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Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
Approvazione dei criteri per la concessione di premi per elaborati scientifici concernenti la condizione della donna nella società o le pari opportunità tra donna e uomo - Revoca della deliberazione del 21 marzo 2005, n. 841.

Allegato

Criteri per la concessione di premi per elaborati scientifici concernenti la condizione della donna nella società o le pari opportunità tra donna e uomo

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di premi per elaborati scientifici concernenti la condizione della donna nella società o le pari opportunità tra donna e uomo.

Articolo 2
Finalità

1. Il premio è finalizzato a sensibilizzare studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle pari opportunità tra donna e uomo in tutti gli ambiti della vita sociale e con altre questioni di genere. Gli elaborati scientifici meritevoli saranno pubblicati e le informazioni e i suggerimenti da essi forniti saranno utilizzati per migliorare la situazione della donna e quella delle pari opportunità.

Articolo 3
Disposizioni generali

1. Ai sensi dei presenti criteri sono considerati elaborati scientifici le tesi di diploma, le tesi di dottorato, i lavori di ricerca e le tesi di master di durata almeno biennale.

2. La commissione di valutazione di cui all’articolo 8 seleziona gli elaborati scientifici più meritevoli e assegna un premio in denaro una tantum ai relativi autori e autrici.

3. La Giunta provinciale stabilisce annualmente il numero e l’ammontare dei premi da assegnare nel quadro del programma di attività per la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo.

4. Il premio è cumulabile con borse di studio o altri premi concessi per lo stesso elaborato scientifico da istituzioni pubbliche o private.

Articolo 4
Condizioni di partecipazione

1. Possono presentare domanda per la concessione di un premio le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in provincia di Bolzano;

b) assolvimento di un corso di studi presso una delle seguenti istituzioni universitarie in Italia o all’estero:

1) università;

2) accademia pedagogica o di pedagogia della formazione o accademia delle professioni sociali;

3) scuola superiore pubblica o privata, equiparata ad un’università;

c) conseguimento del relativo diploma da non più di un anno; fanno fede la data di conferimento del diploma e la data di presentazione della domanda per la concessione del premio.

2. L’elaborato scientifico deve essere presentato in lingua italiana, tedesca o inglese. Se l’elaborato viene consegnato in inglese, è necessario allegare una traduzione in lingua italiana o tedesca.

Articolo 5
Termine di presentazione della domanda

1. La domanda va inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata personalmente al Servizio donna, Ripartizione lavoro, Via Dante 11, 39100 Bolzano, entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Per le domande inoltrate tramite raccomandata, quale termine di presentazione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

Articolo 6
Domanda e documentazione

1. La domanda, compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona richiedente, deve essere corredata da:

a) breve sintesi dell’elaborato scientifico, che ne spieghi anche l’inquadramento in una delle tre aree tematiche di cui all’articolo 7, comma 1;

b) breve curriculum vitae;

c) autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

d) indicazione di eventuali altri premi ottenuti in precedenza.

2. Alla domanda deve essere allegata una copia dell’elaborato scientifico in forma cartacea e una copia in forma digitale (CD-Rom o DVD).

3. Il Servizio donna non è tenuto alla restituzione della documentazione.

Articolo 7
Aree tematiche e criteri di valutazione

1. Gli elaborati scientifici devono fornire informazioni e suggerimenti concernenti le seguenti aree tematiche:

a) tematiche sulla specificità femminile, tematiche di genere e femministe, o tematiche analizzate da un punto di vista della specificità femminile, rispettoso del genere e femminista;

b) le pari opportunità tra donna e uomo;

c) l’immagine femminile e questioni di genere.

2. Gli elaborati scientifici ritenuti idonei vengono inseriti in una graduatoria stilata in base a un punteggio che va da uno a cinque per ciascuno dei seguenti criteri:

a) analisi della specificità femminile e rispetto dell’ottica di genere;

b) novità;

c) attualità;

d) rilevanza socio-politica;

e) commento dell’autrice o autore;

f) utilizzo corretto della lingua in generale e nel rispetto di genere;

g) congruenza con la tematica scelta;

h) struttura chiara e coerenza logico-concettuale dell’elaborato.

3. In caso di parità di punteggio viene data la precedenza agli elaborati scientifici che si riferiscono alla situazione dell’Alto Adige.

Articolo 8
Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione è composta da almeno cinque persone:

a) una rappresentante del Servizio donna;

b) almeno quattro componenti effettive o sostitute della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne, nominate annualmente dalla stessa; queste componenti possono essere nominate più volte;

c) al massimo due rappresentanti esterne, operanti nel volontariato, nominate su proposta della Commissione provinciale.

2. La commissione di valutazione esamina le domande inoltrate, accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4, valuta i lavori ai sensi dell’articolo 7 e concede i premi.

Articolo 9
Utilizzo degli elaborati scientifici premiati

1. Con l’accettazione del premio, la vincitrice o il vincitore concede al Servizio donna della Ripartizione provinciale Lavoro ed alla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne la facoltà di utilizzare e pubblicare l’elaborato scientifico. Ciò implica anche che le copie di cui all’articolo 6, comma 2, siano all’occorrenza esposte nella biblioteca del Servizio donna. Qualora sia richiesta l’esposizione orale e pubblica dell’elaborato scientifico, l’autrice o l’autore è tenuta o tenuto a farlo senza alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 10
Liquidazione

1. I premi sono liquidati alle vincitrici e ai vincitori in un’unica soluzione e accreditati sui rispettivi conti correnti.

 

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