(1) L’articolo 4 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 4 (Fideiussione)
1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione a garanzia dei prestiti che i consorzi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche, assumono per il pagamento dei premi per l’assicurazione del raccolto in attesa dei contributi nazionali o comunitari.”