(1) Preso in considerazione l’articolo 23 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e l’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i progetti per impianti di trattamento di rifiuti vengono presentati al comune.
(2) Il comune entro 30 giorni trasmette all’Agenzia per l’ambiente i progetti di cui al comma 1, ai quali va allegata la documentazione richiesta dalla normativa.
(3) Entro 60 giorni l’Agenzia per l’ambiente approva i progetti.
(4) Prima della messa in esercizio dell’impianto deve essere richiesta la relativa autorizzazione all’Agenzia per l’ambiente. Entro 30 giorni l’Agenzia per l’ambiente esegue il collaudo e autorizza l’esercizio dell’impianto, l’autorizzazione fissa le prescrizioni.
(5) In caso di modifica sostanziale del progetto si applicano le procedure di cui al comma 1 e seguenti.
(6) La modifica dell’autorizzazione (p.es. operazioni di trattamento, codice europeo rifiuti, variazione della società, ecc.) viene effettuata direttamente dall’Agenzia per l’ambiente a seguito di presentazione di idonea documentazione.
(7) L’autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni, sei mesi prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo all’Agenzia per l’ambiente.
(8) Avverso il provvedimento dell’Agenzia per l’ambiente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.
(9) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni, qualora, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
- revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni.