(1) Dopo l’articolo 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:
“Art. 37/bis (Mobilità sanitaria)
1. A partire dall'anno 2011, ai fini dell'individuazione dell'ente obbligato a sostenere gli oneri per la degenza dei malati psichici, definiti "residui manicomiali", si deve fare riferimento alla residenza al momento del ricovero, rimanendo irrilevante la circostanza che, in seguito al ricovero, sia stata acquisita la residenza nel luogo in cui è situata la struttura di ricovero. Le spese che ne derivano rientrano nella compensazione della mobilità sanitaria interregionale.
(2) Per la Regione Emilia-Romagna sono riconosciuti gli addebiti a partire dall'anno 1997.
(3) Per la Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti gli addebiti a partire dall’anno 2007.”