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b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 31)
Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca

1)
Pubblicato nel  supplemento 3 del B.U. 16 febbraio 2023, n. 7.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina la tutela degli habitat acquatici e l’esercizio sostenibile della pesca in acque da pesca e acque chiuse, in conformità alle vigenti norme dell’UE, statali e provinciali nei settori tutela delle acque, tutela del paesaggio, tutela della natura e opere idrauliche.

(2) Per le acque chiuse si applicano esclusivamente le disposizioni relative al mantenimento delle acque superficiali, alla vigilanza sulla composizione delle specie, alla tutela delle specie ittiche, alla salute della fauna ittica, ai compiti dell’ufficio provinciale competente per la pesca, di seguito denominato “Ufficio”.

Art. 2 (Obiettivi)

(1) Con questa legge si perseguono i seguenti obiettivi:

  1. il raggiungimento dell’obbiettivo di garantire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
  2. il mantenimento seminaturale e il miglioramento delle acque superficiali nonché della fauna autoctona a esse collegata, in particolare pesci, lamprede, decapodi e cozze d’acqua dolce (Unionidi), anche mediante l’individuazione di bandite di pesca;
  3. la disciplina della pesca e dei diritti di pesca, l’assegnazione di concessioni di pesca, la regolamentazione della coltivazione delle acque da pesca e dell’attività alieutica;
  4. la salvaguardia dell’interesse pubblico e il contemperamento da parte dell’Ufficio dell’interesse pubblico con gli interessi privati dei soggetti titolari dei diritti di pesca, di chi pratica l’acquicoltura, delle associazioni, dei pescatori, delle pescatrici e dei soggetti proprietari dei fondi.

Art. 3 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) “acque superficiali” sono tutti i laghi e tutti i corsi d’acqua. Le acque superficiali si dividono in “acque da pesca” e “acque chiuse”;

b) “acque da pesca” sono tutte le acque correnti e ferme, anche sotterranee, indicate nel relativo registro. Il registro delle acque da pesca è costituito dalla cartografia provinciale nella quale tali acque sono riportate ed è aggiornato annualmente dall’Ufficio. Sono considerate acque da pesca anche le acque direttamente e funzionalmente pertinenti a quelle classificate come acque da pesca. La pertinenza diretta e funzionale si ha quando sussistono i presupposti per uno scambio di pesci e di gamberi di fiume fra le acque prese in considerazione. Con riferimento alle specie ittiche prevalenti, le acque da pesca si dividono in “acque salmonicole” e in “acque ciprinicole”;

c) “acque correnti” sono acque da pesca che, per la protezione specifica delle specie ittiche autoctone, come la trota marmorata e il temolo, possono essere ulteriormente suddivise per poter attuare particolari misure di coltivazione;

d) “acque chiuse” sono tutti gli accumuli di acque non indicati nel registro e non pertinenti direttamente e funzionalmente alle acque da pesca, ivi compresi, ad esempio, i laghetti per la pesca, gli impianti di acquicoltura come gli allevamenti ittici o di gamberi, gli invasi artificiali come quelli utilizzati a scopo irriguo o antincendio;

e) “laghetti per la pesca” sono acque superficiali naturali o artificiali nelle quali sono tenuti pesci allo scopo di consentire l’attività alieutica;

f) “acquicoltura” si definisce quell’insieme di attività, distinte dalla pesca, finalizzate alla produzione artificiale e controllata di organismi acquatici, quali pesci da ripopolamento o da consumo, crostacei e similari;

g) un “lago ciprinicolo” è costituito da acque da pesca ferme, nelle quali sono prevalenti i pesci cipriniformi. Il registro dei laghi ciprinicoli è parte integrante del registro delle acque da pesca;

h) un “lago montano” è costituito da acque da pesca ferme naturali a un’altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.800 metri s.l.m., nel quale sono prevalenti i pesci salmoniformi. Il registro dei laghi montani è parte integrante del registro delle acque da pesca;

i) un “lago alpino” è costituito da acque ferme naturali a un’altitudine superiore ai 1.800 metri s.l.m. Il registro dei laghi alpini è parte integrante del registro delle acque da pesca;

j) un “lago artificiale” è costituito da acque ferme fortemente modificate, naturalmente ampliate o artificiali, inserite nel registro dei laghi artificiali che è parte integrante del registro delle acque da pesca;

k) “adeguate al sito” si intendono le specie acquatiche autoctone e quelle specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, inserite in modo stabile negli ecosistemi locali ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge, che ne stabilisce anche le relative misure minime e i periodi di divieto di prelievo. L’elenco comprende anche i crostacei autoctoni dell’ordine dei Decapodi e le cozze di acqua dolce autoctone dell’ordine Unionoida; 2)

l) “specie esotiche invasive” sono quelle riportate nel vigente Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

m) “l’Ufficio” è l’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente nel territorio della provincia per l’attuazione della presente legge e per i compiti di cui all’articolo 15;

n) “consorzi di bonifica” ai sensi della presente legge sono esclusivamente gli enti pubblici di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche;

o) il “regolamento della pesca” è un insieme di norme, elaborato dall’acquicoltore/acquicoltrice che gestisce un’acqua da pesca, approvato dall’Ufficio e allegato al piano annuale di coltivazione. Contiene tutte le regole che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività alieutica e può contenere disposizioni più rigide rispetto alla legge e al regolamento di esecuzione;

p) “acquicoltore/acquicoltrice” è la persona fisica che, in quanto titolare o affittuaria del diritto di pesca, oppure su incarico del soggetto titolare o affittuario, pratica la coltivazione delle acque da pesca ed è responsabile di tale coltivazione nei confronti dell’Ufficio;

q) il “diritto di pesca” consiste nel diritto di pescare e di consentire la pesca nelle acque da pesca alle quali il diritto stesso si riferisce, con l’obbligo di coltivazione delle acque nel rispetto delle disposizioni della presente legge, del suo regolamento di esecuzione e del piano annuale di coltivazione;

r) il “diritto esclusivo di pesca” è un diritto privato, anche indipendente dalla proprietà del fondo, ed è alienabile;

s) “diritti di pesca da esercitare in comunione” sono più diritti esclusivi di pesca esistenti contemporaneamente per le stesse acque da pesca;

t) il “diritto parziale indiviso di pesca” è un unico diritto esclusivo di pesca suddiviso tra più titolari;

u) il “diritto di mensa” è un diritto esclusivo di pesca storicamente fondato, limitato alle esigenze di una famiglia, che può essere rivendicato esclusivamente da un maso chiuso;

v) il “diritto provinciale di pesca” è un diritto di pesca in proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, che l’Ufficio può dare in concessione;

w) una “bandita di pesca” sono acque da pesca che presentano condizioni favorevoli p.es. per la frega dei pesci o per la crescita degli avannotti, oppure adatte allo svernamento dei pesci, ciò sia per le specie che sono oggetto di prelievo alieutico sia per quelle che non lo sono. Nelle bandite la pesca è vietata;

x) il “permesso di pesca” è un’autorizzazione all’esercizio della pesca, non trasferibile a terzi, rilasciato dall’acquicoltore/acquicoltrice secondo le indicazioni dell’Ufficio, per uno specifico tratto di acque da pesca e per un periodo definito;

y) la “semina di pesci” consiste nell’immettere determinate specie di pesci in acque superficiali. La semina iniziale mira all’insediamento o reinsediamento di specie adeguate al sito; la semina di sostegno mira esclusivamente al rafforzamento dei popolamenti ittici selvatici adeguati al sito. Entrambe si attuano per mezzo di uova fecondate, avannotti o pesci dell’anno. La semina di attrattività è un’immissione di pesci pronta pesca che ha lo scopo di incrementare la biomassa pescabile e alleviare così la pressione alieutica sulle specie ittiche autoctone tutelate;

z) l’“esercizio della pesca” o “la pesca” consiste nel catturare o sopprimere organismi viventi nelle acque da pesca, in conformità all’etica alieutica. La soppressione avviene esclusivamente a scopo alimentare, per procurare esche o con finalità scientifiche o igienico-veterinarie. Le specie esotiche invasive devono essere soppresse. Costituisce esercizio della pesca anche il trattenersi con strumenti atti alla pesca, ovvero la loro preparazione, sulla riva di acque da pesca, al loro interno o su un ponte sopra di esse;

aa) la “manutenzione ordinaria” effettuata dai consorzi di bonifica consiste nello sfalcio della vegetazione acquatica dell’alveo bagnato delle fosse. Nel compiere tale attività va assolutamente evitato che le attrezzature da sfalcio raggiungano il fondale della fossa. Rientra nella manutenzione ordinaria anche l’attività di ripristino di tratti di scarpata franati quando ciò non crea danni al fondale della fossa;

bb) la “manutenzione straordinaria” effettuata dai consorzi di bonifica consiste nel prelievo di sedimenti dall’alveo bagnato delle fosse per una lunghezza di più di 5 metri di fondale nonché nel ripristino dei tratti di scarpata franata, quando ciò crea danni al fondale della fossa. Una volta all’anno rappresentanti del consorzio di bonifica e rappresentanti dell’Ufficio effettuano un sopralluogo congiunto con l’acquicoltore/acquicoltrice competente;

cc) l’“attività alieutica” ricomprende la pesca non professionale con utilizzo di particolari attrezzature e modalità ammesse dalla presente legge;

dd) “agire secondo l’etica alieutica” significa trattare il pesce con cura, dargli una possibilità di fuga, non provocargli sofferenze inutili e favorire un prelievo selettivo. Disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;

ee) un’“uscita di pesca” è un’annotazione nel permesso di pesca. Una giornata di pesca è costituita da una o più uscite di pesca.

2)
La lettera k) dell’art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 17, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

CAPO II
MISURE PER LA CONSERVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Art. 4 (Controllo della composizione delle specie)

(1) L’Ufficio effettua, a tutela del patrimonio ittico e della composizione in specie autoctone e di quelle specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ricerche e monitoraggi, anche tramite cattura. 3)

(2) L’Ufficio può autorizzare anche terzi all’esercizio delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 4)

(3) È vietato immettere nelle acque superficiali specie alloctone di pesci, gamberi e cozze d’acqua dolce nonché varietà o pool genetici di specie autoctone estranee/estranei al sito. Nel rispetto di norme di rango superiore, il piano annuale di coltivazione può autorizzare eccezioni a detta regola, al fine di conservare equilibri ecologici esistenti. Nelle acque chiuse, ad eccezione di quelle di acquicolture per le quali si applicano le vigenti norme dell’UE e statali, il suddetto divieto non vale se la specie corrispondente è contenuta nell’elenco previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

(4) Alle prescrizioni e alle misure di prevenzione, contenimento e controllo della diffusione nonché di eradicazione delle specie esotiche invasive è data attuazione ai sensi delle vigenti norme dell’UE e statali.

(5) Fatte salve le fattispecie penali, nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 200,00 a 2.000,00 euro. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 300,00 a 3.000,00 euro.

3)
L’art. 4, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 17, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
4)
L’art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 17, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 5 (Misure per la tutela delle specie ittiche)    delibera sentenza

(1) Per qualsiasi intervento su acque da pesca il soggetto committente richiede l’autorizzazione all’Ufficio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; l’autorizzazione rilasciata può contenere prescrizioni. Il soggetto richiedente attua tutte le misure per la tutela delle specie, il ripristino dell’habitat acquatico e, per quanto possibile, il miglioramento del medesimo e risarcisce all’acquicoltore/acquicoltrice i danni al patrimonio ittico. A tal fine l’Ufficio può prescrivere il versamento di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Le disposizioni al riguardo sono stabilite con regolamento di esecuzione.

(2) Per gli interventi effettuati nell’alveo bagnato di acque da pesca dall’Agenzia provinciale per la Protezione civile, dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, dalla Ripartizione provinciale Foreste oppure dalla Ripartizione provinciale Servizio strade, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dai consorzi di bonifica è sufficiente la comunicazione all’Ufficio. Per gli interventi al di fuori dell’alveo bagnato di acque da pesca e per gli interventi ordinari dei consorzi di bonifica la comunicazione non è necessaria. Previa consultazione dell’acquicoltore interessato/dell’acquicoltrice interessata, l’Ufficio stabilisce le misure di tutela delle specie che saranno attuate dall’Autorità che esegue gli interventi.

(3) Se in occasione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 non sono rispettate le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione, non è stata fatta la comunicazione prevista o gli interventi sono eseguiti senza l’autorizzazione, il direttore/la direttrice dell’Ufficio può disporre, con provvedimento proprio, la sospensione immediata dei lavori; il provvedimento, che contiene anche una descrizione dello stato di fatto accertato, è notificato da un/una agente forestale ai soggetti responsabili dell’infrazione e ai soggetti responsabili in solido. In caso di inosservanza del provvedimento la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 16 è triplicata.

(4) In caso di interventi contingibili e urgenti eseguiti dai Comuni, dall’Amministrazione provinciale, dai consorzi di bonifica o dai soggetti concessionari è trasmessa comunicazione all’Ufficio entro 72 ore dall’inizio dei lavori.

(5) I soggetti proprietari di impianti o di strutture che impediscono o limitano fortemente e in modo continuativo la mobilità ittica in risalita o in discesa sono obbligati, nel rispetto del vigente Piano generale dell’utilizzazione delle acque pubbliche, a realizzare e a mantenere in efficienza, a proprie spese, installazioni idonee a consentire il passaggio dei pesci nelle due direzioni. A tale obbligo si può derogare per contenere la diffusione di malattie, per tenere sotto controllo specie invasive, per ragioni genetiche, come l’insediamento di pool genetici di specie minacciate, oppure in caso di prossimità a impianti idrovori. Disposizioni di dettaglio sulle installazioni che consentono la mobilità ittica sono stabilite con regolamento di esecuzione.

(6) I soggetti possessori di concessioni di derivazione idrica devono, ai sensi del vigente Piano generale dell’utilizzazione delle acque pubbliche, installare dispositivi che impediscano l’ingresso di pesci nelle condotte forzate e nelle turbine, e provvedere a mantenere tali dispositivi sempre funzionanti. Disposizioni di dettaglio sui dispositivi di protezione sono stabilite con regolamento di esecuzione.

(7) Per derivazioni idriche o sbarramenti è stabilito nell’autorizzazione, nel rispetto del Piano generale dell’utilizzazione delle acque pubbliche, il deflusso minimo vitale necessario per la coltivazione delle acque da pesca e per la tutela degli habitat acquatici, che deve essere mantenuto per tutto il tratto a valle della derivazione idrica ovvero dello sbarramento. Per le nuove derivazioni a scopo idroelettrico il suddetto deflusso minimo vitale nelle acque da pesca idonee alla coltivazione autonoma deve essere, in ogni caso, di almeno 50 litri al secondo.

(8) In caso di esondazione di acque da pesca l’acquicoltore/acquicoltrice può recuperare i pesci nelle aree allagate, anche se sono di proprietà privata, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di accesso al fondo altrui. 5)

(9) Se dopo il deflusso dell’acqua dai terreni allagati rimangono ancora pesci nelle fosse o in altri avvallamenti non collegati alle acque da pesca, l’acquicoltore/acquicoltrice ha il diritto di recuperarli entro sette giorni e di reimmetterli nelle acque da pesca, ad eccezione delle specie esotiche invasive. 6)

(10) Nel corso degli interventi di manutenzione delle fosse il soggetto committente deve accertarsi che i sedimenti da asportare siano controllati manualmente durante i lavori, alla ricerca di organismi viventi che devono essere reimmessi in acqua con attenzione.

(11) Chi gestisce acque chiuse è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché, anche in casi straordinari, non si verifichino passaggi di pesci.

(12) Se si verificano interventi di terzi nelle fosse di bonifica, l’Ufficio informa il consorzio competente e viceversa.

(13) Le attività sportive e del tempo libero in acque correnti sono vietate. La Giunta provinciale può stabilire delle eccezioni a tale divieto. Tali eccezioni devono essere adeguatamente motivate alla luce degli obbiettivi di tutela degli habitat acquatici stabiliti dalla presente legge.

(14) Se si verifica una significativa alterazione dell’equilibrio ecologico tra il popolamento ittico e i suoi predatori, l’Ufficio adotta le opportune misure o dà incarico di ripristinare l’equilibrio.

(15) L’Ufficio può imporre al soggetto committente i lavori l’obbligo di affiancare alla direzione lavori un/una consulente ittico-ecologico/a, qualora si manifesti la possibilità di impatti rilevanti sulle acque da pesca.

(16) Fatte salve le disposizioni penali e la possibilità di una responsabilità civile, per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 10, 11 e 13 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 400,00 a 2.000,00 euro. Per la violazione dei commi 2 e 4 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 200,00 a 1.000,00 euro. Se gli interventi da sanzionare avvengono in una bandita di pesca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Se non viene rispettato il deflusso minimo vitale di cui al comma 7, in caso di impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 a 15.000,00 euro, in caso di impianti con una potenza nominale media annua compresa tra 221 e 3.000 kW la sanzione va da 12.000,00 a 39.000,00 euro e in caso di impianti con una potenza nominale media annua superiore ai 3.000 kW la sanzione va da 20.000,00 a 200.000,00 euro.

massimeDelibera 28 febbraio 2023, n. 181 - Disciplina delle attività sportive e del tempo libero in acque correnti
massimeDelibera N. 3268 del 16.09.2002 - Disciplina per l'esercizio del rafting e del canottaggio sui corsi d'acqua
5)
L’art. 5, comma 8, è stato così modificato dall’art. 17, comma 4, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
6)
L’art. 5, comma 9, è stato così modificato dall’art. 17, comma 5, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 6 (Misure per mantenere in salute la fauna ittica)

(1) Per un efficace monitoraggio dello stato di salute della fauna ittica le persone che praticano l’acquicoltura, chi gestisce impianti che interagiscono con acque da pesca e le persone addette alla vigilanza ittica segnalano tempestivamente all’Ufficio ogni moria di pesci e qualsiasi fatto che possa far supporre pericoli, danni o malattie per la fauna.

