(1) di sostituire il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 febbraio 1998, n. 4, “Regolamento concernente le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici ed affini effettuati a scopo non terapeutico” con il seguente comma:
“2. Dalle attività e dai trattamenti di cui al comma 1 sono esclusi tutti quelli riservati all’estetista, al cosmetista, al trainer del benessere ed al titolare di attività di solarium, che sono già regolamentati da apposite normative.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.