(1) Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“9. Alle biblioteche locali gestite da due enti pubblici, che a seguito di un accordo si consorziano, con un bibliotecario responsabile a tempo pieno oppure con uno o due bibliotecari a tempo parziale e con un orario di apertura settimanale complessivo di almeno 26 ore, la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento parziale per far fronte agli oneri riferiti al personale di cui sopra.”