(1) Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“8. L'ammontare degli assegni varia da euro 1.549,37 a euro 3.000,00 mensili lordi, a seconda del luogo di formazione e tenuto conto della convenzione stipulata con l'ente di formazione.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.