(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:
“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani;”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l’anno 2019, in 30.000,00 euro per l’anno 2020 e in 30.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.