(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, è così sostituito:
“1. La Giunta provinciale può rimborsare ai Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, per lo svolgimento dei compiti affidati, le spese correnti annuali. Le relative modalità sono disciplinate nella convenzione di cui all’articolo 1. Sul rimborso può essere pagato un anticipo fino al limite massimo dell’80 per cento.”