i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari;] 8)
  2. la composizione e la nomina della commissione giudicatrice;
  3. i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi;
  4. le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso;
  5. la formazione e la durata della graduatoria;
  6. la scelta e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.

(2)  Rimane salva la disciplina delle farmacie comunali.

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255 - Farmacie – competenze statale a disciplinare l’organizzazione dei servizi farmaceutici, le relative procedure concorsuali e le fattispecie illecite
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 01.08.2001 - Servizio farmaceutico -farmacie urbane e rurali - indennità di residenza - posizione giuridica dei titolari - criterio della popolazione residente nelle rispettive località
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992 - Conferimento di sedi farmaceutiche vacanti
8)
La lettera a) dell'art. 4, comma 4, è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255, nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, 362.

Art. 5 (Requisiti per la distribuzione dei farmaci)        delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale determina i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci al dettaglio e all’ingrosso. 9)

massimeDelibera 20 marzo 2023, n. 242 - Requisiti generali organizzativi, tecnici e strutturali che le farmacie pubbliche e private convenzionate devono possedere per garantire la distribuzione per conto dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di dispositivi medici
massimeDelibera 20 dicembre 2022, n. 973 - Requisiti organizzativi, tecnici e strutturali delle farmacie
massimeDelibera 5 ottobre 2021, n. 857 - Requisiti organizzativi, tecnici e strutturali che le farmacie devono possedere per la somministrazione di vaccini
massimeDelibera 28 giugno 2016, n. 739 - Approvazione dei requisiti organizzativi, tecnici e strutturali per la distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano
massimeDelibera 17 agosto 2012, n. 1214 - Realizzazione di un "Sistema di accoglienza provinciale per l'acquisizione telematica delle ricette mediche prescritte elettronicamente" per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario
9)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 6 (Orari di apertura, turni e ferie)    delibera sentenza

(1)  Le farmacie garantiscono, tramite un regolare orario di apertura settimanale di almeno 40 ore e tramite turni durante gli orari di chiusura, un servizio farmaceutico continuativo a livello provinciale.

(2)  La Giunta provinciale determina d’intesa con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri relativi a orari di apertura minimi, ferie delle farmacie nonché turni di servizio durante gli orari di chiusura.

(3)  Entro il 1° ottobre di ogni anno l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentita la Ripartizione provinciale Salute, 10)  predispone il calendario dei turni di servizio delle farmacie per l’anno successivo.

(4)  I turni e gli orari stabiliti non impediscono l’apertura delle farmacie anche al di fuori degli orari obbligatori.

massimeDelibera 20 dicembre 2022, n. 971 - Modifica dei criteri per gli orari minimi di apertura, le ferie e i turni di servizio delle farmacie nonché dei criteri per l'assegnazione dei dispensari farmaceutici
10)
La denominazione Ripartizione provinciale Sanità é stata sostituita dalla denominazione "Ripartizione provinciale Salute" dall'art. 7, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 7 (Sostituzioni)

(1)  Nel caso in cui il titolare o la titolare ovvero il direttore o la direttrice della farmacia debba essere sostituito o sostituita da un’altra persona, è necessario inviare, entro il settimo giorno dalla sostituzione, una comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale Salute. 11)

(2)  La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria anche in caso di partecipazione del titolare o della titolare ovvero del direttore o della direttrice di farmacia a iniziative di educazione continua in medicina (ECM).

11)
La denominazione Ripartizione provinciale Sanità é stata sostituita dalla denominazione "Ripartizione provinciale Salute" dall'art. 7, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 8 (Commissioni)

(1)  Ai componenti delle commissioni in materia di assistenza farmaceutica spetta il compenso previsto dalla normativa provinciale solo quando essi partecipano alle stesse al di fuori dell’orario di servizio.

Art. 9 (Controllo e vigilanza sulle farmacie)

(1)  Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Salute 12)  incarica propri dipendenti di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.

(2)  Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui al comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o da una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.  13)

(3) 14)

12)
La denominazione Ripartizione provinciale Sanità é stata sostituita dalla denominazione "Ripartizione provinciale Salute" dall'art. 7, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
13)
L'art. 9, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, e successivamente così modificato dall‘art. 29, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
14)
L'art. 9, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, e successivamente abrogato dall‘art. 29, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 9/bis (Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci)  

(1)  La Ripartizione provinciale Salute  15)vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi di distribuzione all’ingrosso di farmaci.

(2)  Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 16) 17)

(3) 18)

15)
La denominazione Ripartizione provinciale Sanità é stata sostituita dalla denominazione "Ripartizione provinciale Salute" dall'art. 7, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
16)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
17)
L'art. 9/bis, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, e successivamente così modificato dall‘art. 29, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
18)
L'art. 9/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 5, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, e successivamente abrogato dall‘art. 29, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 10 (Ricettari del Servizio sanitario nazionale)   delibera sentenza

(1)  Per la prescrizione di medicinali i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale o convenzionati con lo stesso possono utilizzare gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale, in osservanza della relativa normativa. Per la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale i medici devono rispettare le condizioni e limitazioni nonché gli obiettivi di risparmio previsti.

(2)  La Giunta provinciale impartisce all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige le direttive per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte dei medici. Determina inoltre i provvedimenti, anche di natura economica, che l’Azienda sanitaria stessa deve adottare in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)

Art. 11 (Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici)    delibera sentenza

(1) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige individua l’unità organizzativa che contabilizza le ricette dei farmaci e le attestazioni riguardanti l’erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie e dagli esercizi commerciali convenzionati e le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo. L'unità organizzativa si avvale a tal fine dei dati delle ricette e attestazioni suindicate, trasmesse dalle farmacie e dagli esercizi commerciali in formato elettronico.

(2)  L’unità organizzativa:

  1. adegua la propria attività alle norme in materia di dematerializzazione delle ricette;
  2. effettua l’istruttoria connessa ai relativi procedimenti contenziosi;
  3. trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale Salute 19), ai fini dell’attività di indirizzo e di programmazione, tutti i dati statistici riguardanti costi ed entità del consumo di farmaci, materiale di medicazione e di presidi terapeutici. 20)
massimeDelibera 22 aprile 2013, n. 612 - Erogazione di prodotti per le terapie iposensibilizzanti e di siringhe pronte di adrenalina autoiniettanti a carico del Servizio sanitario provinciale
massimeDelibera 28 novembre 2011, n. 1835 - Direttive riguardanti particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti
19)
La denominazione Ripartizione provinciale Sanità é stata sostituita dalla denominazione "Ripartizione provinciale Salute" dall'art. 7, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
20)
L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 12 (Programmazione dell’assistenza farmaceutica)       delibera sentenza

(1)  Ai fini della semplificazione, dell’unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell’aumento della qualità e dell’efficienza, la Giunta provinciale programma l’attività di assistenza farmaceutica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.

(2) La Giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici e stabilisce i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui sopra tenuto conto delle risorse stanziate sull’apposito capitolo del bilancio, ottimizzando le modalità di acquisto, di prescrizione e di erogazione e potenziando i relativi controlli. 21)

(3)  L’istituzione di dispensari farmaceutici può essere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano in comuni che non hanno i requisiti per l’apertura di una farmacia. I criteri per la concessione di dispensari farmaceutici sono stabiliti con regolamento di esecuzione. 22)

massimeDelibera 29 dicembre 2020, n. 1103 - Criteri per l’erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia diabetica
massimeDelibera 29 aprile 2014, n. 492 - Rideterminazione dei prezzi di rimborso di dispositivi medici (modificata con delibera n. 589 del 27.05.2014)
massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)
massimeDelibera N. 923 del 06.06.2011 - Modifiche alle proprie deliberazioni n. 6497 del 9 dicembre 1997 e n. 477 del 21 marzo 2011
massimeDelibera N. 477 del 21.03.2011 - Introduzione di uno sconto uniforme nell'erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 16
21)
L'art. 12, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 6, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente così modificato dall'art. 22, comma 3, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
22)
L'art. 12, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 7, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 12/bis (Progetti per l’assistenza sanitaria)    delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale può mettere a disposizione ulteriori sostegni in ambito di indennità di residenza delle piccole farmacie periferiche e rurali sussidiate con dispensari farmaceutici. 23)

(2)  Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali idonei ai dispensari e alle farmacie ovvero assumere, in toto o in parte, le spese per l’affitto degli stessi. 24)  25)

massimeDelibera 20 dicembre 2022, n. 971 - Modifica dei criteri per gli orari minimi di apertura, le ferie e i turni di servizio delle farmacie nonché dei criteri per l'assegnazione dei dispensari farmaceutici
massimeDelibera 17 ottobre 2017, n. 1122 - Criteri per l'agevolazione di piccole farmacie periferiche e rurali sussidate con dispensari farmaceutici (Modificata con delibera n. 1356 del 05.12.2017)
23)
L'art. 12/bis, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente così modificato dall'art. 36, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
24)
L'art. 12/bis è stato  inserito dall'art. 6, comma 8, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
25)
L'art. 12/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 36, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 12/ter (Adeguamento dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali)

(1)  L’indennità di residenza prevista dall’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40, e successive modifiche, a favore delle e dei titolari, delle direttrici e dei direttori responsabili nonché dei gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti, è stabilita nella seguente misura:

  1. fino a 1.000 abitanti: 9.340,00 euro all’anno;
  2. fino a 2.000 abitanti: 7.140,00 euro all’anno;
  3. fino a 3.000 abitanti: 5.490,00 euro all’anno.

(2)  Le domande sono presentate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, all’Ufficio provinciale Governo sanitario entro il 31 marzo degli anni pari.

(3)  Le titolari e i titolari, le direttrici e i direttori responsabili nonché i gestori provvisori che siano autorizzati, dopo il 31 marzo di un anno pari, ad aprire farmacie rurali in località con popolazione fino a 3.000 abitanti possono presentare domanda per la concessione dell’indennità di residenza entro il 31 marzo del successivo anno dispari.

(4)  La misura dell’indennità di residenza può essere rideterminata ogni due anni sulla base del calcolo dell’ASTAT, utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo, con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Salute. 26)

26)
L'art. 12/ter è stato inserito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10. Vedi anche l'art. 22, comma 2, della L.P. 16. agosto 2022, n. 10.

Art. 13 (Sanzioni amministrative)  delibera sentenza

(1)  È tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi: 27)

  1. contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 7 riguardanti l’obbligo di comunicazione ivi previsto;
  2. non osserva le norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui alla farmacopea ufficiale o le relative norme semplificate.

(2)  Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio [di specialità medicinali e] dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro. 28)

(3)  Chi, all’atto della dispensazione del medicinale in farmacia e negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci, non rende disponibile al o alla cliente, secondo le modalità previste, la versione del foglio illustrativo anche in lingua tedesca, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255 - Farmacie – competenze statale a disciplinare l’organizzazione dei servizi farmaceutici, le relative procedure concorsuali e le fattispecie illecite
27)
È stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255.
28)
Nell'art. 13, comma 2, sono state dichiarate illegittime con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255, le parole „di specialità medicinali e“.

Art. 14 (Rinvio)

(1)  Per quanto non disciplinato dalla presente legge ed in quanto compatibile con essa, si applica la normativa statale in materia di assistenza farmaceutica.

(2) Tutte le funzioni amministrative connesse all’attività delle farmacie, alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali e alla distribuzione all’ingrosso di farmaci sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Salute29) . 30)

(3)  Nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità statali competenti, la Ripartizione provinciale Salute determina nel dettaglio le modalità e le condizioni per l’utilizzo e la distribuzione dei farmaci erogati a carico del Servizio sanitario pubblico. 31)

(4)  Gli atti riguardanti l’assistenza farmaceutica rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate categorie di soggetti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. 32)

29)
La denominazione Ripartizione provinciale Sanità é stata sostituita dalla denominazione "Ripartizione provinciale Salute" dall'art. 7, comma 7, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
30)
L'art. 14, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 9, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
31)
L'art. 14, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 6, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
32)
L'art. 14, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 6, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 15 (Norma transitoria)     delibera sentenza

(1)  I dispensari farmaceutici istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge cessano il servizio non appena le farmacie di cui all’articolo 2 iniziano a svolgere il loro esercizio nel comune interessato.

(2)  La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante l’uso della lingua ladina nelle farmacie site in località ladine della provincia di Bolzano non si applica alle e ai titolari o alle direttrici e ai direttori di farmacia che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono una farmacia sita in una località ladina o che abbiano gestito in passato per un periodo ininterrotto di almeno 10 anni una farmacia sita in una località ladina. 33)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005 - Sanità - servizio farmaceutico - dispensario farmaceutico - affidamento della gestione - assegnazione al titolare di una farmacia della zona - possibilità per l'amministrazione di scelta discrezionale- bando
33)
L'art. 15, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.

Art. 15/bis (Concorso straordinario)

(1)  Nei comuni, in cui l’unica sede farmaceutica si liberi per effetto della scelta del/della titolare di optare per un’altra sede, in esito al superamento del concorso straordinario di cui all’articolo 11 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche in legge 24 marzo 2012, n. 27, l’assistenza farmaceutica è garantita come segue:

  1. la farmacia è gestita in via provvisoria dal/dalla titolare uscente, come dispensario farmaceutico, sulla base di un’autorizzazione a tempo determinato, fino alla relativa riapertura da parte di uno o una dei candidati giudicati idonei al concorso straordinario. L’autorizzazione alla gestione provvisoria ha una validità massima di un anno dallo svolgimento della successiva fase di interpello;
  2. la gestione della farmacia è affidata in via provvisoria, quale dispensario farmaceutico, a uno o a una dei candidati idonei al concorso straordinario, fino al momento della sua riapertura;
  3. in caso di rifiuto da parte delle persone di cui alle lettere a) e b), tramite gestione provvisoria di un dispensario farmaceutico da parte del/ della titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il/la titolare della farmacia più vicina o da parte del comune, per un periodo massimo di un anno dallo svolgimento della successiva fase di interpello, in base alla quale la farmacia è riaperta. 34)
34)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 16 (Abrogazioni)

(1)  La legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, la legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, e successive modifiche, e la legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, sono abrogate.

Art. 17 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 10120 e 10150 a carico dell’esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, e alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, abrogate dall’articolo 16.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 18 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Pianificazione)         
ActionActionArt. 3 (Lingue provinciali)  
ActionActionArt. 4 (Assegnazione delle sedi farmaceutiche)        
ActionActionArt. 5 (Requisiti per la distribuzione dei farmaci)       
ActionActionArt. 6 (Orari di apertura, turni e ferie)   
ActionActionArt. 7 (Sostituzioni)
ActionActionArt. 8 (Commissioni)
ActionActionArt. 9 (Controllo e vigilanza sulle farmacie)
ActionActionArt. 9/bis (Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci)  
ActionActionArt. 10 (Ricettari del Servizio sanitario nazionale)  
ActionActionArt. 11 (Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici)   
ActionActionArt. 12 (Programmazione dell’assistenza farmaceutica)      
ActionActionArt. 12/bis (Progetti per l’assistenza sanitaria)   
ActionActionArt. 12/ter (Adeguamento dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali)
ActionActionArt. 13 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 14 (Rinvio)
ActionActionArt. 15 (Norma transitoria)    
ActionActionArt. 15/bis (Concorso straordinario)
ActionActionArt. 16 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 17 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 18 (Entrata in vigore)
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico