(1) Sono bandite di pesca di diritto:
- le installazioni che consentano il passaggio dei pesci nelle due direzioni e i tratti d’acqua fino a una distanza di dieci metri dalle stesse;
- le acque da pesca sulle quali non gravano diritti esclusivi di pesca e quelle che, fino all’entrata in vigore della presente legge, non sono state date in concessione per la pesca dalla Provincia;
- le acque da pesca non adatte alla coltivazione. L’Ufficio può, per motivi di carattere ecologico-gestionale, sentito il/la titolare del diritto di pesca, individuare determinate acque da pesca non adatte alla coltivazione ittica. In questa categoria ricadono a tutti gli effetti tutte quelle acque da pesca nelle quali la formazione di un popolamento ittico permanente non è possibile a causa di specifiche condizioni naturali, come per esempio una portata solo periodica;
- acque nuove.
(2) L’Ufficio può stipulare con il/la titolare di un diritto di pesca un accordo contrattuale per individuare delle bandite di pesca o attuare una gestione sostenibile della pesca. La Giunta provinciale emana le disposizioni relative alla stipula dei contratti, alla tipologia e all’entità dei risarcimenti, e agli obblighi, alle condizioni e ai termini connessi ai contratti stessi.
(3) Nelle bandite di pesca è vietata la pesca e ogni altra attività di pesca che possa danneggiare o disturbare i pesci. L’Ufficio può disporre motivate eccezioni.
(4) Le bandite di pesca esistenti possono essere revocate dall’Ufficio qualora siano venute meno le condizioni istitutive.
(5) Per ciascuna bandita di pesca la Giunta provinciale determina le attività che possono arrecare modifiche durature all’habitat acquatico e stabilisce quali possono essere esercitate con limitazioni e quali senza, dandone adeguata motivazione. La Giunta provinciale può allo stesso modo dichiarare ambienti naturali protetti i corsi d’acqua, o tratti di essi, che hanno una particolare valenza dal punto di vista ecologico o che costituiscono un habitat ittico raro, e vietarvi la realizzazione di nuove derivazioni idriche e di impianti di qualsiasi genere.
(6) In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 200,00 a 2.000,00 euro.