(1) Prima dell’inizio dello spettacolo o del trattenimento il locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento può essere ispezionato in ogni sua parte da funzionari di pubblica sicurezza in servizio, al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni della normativa vigente.
(2) Prima dell’entrata del pubblico l’organizzatore deve ispezionare accuratamente tutti gli impianti e le attrezzature per la protezione del locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento contro gli incendi, nonché quelli per la sicurezza del pubblico, quali l’illuminazione d’emergenza, le porte di uscita, gli apparecchi di segnalazione e così via, allo scopo di verificarne il perfetto funzionamento.