(1) Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, le parole “domande per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1 e le” sono soppresse.
(1) Dopo l’articolo 14/bis del decreto del Presidente della Provincia del 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 14/ter:
“Art. 14/ter (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 14/bis trovano applicazione a partire dal 1° settembre 2020.
2. Fino al 31 agosto 2020 al servizio di sorveglianza e di pulizia di cui all’articolo 14/bis provvede la Provincia nei limiti delle risorse umane disponibili, ferma restando la possibilità di affidare tali compiti agli utenti delle strutture, con relative spese a loro carico.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.