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o) Decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2019, n. 201)
Modifiche al regolamento relativo all’articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana e disposizioni connesse

1)
Pubblicato nel B.U. 8 agosto 2019, n. 32.

Art. 1

(1) Al fine di una migliore leggibilità del presente regolamento, il decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20, è di seguito denominato decreto.

Art. 2  (Modifiche dell’articolo 2)

(1) L’alinea del comma 2 dell’articolo 2 del decreto è così sostituito:

“2. Alla Direzione Istruzione e Formazione italiana sono assegnate le sottoindicate unità organizzative con le seguenti denominazioni giuridiche:”

(2) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 2 del decreto le parole: “delle Ripartizioni” sono sostituite con le parole: “della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana”.

(3) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 2 del decreto le parole: “In den Abteilungen und” sono sostituite con le parole: “In der Abteilung 17 – Italienisches Schulamt und in den”.

Art. 3  (Modifiche dell’articolo 3)

(1) Nel testo italiano della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto le parole: “delle Ripartizioni” sono sostituite con le parole: “della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana”.

(2) Nel testo tedesco della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto le parole: “die Abteilungen” sono sostituite con le parole: “die Abteilung 17 – Italienisches Schulamt”.

Art. 4  (Modifica dell’articolo 7)

(1) Nella lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto le parole: “alle Ripartizioni” sono sostituite con le parole: “alla Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana”.

Art. 5  (Modifiche dell’articolo 8)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 8 del decreto la parola: “Ripartizioni” è sostituita con le parole: “alla Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana”.

(2) Nella lettera d) del comma 5 dell‘articolo 8 del decreto le parole “in cooperazione con la Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica” sono soppresse.

(3) La prima frase della lettera d) del comma 7 dell’articolo 8 del decreto è così sostituita:

“istruttoria delle domande di contributo e di vantaggi economici comunque denominati presentate da:”.

(4) Il numero 1 della lettera d) del comma 7 dell’articolo 8 del decreto è così sostituito:

“1) persone singole per la partecipazione a percorsi di formazione continua nonché a tirocini di orientamento per giovani e adulti;”.

Art. 6  (Modifiche dell’articolo 11)

(1) Nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 11 del decreto le parole: “alla Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica,” sono soppresse.

(2) Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto è così sostituito:

“2. Se presentati di concerto, i decreti e le proposte di deliberazione sono vistati, per la legittimità, sia dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana sia dal Direttore/dalla Direttrice della relativa Direzione provinciale.”.

(3) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 11 del decreto le parole “, il Convitto provinciale “Damiano Chiesa”” sono soppresse.

(4) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 del decreto è così sostituita:

“a) 17.1 – Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica;”.

(5) Al termine della lettera d) del comma 3 dell’articolo 11 del decreto il punto è sostituito nel testo italiano da un punto e virgola e nel testo tedesco da una virgola. Dopo la suddetta lettera d) è inserita la seguente lettera e):

„e) 17.5 – Ufficio Aggiornamento e didattica;”

(6) Dopo la nuova lettera e) del comma 3 dell’articolo 11 del decreto è aggiunta la lettera f):

“f) 17.6 – Ufficio Formazione professionale.”

(7) Il numero 7 della lettera e) del comma 4 dell’articolo 11 del decreto è così sostituito:

“7) aggiornamento del personale ispettivo, dirigente e docente e ricerca pedagogica;”.

(8) Dopo il numero 7 della lettera e) del comma 4 dell’articolo 11 del decreto è aggiunto il seguente numero 8:

“8) formazione e orientamento al lavoro, formazione continua sul lavoro e apprendistato.”.

Art. 7  (Modifiche dell’articolo 12)

(1) La rubrica dell’articolo 12 del decreto è così sostituita: “Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica”.

(2) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 12 del decreto le parole: “Progettualità scolastica” sono sostituite con le parole: “Ordinamento e progettualità scolastica”.

