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Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi aziendali di cui alla LP 04 luglio 2012, n. 12

...omissis...

1. la lista delle attività professionali oggetto d’apprendistato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, riportata nell’allegato 1 è approvata;

2. apprendisti che hanno stipulato il contratto prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione possono concludere la loro formazione ai sensi delle disposizioni in vigore all’atto della stipula del contratto;

3. gli standard per la formazione aziendale ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, contenuti nell’allegato 2, sono approvati.

4. l’elenco delle attività professionali oggetto d’apprendistato (allegato 1) e gli standard per la formazione aziendale (allegato 2) sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

5. gli standard per la formazione aziendale (allegato 2) valgono dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Allegato 1

(vedi delibera n. 604  del 30.08.2022)

Allegato 2

1. Gli standard per la formazione aziendale degli apprendisti

Gli standard per la formazione aziendale degli apprendisti sono definiti ai sensi della legge n. 12 del 4 luglio 2012, “Ordinamento dell’apprendistato”, articolo 8, comma 3:

1.1 Le competenze professionali dei formatori/delle formatrici

Il titolare/la titolare o collaboratore/collaboratrice responsabile della formazione aziendale, in seguito è denominato/denominata formatore/formatrice.

Il formatore/la formatrice dispone di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) Attestato di fine apprendistato della relativa professione e successiva esperienza professionale di almeno 18 mesi nella medesima professione oggetto d’apprendistato.

b) Qualifica professionale almeno triennale e successiva esperienza di almeno 24 mesi nella relativa professione oggetto d’apprendistato.

c) Titolo di maestro professionale nella relativa professione oggetto d’apprendistato.

d) Diploma di scuola superiore quinquennale, di un istituto tecnico superiore o di un’università, relativo alla relativa professione e successiva esperienza professionale di almeno 18 mesi nella medesima professione oggetto d’apprendistato.

e) Almeno sei anni d’esperienza nella relativa professione.

Il requisito di cui alla lettera e) non è sufficiente per le professioni dei settori automobili e motocicli, installazioni, sanità, cura (igiene) del corpo, generi alimentari, odontotecnica, ottica, calzoleria ortopedica e spazzatura di camini, per i quali fanno fede le disposizioni particolari previste dalla legge n. 1 del 25 febbraio 2008, “Ordinamento dell’artigianato”. L’esercizio di tali professioni richiede il possesso di uno dei requisiti riportati nei punti da a) a d).

Il direttore/la direttrice dell’ufficio apprendistato e maestro artigiano ha facoltà d’ammettere anche altri requisiti a titolo d‘equivalenza per la funzione di formatore/formatrice.

Il riconoscimento dell’esperienza professionale è previsto per le attività di operaio qualificato/operaia qualificata, di familiare coadiuvante, di socio/socia coadiuvante o di titolare di un’azienda operante nel settore del mestiere in questione.

1.2 La formazione per formatori/formatrici d’apprendisti

a) Il formatore/la formatrice dovrà comprovare la formazione per formatori/formatrici d’apprendisti. L’amministrazione provinciale riconosce le formazioni, prove d’esame e le equivalenti esperienze, riportate in seguito:

- Il corso base per formatori/formatrici d’apprendisti, effettuato dall’amministrazione provinciale. Il corso ha durata di 16 ore e termina con un colloquio tecnico. Il programma comprende i seguenti argomenti: il ruolo del formatore/della formatrice; la formazione, l’accompagnamento, l’assistenza e l’incoraggiamento degli apprendisti; la collaborazione tra azienda, scuola e genitori.

- L’attestazione relativa alla prova d’esame di pedagogia professionale per la formazione dei maestri professionali.

- Un certificato relativo alla formazione – legalmente riconosciuta – per formatori/formatrici d’apprendisti, conseguito in Italia o all’estero.

- Un attestato di frequenza di un corso di almeno 16 ore di gestione del personale.

b) In caso il formatore/la formatrice non potesse comprovare alcuna formazione legalmente riconosciuta, il datore/la datrice di lavoro garantisce il suo recupero tramite una formazione per formatori/formatrici d’apprendisti, riconosciuta dall’amministrazione provinciale, entro 6 mesi.

1.3 La presenza del formatore/della formatrice sul luogo di formazione dell’apprendista

Il formatore/la formatrice dovrà essere presente sul luogo di formazione dell’apprendista per almeno 75% dell’orario di lavoro. In caso d’apprendista minorenne, durante l’eventuale assenza del formatore/della formatrice sul luogo di formazione dovrà essere comunque presente una persona adulta.

1.4 L’idoneità personale del datore/della datrice di lavoro e del formatore/della formatrice

Né il datore/la datrice di lavoro né il formatore/la formatrice devono aver subito condanne, passate in giudicato, per danneggiamento fisico, psichico o morale di dipendenti dell’azienda. In caso di condanna dovranno essere stati riabilitati.

1.5 L’equipaggiamento e l’organizzazione del luogo di formazione

Il luogo di formazione è equipaggiato e organizzato in modo da poter realizzare la formazione aziendale conformemente al profilo professionale ed al quadro formativo nonché preparare l’apprendista a sostenere l’esame di fine apprendistato in funzione del programma d’esame.

1.6 L’iscrizione al registro delle imprese o in un ordine professionale

L’azienda è iscritta al registro delle imprese con attività corrispondente al mestiere in questione. In caso di mestiere con obbligo d’iscrizione a un ordine professionale, il titolare/la titolare è regolarmente iscritto/iscritta a tale ordine.

2. La denuncia di modifiche o cambiamenti

2.1 Il cambio del formatore/della formatrice

In caso di cambio del formatore/della formatrice:

> Non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2 della Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”, se il nuovo formatore/la nuova formatrice può comprovare il possesso delle competenze tecniche richieste e la frequenza (oppure il recupero entro 6 mesi) del corso per formatori/formatrici.

> In caso di mancata disponibilità di un formatore/una formatrice in possesso delle competenze tecniche necessarie e che abbia frequentato il corso per formatori/formatrici, gli apprendisti precedentemente assunti possono terminare il loro apprendistato, ma non possono essere assunti nuovi apprendisti.

2.2 Il cambio della forma giuridica / la successione d’impresa

> Nei casi di passaggio dell’azienda ad un successore/una succeditrice e di modifica della forma giuridica, il nuovo titolare/la nuova titolare o il suo/la sua rappresentante legale dovrà comunicare all’ufficio apprendistato e maestro artigiano la garanzia del rispetto degli standard formativi per la relativa professione oggetto d’apprendistato.

> In caso di forma giuridica invariata, non si considera inizio d’attività formativa la formazione d’apprendisti. Di conseguenza non è richiesta alcuna nuova denuncia.

 

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