In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori ed alle sue strutture periferiche (modificata con delibera n. 1325 del 28.11.2017)

Allegato

Criteri e modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori ed alle sue strutture periferiche

1. Beneficiari dei contributi

1.1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sia l’Associazione dei cacciatori affidataria della gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, sia le sue strutture periferiche.

2. Documentazione

2.1. Per poter beneficiare dei contributi è necessaria la presentazione di un’apposita domanda redatta su carta bollata e contenente la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per le stesse finalità presso altri enti.

2.2. Qualora l’oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentato dal coordinamento dell’amministrazione di tutte le riserve di diritto, dal rilascio delle direttive di gestione faunistica per le specie cacciabili nonché dalla pianificazione del prelievo e dal controllo su scala provinciale, la relativa domanda inoltre deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente accompagnata dall’indicazione nelle singole voci delle spese effettivamente sostenute,
  2. una relazione sulle attività in programma nell’anno di riferimento accompagnata dal relativo preventivo di spesa.

2.3. Qualora l’oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentata da un’attività faunistico-gestionale o culturale-venatoria a livello distrettuale o di riserva, alla relativa domanda deve essere allegata una descrizione dettagliata dell’iniziativa programmata con l’indicazione della spesa preventivata.

2.4. Qualora l’oggetto della domanda di concessione di un contributo si riferisce ad investimenti, alla relativa domanda deve essere allegata una descrizione tecnica dell’opera progettata e degli acquisti preventivati, una piantina della relativa struttura e un preventivo dettagliato delle spese a tal fine previste.

3. Termine per la presentazione della domanda

3.1. La domanda accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2 deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

4. Istruttoria della domanda

4.1. La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l’Ufficio provinciale competente in materia di caccia.

4.2. In caso di domanda incompleta il Direttore dell‘ufficio provinciale competente in materia di caccia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.

4.3. L’ufficio provinciale competente in materia di caccia procede alla verifica sull’ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità anche in relazione alle attività svolte nell’anno precedente.

5. Spese ammesse a contributo

5.1. Per quanto concerne il coordinamento dell’amministrazione di tutte le riserve di diritto, sono ammesse a contributo le spese correnti inerenti:

a) l’affitto di uffici ed aule didattiche per la sede centrale e quelle periferiche, comprese le spese elettriche, di riscaldamento, d’asporto dei rifiuti e di assicurazione dell’edificio nonchè le tariffe per il servizio di fornitura d’acqua potabile e quello di fognatura e depurazione,

b) la retribuzione degli agenti venatori in servizio a titolo principale presso l’Associazione dei cacciatori,

c) la retribuzione del personale amministrativo in servizio presso l’Associazione dei cacciatori,

d) il coordinamento dell’amministrazione delle riserve di caccia di diritto comprese quelle inerenti l’edizione di un periodico per gli associati,

e) il pagamento dei gettoni di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio a favore dei membri delle commissioni previste dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dal relativo regolamento oppure dalle direttive emanate ai sensi dell’articolo 24 dell’appena menzionata legge provinciale n. 14/1987,

f) l’organizzazione delle annuali mostre dei trofei, dell’annuale assemblea dei rettori nonché della periodica festa provinciale a San Hubertus,

g) la formazione e l’aggiornamento degli agenti venatori concordati con l’ufficio provinciale competente in materia di caccia e dei suonatori di corni da caccia,

h) la collaborazione nell’esecuzione dei censimenti della fauna selvatica e nell’attuazione delle misure di tutela della stessa disposte dalla Amministrazione provinciale,

i) l’integrazione del fondo di garanzia ai sensi del comma 3 dell’articolo 36-bis della legge provinciale venatoria 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, nonché

j) l’allestimento di stand di informazione in occasione di fiere, mostre e manifestazioni in genere.

5.2. Per quanto concerne gli investimenti sono ammesse a contributo le spese inerenti:

a) la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di uffici e aule didattiche per la sede centrale e quelle periferiche,

b) la costruzione o l’acquisto di impianti di refrigerazione e di congelamento per la selvaggina nonché l’attrezzatura necessaria per la manipolazione delle carcasse, compresi lavori di isolamento, posa di piastrelle, installazione dell’impianto elettrico, pareti e portoni divisori nonché impianti sanitari;

c) l’acquisto di corni da caccia e relativi accessori.

5.3. I contributi di cui al punto 5.2, lettere b) e c), possono essere concessi anche alle strutture periferiche a livello distrettuale di riserva.

6. Criteri generali

6.1. L’Associazione dei cacciatori e le sue strutture periferiche nell’esecuzione delle spese costituenti oggetto di contributo ai sensi dei presenti criteri devono attenersi alle eventuali prescrizioni o direttive impartite nel provvedimento di concessione del contributo o successivamente dall’Ufficio provinciale competente in materia di caccia.

7. Misura del contributo

7.1. I contributi di cui all’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento. Qualora, tuttavia, nell’esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per la concessione dei contributi nella misura suddetta, i contributi sono ridotti proporzionalmente. Per la costruzione o l’acquisto di impianti di refrigerazione e di congelamento per la selvaggina nonché per l’attrezzatura necessaria per la manipolazione delle carcasse, il singolo contributo non può comunque superare l’importo massimo di euro 50.000,00.

7.2. I contributi per le spese correnti di cui al punto 7.1 non possono comunque superare nei singoli esercizi finanziari l’ammontare dell’80 per cento dello stanziamento previsto sul capitolo del bilancio di previsione relativo alle iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico.

7.3. Qualora la quota riservata per sussidi per il settore ittico e per i centri di recupero dell’avifauna autoctona non venga sfruttato interamente, l’ulteriore somma disponibile sul relativo capitolo del piano di gestione dell’esercizio finanziario di riferimento può essere concessa come contributo all’Associazione dei cacciatori, ma il relativo importo non può comunque superare il limite massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

8. Anticipi

8.1. L’Associazione dei cacciatori può chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l’erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso.

8.2. La liquidazione dei contributi concessi nonché del saldo, qualora sia stato erogato l’anticipo di cui al precedente comma, avviene in unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione di spesa da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia.

9. Revoca

9.1. I contributi concessi ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, vengono revocati in tutto o in parte, qualora i beneficiari:

  1. eseguono spese diverse da quelle, per le quali è stato concesso il contributo,
  2. hanno percepito per la medesima spesa altri contributi.

10. Disposizioni transitorie e finali

10.1. Per gli investimenti eseguiti nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2012 i contributi per le opere di cui al punto 5.2, lettera a), possono essere concessi anche qualora le relative spese siano già state sostenute prima della presentazione della relativa domanda.

10.2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione quanto previsto nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche e nel relativo regolamento.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico