(1) Per un efficace monitoraggio dello stato di salute della fauna ittica le persone che praticano l’acquicoltura, chi gestisce impianti che interagiscono con acque da pesca e le persone addette alla vigilanza ittica segnalano tempestivamente all’Ufficio ogni moria di pesci e qualsiasi fatto che possa far supporre pericoli, danni o malattie per la fauna.
(2) L’acquicoltore/acquicoltrice deve dare immediata attuazione a tutte le disposizioni provenienti dall’Ufficio o dal Servizio veterinario provinciale con riferimento alla prevenzione e alla lotta contro eventuali patologie.
(3) Al fine di prevenire malattie dei pesci, in caso di sospetta infezione l’Ufficio può disporre prelievi, da qualsiasi acque, di esemplari di cui si sospetta che siano contaminati.
(4) È vietata la semina di pesci ammalati o di cui si sospetta che siano ammalati.
(5) Al fine di prevenire o di limitare la diffusione di malattie l’Ufficio può disporre misure straordinarie, anche in deroga ai piani di coltivazione approvati.
(6) In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 400,00 a 2.000,00 euro.