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Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
Criteri per la concessione di aiuti per iniziative a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità

Allegato A

Criteri per la concessione di aiuti per iniziative a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche.

Articolo 2
Beneficiari

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri possono essere concessi – purché abbiano sede operativa in Alto Adige – ad associazioni, organizzazioni o consorzi della categoria dei prodotti, ad associazioni di categoria o loro emanazioni, nonché agli organismi responsabili delle misure di controllo; beneficiari finali degli aiuti sono le PMI, come definite all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Gli aiuti di cui ai presenti criteri possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 anche tramite “società in house” o enti strumentali della Provincia o dipendenti dalla stessa cui sia stato attribuito il compito di promuovere le esportazioni, la vendita e la pubblicità a favore dei prodotti dell’Alto Adige e che in questo modo hanno la possibilità di coordinare e controllare le iniziative agevolate a sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità.

3. Non possono beneficiare dei presenti aiuti le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Non possono inoltre beneficiare dei presenti aiuti imprese, associazioni, organizzazioni o consorzi destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3
Iniziative e costi ammissibili

1. Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono ammissibili agli aiuti le seguenti iniziative e i relativi costi:

a) Azioni pubblicitarie e relativi costi: pubblicità sui giornali, riviste, a mezzo radio, televisione e internet, cartellonistica, sponsorizzazioni, materiale pubblicitario, volantini, manifesti e altri stampati, promozione delle vendite, attività promozionali presso punti di vendita senza degustazione, punti di informazione, attività di pubbliche relazioni e convegni. Le iniziative destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli o le informazioni fattuali sui beneficiari dell’Alto Adige o beneficiari che producono un determinato prodotto agricolo devono essere neutre e tutti i beneficiari interessati devono avere la medesima possibilità di figurare nelle pubblicazioni. Le pubblicazioni sono ammissibili se non fanno riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a un’origine particolari. L'unica eccezione è il riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

1) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;

2) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

b) Azioni per la promozione della commercializzazione e relativi costi:

1) organizzazione di fiere ed esposizioni o partecipazione a tali manifestazioni e relativi costi di iscrizione, di viaggio e per il trasporto di animali, costi per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino a un valore di 1.000,00 euro per premio e vincitore. I premi simbolici sono ammissibili se versati al prestatore delle azioni promozionali, se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna;

2) iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi, analisi di mercato e di marketing.

c) Campagne informative per consumatori quali: attività di informazione e divulgazione di conoscenze scientifiche su prodotti agricoli generici e sui loro benefici nutrizionali, sui marchi di qualità e sulla relativa disciplina. Le campagne di informazione non possono riguardare gruppi di prodotti, prodotti specifici o prodotti espressamente indicati per indurre all’acquisto di un determinato prodotto provvisto di marchio di qualità.

d) Misure volte all’attuazione dei programmi di controllo di qualità. Sono ammissibili agli aiuti, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014, i costi per i controlli di qualità sui prodotti agroalimentari, purché siano effettuati da un apposito organismo certificato e le relative spese siano documentate dallo stesso. I relativi contributi devono essere erogati all’organismo responsabile delle misure di controllo.

2. Sono ammissibili agli aiuti, in applicazione della disciplina “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, i costi per attività promozionali presso i punti vendita, attività di pubbliche relazioni e convegni di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12.

Articolo 4
Iniziative e costi non ammissibili

1. Non possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le iniziative per le quali sono già stati concessi altri aiuti o per le quali è stata presentata o verrà presentata una domanda di agevolazione presso un altro ente pubblico o un altro ufficio dell’Amministrazione provinciale.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa sull'IVA.

3. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

Articolo 5
Tipologia e ammontare dell’aiuto

1. Per le iniziative di cui all’articolo 3 possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) un contributo fino al 50 per cento dei costi ammissibili per le azioni pubblicitarie;

b) un contributo fino all’80 per cento dei costi ammissibili per la promozione della commercializzazione;

c) un rimborso spese fino al 100 per cento dei costi ammissibili per le campagne informative per consumatori;

d) un contributo fino all’80 per cento dei costi ammissibili per le misure volte all’attuazione dei programmi di controllo di qualità, con una progressiva riduzione annua del contributo del 10 per cento, fino a esaurimento.

Articolo 6
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, redatte sui moduli predisposti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello della realizzazione delle iniziative. Nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2 si siano costituiti da non più di 12 mesi dall’avvio delle iniziative o nel caso di partecipazione a fiere o esposizioni organizzate per la prima volta, le domande possono essere presentate anche dopo il 31 dicembre.

2. Nel caso di “società in house” o enti strumentali della Provincia o dipendenti dalla stessa, le domande di aiuto possono essere presentate durante tutto l’anno di riferimento delle iniziative, purché antecedentemente all’avvio delle stesse.

3. Per gli aiuti concessi in applicazione della disciplina “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, la domanda deve essere corredata della dichiarazione de-minimis.

4. Qualsiasi impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’iniziativa, assunto dal richiedente prima della presentazione della domanda, nonché l’emissione, anche solo parziale, di documenti di spesa come fatture di acconto, contratti preliminari con pagamento di acconti, caparre o simili in data anteriore a quella di presentazione della domanda determinano l’esclusione dall’agevolazione dell’intera iniziativa a cui si riferiscono.

Articolo 7
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente esamina le domande presentate verificando, in particolare, la sussistenza dei requisiti stabiliti dai presenti criteri.

Articolo 8
Concessione o diniego

1. La concessione dell’aiuto o il rigetto della domanda è disposto con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente.

Articolo 9
Rendicontazione e liquidazione

1. L’aiuto concesso viene liquidato per il 70 per cento sotto forma di anticipo.

2. Il restante 30 per cento viene liquidato a saldo dopo la realizzazione delle iniziative e previa presentazione della seguente documentazione di spesa:

a) per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, le relative fatture o un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, dal quale devono risultare i dati essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante del richiedente, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute;

b) per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), le relative fatture regolarmente quietanzate. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale.

3. Se è stato erogato un anticipo e se dalla documentazione di spesa definitiva presentata risulta che le spese effettivamente sostenute sono minori rispetto a quelle ammesse e assunte come base di calcolo dell’anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di aiuto indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali

4. Se in sede di liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto si accertasse la mancanza dei requisiti per la relativa concessione, al beneficiario viene revocato l’intero aiuto; qualora l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.

5. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 10
Obblighi

1. I beneficiari devono provvedere, conformemente alle normative vigenti, alla conservazione in forma cartacea o digitale dei documenti originali, assicurandone l'esibizione per almeno 10 anni a partire dall’anno successivo a quello di erogazione dell’aiuto; in caso di accertamento la documentazione va conservata fino alla conclusione dello stesso.

2. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca degli aiuti, a comunicare entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione dell’aiuto o determinarne la revoca, anche parziale.

3. I beneficiari devono, pena la revoca degli aiuti, mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’aiuto.

Articolo 11
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate; a ciò si aggiungono i casi che l’ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità, sulla base dell’elenco di tutti gli aiuti liquidati nell’anno di riferimento.

3. I controlli sono finalizzati ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo, comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’aiuto e la restituzione totale o parziale dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

Articolo 12
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse all’uopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, il tasso di agevolazione potrà essere ridotto o le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

Articolo 13
Divieto di cumulo

1. Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili, in parte o del tutto, con altri aiuti esentati e aiuti “de minimis”, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea, se con detto cumulo si supera l’intensità massima o l’importo massimo dell’aiuto, come previsto dal regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 14
Efficacia e applicabilità

1. Il presente regime di aiuti acquista efficacia dopo che la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, ha ricevuto la sintesi delle relative informazioni ed ha inviato una ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione degli aiuti; il presente regime di aiuti si applica fino al 31 dicembre 2020.

 

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