(2) L’acquicoltore/acquicoltrice deve dare immediata attuazione a tutte le disposizioni provenienti dall’Ufficio o dal Servizio veterinario provinciale con riferimento alla prevenzione e alla lotta contro eventuali patologie.

(3) Al fine di prevenire malattie dei pesci, in caso di sospetta infezione l’Ufficio può disporre prelievi, da qualsiasi acque, di esemplari di cui si sospetta che siano contaminati.

(4) È vietata la semina di pesci ammalati o di cui si sospetta che siano ammalati.

(5) Al fine di prevenire o di limitare la diffusione di malattie l’Ufficio può disporre misure straordinarie, anche in deroga ai piani di coltivazione approvati.

(6) In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 400,00 a 2.000,00 euro.

Art. 7 (Bandite di pesca o tratti di acque da pesca destinati a una gestione sostenibile)

(1) Sono bandite di pesca di diritto:

  1. le installazioni che consentano il passaggio dei pesci nelle due direzioni e i tratti d’acqua fino a una distanza di dieci metri dalle stesse;
  2. le acque da pesca sulle quali non gravano diritti esclusivi di pesca e quelle che, fino all’entrata in vigore della presente legge, non sono state date in concessione per la pesca dalla Provincia;
  3. le acque da pesca non adatte alla coltivazione. L’Ufficio può, per motivi di carattere ecologico-gestionale, sentito il/la titolare del diritto di pesca, individuare determinate acque da pesca non adatte alla coltivazione ittica. In questa categoria ricadono a tutti gli effetti tutte quelle acque da pesca nelle quali la formazione di un popolamento ittico permanente non è possibile a causa di specifiche condizioni naturali, come per esempio una portata solo periodica;
  4. acque nuove.

(2) L’Ufficio può stipulare con il/la titolare di un diritto di pesca un accordo contrattuale per individuare delle bandite di pesca o attuare una gestione sostenibile della pesca. La Giunta provinciale emana le disposizioni relative alla stipula dei contratti, alla tipologia e all’entità dei risarcimenti, e agli obblighi, alle condizioni e ai termini connessi ai contratti stessi.

(3) Nelle bandite di pesca è vietata la pesca e ogni altra attività di pesca che possa danneggiare o disturbare i pesci. L’Ufficio può disporre motivate eccezioni.

(4) Le bandite di pesca esistenti possono essere revocate dall’Ufficio qualora siano venute meno le condizioni istitutive.

(5) Per ciascuna bandita di pesca la Giunta provinciale determina le attività che possono arrecare modifiche durature all’habitat acquatico e stabilisce quali possono essere esercitate con limitazioni e quali senza, dandone adeguata motivazione. La Giunta provinciale può allo stesso modo dichiarare ambienti naturali protetti i corsi d’acqua, o tratti di essi, che hanno una particolare valenza dal punto di vista ecologico o che costituiscono un habitat ittico raro, e vietarvi la realizzazione di nuove derivazioni idriche e di impianti di qualsiasi genere.

(6) In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 200,00 a 2.000,00 euro.

CAPO III
REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

Art. 8 (Diritto di pesca)

(1) I diritti di pesca vengono iscritti in un catasto delle acque da pesca amministrato dall’Ufficio. I diritti di pesca esistenti sono da mantenersi continuamente aggiornati. Con regolamento di esecuzione vengono definite le disposizioni di dettaglio, anche riguardo alla concessione dei diritti di pesca provinciali nonché all’individuazione delle acque da pesca.

(2) Il catasto delle acque da pesca è costituito da:

  1. un registro delle persone titolari dei diritti di pesca che include i diritti di mensa e i diritti di pesca in comunione;
  2. una cartografia d’insieme con indicati i confini dei singoli diritti di pesca;
  3. una raccolta dei documenti relativi a ogni singolo diritto di pesca.

(3) I diritti di pesca possono essere trasferiti a terzi mediante contratto. Le disposizioni di dettaglio sono definite con regolamento di esecuzione.

(4) Il/La titolare del diritto di pesca che non ha i requisiti richiesti per esercitare la funzione di acquicoltore/acquicoltrice comunica all’Ufficio, entro 30 giorni, il nome dell’acquicoltore/acquicoltrice cui ha affidato tale incarico.

(5) L’acquisizione di un diritto esclusivo di pesca va comunicata all’Ufficio entro 30 giorni.

(6) I diritti di pesca in comunione non possono essere costituiti ex novo.

(7) I diritti di pesca possono essere divisi o costituiti ex novo, solo dopo la valutazione dell’Ufficio, con decreto dell’Assessore/Assessora competente. I criteri di riferimento sono definiti con regolamento di esecuzione.

(8) I diritti di pesca che appartengono a un maso chiuso soggiacciono anche alle norme sui masi chiusi.

(9) I diritti esclusivi di pesca possono essere affittati. L’affittuario/affittuaria è, a tutti gli effetti della presente legge, l’acquicoltore/acquicoltrice delle acque da pesca. Una copia del contratto d’affitto registrato deve essere trasmessa dalla persona che affitta all’Ufficio entro 30 giorni dalla registrazione del contratto.

(10) Se su delle acque da pesca non grava alcun diritto esclusivo di pesca, il diritto di pesca appartiene alla Provincia autonoma di Bolzano e può essere assegnato in concessione dall’Assessore/Assessora competente per un periodo compreso tra cinque e quindici anni, fatte salve le concessioni di pesca esistenti. Nell’atto di concessione l’Ufficio stabilisce le disposizioni per la coltivazione delle acque.

(11) Se delle acque originariamente chiuse sono iscritte nel registro delle acque da pesca, il corrispondente diritto di pesca appartiene alla Provincia autonoma di Bolzano, che può assegnare le acque da pesca in concessione, nel qual caso la persona precedentemente proprietaria delle acque chiuse ha un diritto di prelazione.

(12) Se un corso d’acqua cambia il suo alveo a seguito di eventi naturali o in conseguenza di misure artificiali, i diritti di pesca esistenti si estendono anche al corso d’acqua modificato.

(13) I diritti esclusivi di pesca si estinguono a seguito del loro mancato esercizio per un periodo di cinque anni consecutivi oppure nel caso di gravi violazioni del piano annuale di coltivazione con danni duraturi all’habitat acquatico ovvero al popolamento ittico. L’estinzione è sancita con un decreto del direttore/della direttrice dell’Ufficio, che può essere registrato al Libro fondiario senza il consenso della commissione locale per i masi chiusi.

(14) Nel caso di derivazioni idriche in acque da pesca o di rinnovo di concessioni idriche in acque da pesca che hanno effetti non trascurabili, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione della conferenza dei servizi in materia ambientale va presentata all’ufficio competente un’intesa sulla diminuzione del valore del diritto di pesca. Qualora non si raggiunga un accordo fra le parti, il soggetto richiedente è obbligato a presentare al/alla titolare del diritto di pesca una stima relativa alla diminuzione del valore del diritto di pesca. Se ciononostante non si raggiunge l’intesa, la concessione di derivazione viene rilasciata, ovvero rinnovata, rimanendo salvo il diritto al risarcimento del/della titolare del diritto di pesca. Norme di dettaglio verranno introdotte con regolamento di esecuzione.

(15) Se il/la titolare del diritto di pesca non trasmette le comunicazioni ai sensi dei commi 4 e 5 o la copia del contratto d’affitto registrato ai sensi del comma 9 entro i termini previsti, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro.

Art. 9 (Acquicoltore/Acquicoltrice)

(1) L’acquicoltore/acquicoltrice ha in generale diritti e doveri, affinché la coltivazione delle acque da pesca nel suo ambito di competenza sia sostenibile per l’intera biocenosi, comprese le cozze d’acqua dolce e i decapodi. In particolare, l’acquicoltore/acquicoltrice:

  1. può recuperare i pesci nei fondi inondati, in caso di straripamento delle acque da pesca oltre le proprie sponde;
  2. può catturare, entro sette giorni, e reimmettere nelle proprie acque da pesca i pesci che, dopo il deflusso dell’acqua, dovessero rimanere sui terreni, nelle fosse o in altri avvallamenti non collegati con le acque da pesca;
  3. può accedere, a proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, così come lo possono fare gli aventi diritto all’esercizio della pesca e il personale ausiliario e di vigilanza, a terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonché fissarvi barche e attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza delle acque da pesca. Chi nell’esercizio della pesca arreca danni è tenuto a risarcirli;
  4. è informato/informata dall’Ufficio in merito agli interventi programmati, annunciati e approvati, nonché alle indagini ittio-ecologiche programmate, prima dell’inizio dei rispettivi lavori;
  5. può dare il suo consenso al prelievo di pesci per la fecondazione artificiale;
  6. può rivendicare i pesci confiscati, catturati illegalmente e non in grado di sopravvivere;
  7. può inoltrare domanda di contributo per la coltivazione delle acque da pesca e per la vigilanza ittica;
  8. può presentare all’Ufficio un accertamento dello stato qualitativo e quantitativo del popolamento ittico di un tratto coltivato al fine di una sua rivalutazione; le relative disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;
  9. può usare, ai fini della coltivazione, anche strumenti e attrezzature per la cattura particolari.

(2) L’acquicoltore/acquicoltrice:

  1. non può realizzare strutture che potrebbero impedire il passaggio dei pesci, ad eccezione di quelle autorizzate dall’Ufficio;
  2. deve coltivare le acque da pesca nel rispetto delle disposizioni della presente legge, del suo regolamento di esecuzione e delle prescrizioni dell’Ufficio;
  3. per esercitare il proprio diritto, deve presentare all’Ufficio, nei termini previsti, un piano annuale di coltivazione e inoltrare eventuali modifiche. Le disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;
  4. deve apporre la segnaletica relativa alle sue acque da pesca d’intesa con i proprietari e le proprietarie dei fondi, con i soggetti gestori dei manufatti situati presso le acque e con le Autorità, ai sensi del regolamento di esecuzione;
  5. alla consegna dei permessi di pesca, sui quali viene annotato il nome del pescatore/della pescatrice, deve verificare che sussistano i requisiti per ottenerli;
  6. a conclusione dell’annata alieutica, deve trasmettere all’Ufficio i permessi di pesca usati;
  7. deve comunicare per iscritto all’Ufficio, almeno sette giorni prima dell’esecuzione, ogni semina e l’impiego di strumenti di cattura particolari; le disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;
  8. deve rispettare le disposizioni veterinarie;
  9. deve garantire un’efficace vigilanza sulle proprie acque da pesca;
  10. deve rilasciare i permessi di pesca secondo le indicazioni dell’Ufficio;
  11. può disporre limitazioni all’esercizio dell’attività alieutica, restando nel quadro del piano annuale di coltivazione;
  12. non può catturare gamberi senza autorizzazione dell’Ufficio.

