1. Ai sensi delle presenti direttive s’intende per:
a) “disposizioni generali vigenti”: le disposizioni e le misure di cui all’articolo 3, comma 1, e le ordinanze del Presidente della Provincia in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) “medico”: il referente sanitario/la referente sanitaria per la struttura o, qualora questo/questa non sia stato nominato/non sia stata nominata, il medico della struttura oppure il medico di medicina generale che segue l’ospite;
c) “task force”: la task force interdisciplinare “Residenze per anziani” di cui all’articolo 3, comma 3;
d) “Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica”: l’Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione (USEDIP) dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
e) “strutture di transizione”: strutture private accreditate con le quali l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha stipulato convenzioni ad hoc per il trasferimento degli/delle ospiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).