Art. 8  (Modifiche dell’articolo 15)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto è così sostituita:

“a) finanziamento dei circoli dell’infanzia, delle scuole a carattere statale e professionali (disciplina, controllo e consulenza);”.

(2) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto è così sostituita:

“h) gestione degli stanziamenti di bilancio della Direzione Istruzione e Formazione italiana;”.

(3) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto è così sostituita:

“j) contrattazione decentrata in materia di ore straordinarie e missioni del personale docente e dirigente delle scuole a carattere statale;”.

(4) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto è aggiunta la seguente lettera k):

“k) aule scolastiche ed edilizia scolastica.”.

Art. 9  (Ufficio Aggiornamento e didattica)

(1) Dopo l’articolo 15 del decreto è inserito il seguente articolo 15/bis:

“Art. 15/bis  (Ufficio Aggiornamento e didattica)

1. L’Ufficio 17.5 – Aggiornamento e didattica ha le seguenti competenze:

  1. elaborazione del piano provinciale di aggiornamento per il personale ispettivo e il personale dirigente e docente delle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado in lingua italiana e delle altre scuole della Direzione Istruzione e Formazione italiana;
  2. programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento della Direzione Istruzione e Formazione italiana;
  3. consulenza e sostegno alle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado in lingua italiana e delle altre scuole della Direzione Istruzione e Formazione italiana nello sviluppo organizzativo e nello sviluppo dell’attività didattica e formativa;
  4. sviluppo di azioni didattiche, formative e di ricerca nonché di progetti per le scuole;
  5. liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui alle lettere da a) a d).

(2) La programmazione delle attività di competenza dell’Ufficio 17.5 – Aggiornamento e didattica avviene in sinergia con la Direzione provinciale Scuole, con il supporto delle ispettrici e degli ispettori scolastici.”.

Art. 10  (Ufficio Formazione professionale)

(1) Dopo il nuovo articolo 15/bis del decreto è inserito il seguente articolo 15/ter:

“Art. 15/ter  (Ufficio Formazione professionale)

1. L’Ufficio 17.6 – Formazione professionale ha le seguenti competenze:

a) assistenza tecnica e amministrativa nell’ambito della formazione professionale:

1) alla Direzione provinciale, alle strutture formative e alla biblioteca specialistica;

2) nella realizzazione di:

2.1) progetti didattici;

2.2) azioni di formazione al lavoro, sul lavoro, di qualificazione professionale, di formazione iniziale e apprendistato;

2.3) tirocini di orientamento per giovani e adulti;

b) rilevazioni statistiche nel settore della formazione professionale;

c) liquidazione di contributi e vantaggi economici comunque denominati nonché delle spese di cui alle lettere a) e b).”.

Art. 11  (Modifica dell’articolo 18)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 18 del decreto è aggiunto il seguente comma 4:

“4. I contratti attivi e passivi, stipulati dalle unità organizzative della Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana in favore del Convitto provinciale “Damiano Chiesa” fino al 31 agosto 2019, continuano ad essere amministrati dalle medesime unità organizzative fino alla loro scadenza.”

Art. 12  (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 17/bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, le parole: “la Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana” sono sostituite con le parole: “un’istituzione scolastica in lingua italiana, individuata con decreto del direttore/della direttrice della Direzione Istruzione e Formazione italiana,”.

Art. 13  (Norme transitorie e finali)

(1) Le dirigenti ed i dirigenti in servizio della Direzione Istruzione e Formazione italiana assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unità organizzative che succedono alle rispettive attuali unità organizzative.

Art. 14  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto;
  2. le lettere f) e g) del comma 5 dell’articolo 8 del decreto;
  3. il comma 6 dell’articolo 8 del decreto;
  4. l’articolo 10 del decreto;
  5. il comma 1 dell‘articolo 16 del decreto;
  6. il comma 2 dell’articolo 18 del decreto.

Art. 15  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019.

(3) L’articolo 6, commi 6 e 8, l’articolo 8, commi 1 e 2, l’articolo 10 e l’articolo 14, comma 1, lettere b) e c), trovano applicazione dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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