(3) Nel caso di acque da pesca situate sul confine tra le province di Bolzano e Trento, se la parte maggiore di tali acque si trova nel territorio della provincia di Trento e la parte situata in provincia di Bolzano non raggiunge un’estensione adeguata a una coltivazione a sé stante, a quest’ultima non si applicano le norme in materia vigenti in provincia di Bolzano che siano incompatibili con le norme vigenti nella provincia di Trento.

(4) Con l’entrata in vigore della presente legge il possesso dell’abilitazione alla pesca diviene requisito essenziale per l’esercizio della funzione di acquicoltore/acquicoltrice. La partecipazione al corso per acquicoltori e acquicoltrici è un ulteriore requisito essenziale per chi riceve tale incarico solo dopo l’entrata in vigore della presente legge.

(5) Se la restituzione dei permessi di pesca all’Ufficio è effettuata oltre i termini e non nella misura del 75 per cento dei permessi giornalieri e del 90 per cento dei permessi annuali, l’anno successivo l’Ufficio consegna all’acquicoltore/acquicoltrice i nuovi permessi con un ritardo da uno a tre mesi rispetto all’inizio della stagione della pesca nelle acque da pesca interessate.

(6) In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere a), c), d), e) e g), sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 40,00 a 400,00 euro; per la violazione del comma 2, lettere b), h), i) e j), la sanzione va da 200,00 a 2.000,00 euro.

Art. 10 (Coltivazione delle acque da pesca)

(1) La coltivazione mira a una gestione sostenibile delle acque da pesca, finalizzata alla conservazione e al sostegno di un popolamento ittico a esse adeguato per consistenza, struttura, composizione delle specie e produttività naturale.

(2) Per produttività naturale delle acque da pesca si intende la quantità di pesce in chilogrammi per ettaro che può essere prelevata annualmente senza intaccare il popolamento ittico ai sensi del comma 1.

(3) La coltivazione delle acque da pesca deve assicurare lo sviluppo e la conservazione di un popolamento ittico qualitativamente e quantitativamente proporzionato ai fattori ambientali e alla presenza di prede in acqua, composto da tutte le classi di età delle specie adeguate al sito, al fine di garantire la produttività naturale.

(4) Nelle acque che evidenziano una qualità seminaturale, una portata d’acqua continua e sufficiente, e un successo riproduttivo tangibile la coltivazione si basa sui pesci nati in natura. Per le acque fortemente alterate che non consentono uno sviluppo del popolamento ittico adeguato al sito detto principio vale solo in parte, ovvero solo in presenza delle particolari condizioni stabilite nel piano annuale di coltivazione.

(5) L’Ufficio suddivide le acque da pesca in tratti coltivabili, tenendo conto dei confini naturali delle acque e di quelli dei diritti di pesca.

Art. 11 (Piano strategico di coltivazione e piano annuale di coltivazione)

(1) Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite disposizioni pluriennali, valide in tutto il territorio provinciale, per la coltivazione delle acque da pesca, sentite le rappresentanze di interessi di cui al regolamento di esecuzione. Tali disposizioni, definite “piano strategico di coltivazione”, stabiliscono le modalità di applicazione delle norme generali sulla coltivazione nelle diverse tipologie di acque da pesca e hanno validità pluriennale.

(2) Il piano annuale di coltivazione è lo strumento pianificatorio principale a livello locale ed è obbligatorio per ogni tratto di acque da pesca coltivato; ogni anno viene presentato per l’anno successivo all’Ufficio, che lo approva. Le disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione.

(3) Nel piano annuale di coltivazione dei tratti d’acqua in cui si trovano habitat o specie protette possono essere stabilite ulteriori disposizioni.

(4) Il piano annuale di coltivazione può prevedere, motivandolo, misure minime e periodi di divieto del prelievo di specie ittiche anche in deroga alle relative disposizioni.

Art. 12 (Semine nelle acque da pesca)

(1) La semina è uno strumento di coltivazione delle acque da pesca ammissibile esclusivamente se non è possibile, nella tipologia di acque considerate, una produttività ittica durevole nel tempo. La semina pertanto non è uno strumento di coltivazione ammissibile nelle acque da pesca caratterizzate da funzionalità ecologica soddisfacente e da una adeguata produttività naturale. Fino al 31 dicembre 2026 può essere effettuata una semina in deroga al piano strategico di coltivazione.

(2) La pianificazione specifica delle semine per le diverse tipologie di acque da pesca e i criteri da seguire nell’allevamento sono stabiliti nel piano strategico di coltivazione pluriennale, secondo le indicazioni del regolamento di esecuzione, e trovano successivamente attuazione nei piani annuali di coltivazione.

(3) Una semina di attrattività è ammessa in tutti gli invasi artificiali, previa autorizzazione dell’Ufficio.

(4) Una semina di attrattività può essere autorizzata anche nelle acque da pesca per le quali, a causa di danneggiamenti subiti, non è prevedibile una sufficiente produttività nel lungo periodo e nelle quali tale semina non produce impatti ecologici significativi. Il danneggiamento subito è specificato nel piano strategico di coltivazione pluriennale e l’autorizzazione del singolo caso è annotata nel piano annuale di coltivazione.

(5) L’allevamento a scopo di semina delle specie autoctone, come la trota marmorata, il temolo o le specie di piccoli pesci, decapodi e cozze d’acqua dolce autoctone, avviene nel centro tutela specie acquatiche o in incubatoi privati. In ogni caso, nell’allevamento devono essere osservati i criteri relativi alla genetica e allo stato di salute degli animali, previsti nel piano strategico di coltivazione.

(6) Le disposizioni di dettaglio relative sia alle quantità massime ammesse alla semina, sia agli incubatoi pubblici e privati attivi in provincia di Bolzano, sono stabilite nel piano strategico di coltivazione.

Art. 13 (Esercizio dell’attività alieutica nelle acque da pesca)

(1) Per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente legge, il regolamento di esecuzione stabilisce le regole per l’esercizio dell’attività alieutica sostenibile. Tali regole riguardano gli strumenti di cattura ammessi, i limiti di cattura giornalieri e stagionali, i periodi di divieto, le misure minime e il numero delle uscite di pesca.

(2) Nelle acque ciprinicole l’uso del piombo nell’attività alieutica è vietato a partire dal 1° gennaio 2025.

(3) In caso di violazione delle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione con riferimento al comma 1 e al comma 2 del presente articolo sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 60,00 a 600,00 euro, fatte salve le fattispecie penalmente rilevanti.

Art. 14 (Documenti per l’esercizio dell’attività alieutica nelle acque da pesca)

(1) Chi esercita l’attività alieutica deve essere in possesso di un documento d’identità valido, una licenza di pesca valida, l’abilitazione alla pesca e il permesso di pesca. I dettagli sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

(2) La licenza di pesca può essere:

  1. di tipo B per le persone residenti nel territorio nazionale; questo tipo di licenza autorizza anche all’esercizio della pesca con canna-lenza e alla pesca subacquea al di fuori del territorio della provincia di Bolzano;
  2. di tipo D per le persone non residenti nel territorio nazionale.

(3) Ulteriori disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione.

(4) Le licenze di pesca rilasciate dalle Regioni italiane alle persone residenti nei rispettivi territori sono valide anche in provincia di Bolzano.

(5) L’abilitazione alla pesca è rilasciata dall’Ufficio alle persone che hanno compiuto 14 anni di età e superato l’esame di pesca. I dettagli sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

(6) L’abilitazione alla pesca non è richiesta:

  1. alle persone non residenti in provincia di Bolzano in possesso di un permesso di pesca giornaliero;
  2. in caso di controlli dei popolamenti ittici autorizzati dall’Ufficio oppure di interventi a tutela delle specie ittiche eseguiti su incarico dell’acquicoltore/acquicoltrice o dell’Ufficio;
  3. ai minori di anni 16 e alle persone con disabilità ai sensi della normativa statale vigente, a condizione che siano accompagnati da un pescatore/una pescatrice in possesso dell’abilitazione alla pesca.

(7) Il contenuto e la validità dei permessi di pesca sono definiti con regolamento di esecuzione.

(8) Per promuovere l’esercizio della pesca da parte dei giovani pescatori e pescatrici si applica il diritto di pesca congiunto, in base al quale i minori sotto i 16 anni, anche privi della licenza di pesca, possono esercitare l’attività alieutica sotto il controllo e la responsabilità personale di una persona maggiorenne in possesso della licenza di pesca, fruendo del permesso di pesca della stessa. Relativamente al numero di canne e al limite massimo di catture valgono le limitazioni del permesso di pesca.

(9) Se il pescatore/la pescatrice non ha con sé uno dei documenti richiesti di cui al comma 1, gli/le viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro. Se invece non è in possesso di uno dei documenti richiesti, gli/le viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro. Chi non ha con sé o non è in possesso di più documenti viene sanzionato per ogni singola infrazione.

(10) In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo possono essere sequestrati i mezzi di cattura. Se i mezzi così sequestrati non vengono ritirati entro sei mesi dalla data di pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, il direttore/la direttrice dell'Ufficio decide sul loro utilizzo. I pesci catturati in modo illecito vengono confiscati e, se possibile, reimmessi nelle acque; altrimenti essi spettano all’acquicoltore/acquicoltrice.

CAPO IV
SALVAGUARDIA DELL’INTERESSE PUBBLICO E DEGLI INTERESSI PRIVATI

Art. 15 (Compiti dell’Ufficio)

(1) L’Ufficio provvede a contemperare gli interessi, armonizzando in ogni singolo caso l’interesse pubblico alla tutela degli habitat acquatici con gli interessi privati legittimi. Viene data priorità all’interesse pubblico.

(2) L’Ufficio svolge i seguenti compiti:

  1. creazione delle banche dati e gestione dei dati, in particolare con riferimento ai diritti di pesca, alle acque da pesca e alla relativa coltivazione nonché alle statistiche alieutiche, unitamente alle indagini sui popolamenti ittici;
  2. rilascio dei documenti per l’esercizio della pesca, in particolare le licenze di pesca, l’abilitazione alla pesca e i modelli dei permessi di pesca;
  3. concessione dei diritti di pesca provinciali;
  4. esame, valutazione e autorizzazione degli interventi nelle acque da pesca;
  5. ripristino o mantenimento dei popolamenti ittici in uno stato di conservazione soddisfacente e adeguato al sito;
  6. predisposizione del piano strategico di coltivazione pluriennale provinciale nonché esame e autorizzazione dei piani annuali di coltivazione ad esso riferiti;
  7. esecuzione di interventi a tutela degli habitat acquatici, anche in economia;
  8. vigilanza sulle acque da pesca e sorveglianza del rispetto delle disposizioni relative alla pesca;
  9. monitoraggio delle specie esotiche invasive;
  10. controllo delle specie ittiche e di gamberi di fiume esotiche invasive;
  11. applicazione delle sanzioni amministrative;
  12. consulenza in materia di habitat acquatici e di pesca sostenibile;
  13. effettuazione di studi e assegnazione di incarichi di studi nel suo ambito di competenza;
  14. stipula di convenzioni anche di durata pluriennale;
  15. istruzione e formazione nei settori della pesca e della coltivazione delle acque da pesca;
  16. attività di formazione nel settore della pesca con le certificazioni di idoneità ad essa correlate, compresi l’esame di pesca, l’esame per gli addetti e le addette alla vigilanza ittica e i corsi per acquicoltori e acquicoltrici;
  17. supporto tecnico al centro tutela specie acquatiche;
  18. delega di compiti istituzionali all’organizzazione maggiormente rappresentativa degli interessi della pesca in provincia di Bolzano;
  19. amministrazione del fondo pesca e assegnazione dei contributi ai sensi dell’Art. 16;
  20. esecuzione in economia di indagini di ecologia ittica nelle acque da pesca.

Art. 16 (Contributi)

(1) Possono essere concessi contributi fino ad un ammontare massimo del 70 per cento della spesa ammessa per l’istruzione e la formazione di pescatori e pescatrici, acquicoltori e acquicoltrici, addetti e addette alla vigilanza ittica, per la vigilanza, per attività volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico, per consulenze sugli habitat acquatici e sulla pesca sostenibile nonché per attività di pubbliche relazioni. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Possono essere stipulate apposite convenzioni per l’esecuzione di interventi a tutela degli habitat acquatici, per la vigilanza sulle acque da pesca e per la sorveglianza del rispetto delle disposizioni relative alla pesca e il monitoraggio delle specie esotiche invasive.

(3) Ai sensi delle disposizioni vigenti le strutture della Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici, le organizzazioni di rappresentanza e le associazioni di pesca, gli acquicoltori e le acquicoltrici possono richiedere risorse finanziarie derivanti dall’utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico. Queste risorse sono destinate alla conservazione o al miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche e sono gestite tramite il cosiddetto “fondo pesca”.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 155.000,00 euro per l’anno 2023, in 155.000,00 euro per l’anno 2024 e in 155.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17 (Rappresentanza di interessi)

(1) L’organizzazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale dei soggetti titolari dei diritti di pesca, di acquicoltori e acquicoltrici, pescatori e pescatrici rappresenta gli interessi dei propri associati e associate, che perseguono una gestione alieutica sostenibile dei popolamenti ittici e promuovono l’attività alieutica quale attività ricreativa, coinvolgendo soprattutto i giovani; detta organizzazione può eseguire, su incarico dell’Ufficio, attività di pubblico interesse, stipulando apposite convenzioni o chiedendo i relativi contributi. Inoltre, questa organizzazione può stipulare convenzioni con strutture pubbliche, che se ne assumono le spese.

Art. 18 (Proprietari e proprietarie dei fondi, pescatori e pescatrici

(1)  I proprietari e le proprietarie dei fondi:

  1. si impegnano a non realizzare misure che impediscano ai pesci di tornare nelle acque da pesca;
  2. tollerano la segnaletica relativa alle acque da pesca.

(2) I pescatori, le pescatrici, gli addetti e le addette alla vigilanza ittica:

  1. possono accedere a proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, ai fondi pubblici e privati, dove possono fissare barche e attrezzature, se ciò risulta necessario al regolare esercizio della pesca e alla coltivazione e vigilanza sulle acque da pesca. Chiunque, nell'esercizio della pesca, arrechi danni è tenuto al risarcimento degli stessi. Per comprovate ragioni di sicurezza l’accesso può essere vietato con appositi cartelli esplicativi o misure simili. È in ogni caso vietato accedere alle zone a monte e a valle delle chiuse e delle altre opere idrauliche dei consorzi di bonifica fino a una distanza di 5 metri; l’accesso alle fosse di bonifica è invece consentito alle condizioni di cui al presente comma.

(3) I pescatori e le pescatrici:

  1. si comportano nel rispetto dell’etica alieutica. Le disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;
  2. riconsegnano all’acquicoltore/acquicoltrice i permessi di pesca usati e compilati a conclusione della stagione di pesca, oppure gli/le trasmettono i dati del permesso di pesca compilato;
  3. vigilano sulle loro attrezzature per la pesca;
  4. si mantengono a una distanza reciproca tale da non disturbarsi a vicenda;
  5. aprono, su richiesta degli addetti e delle addette alla vigilanza ittica, i contenitori in cui sono conservati i pesci catturati;
  6. segnalano agli organi addetti alla vigilanza ittica comportamenti o fatti che causano danni alla natura e all’ambiente.

(4) In caso di violazione delle disposizioni stabilite nel comma 1 e nel comma 3, lettere c) ed e), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 3, lettera a), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 2.000,00 euro.

Art. 19 (Vigilanza)

(1) La sorveglianza del rispetto delle disposizioni compete al Corpo forestale provinciale. Le funzioni di vigilanza, comprese le eventuali misurazioni del deflusso minimo vitale, spettano alle e ai dipendenti dell’Ufficio in possesso dei requisiti amministrativi e di polizia giudiziaria di guardia giurata particolare, all’uopo incaricati con le modalità di cui al comma 2, nonché alle e ai guardiapesca con competenze di polizia amministrativa. 7)

(2) Il direttore/La direttrice dell’Ufficio nomina le guardie giurate particolari addette alla vigilanza ittico-venatoria ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(3) Le guardie giurate particolari possono svolgere i propri compiti di vigilanza in tutto il territorio provinciale senza limiti di tempo e sono istruite e formate dall’Ufficio. Esse vigilano in tutto il territorio provinciale sul rispetto delle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di esecuzione, mentre in merito alle prescrizioni del piano annuale di coltivazione hanno competenza solo nel proprio ambito di vigilanza.

(4) Chi con un’azione o omissione viola contemporaneamente diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative viene sanzionato per ogni singola violazione.

7)
L’art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 17, comma 6, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 20 (Norme transitorie e finali)

(1) La legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, è abrogata. La segnaletica ad essa riferita presente attualmente sul territorio resta valida fino alla sostituzione con una nuova segnaletica.

(2) Le licenze di pesca di tipo B e D valide alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla rispettiva data di scadenza; gli organi preposti alla vigilanza ittica restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato.

(3) I piani di coltivazione annuali per i singoli tratti di acque da pesca, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore fino alla fine dell’anno di riferimento.

(4) Entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge verrà approvata una nuova deliberazione della Giunta provinciale sulle attività sportive e ricreative.

Art. 21 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto all’articolo 16, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 22 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.