(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato A della legge provinciale” e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato 1 del decreto”.
(1) Alla fine del punto 39. (Europa) dell’allegato A della legge provinciale sono aggiunte le seguenti lineette:
(2) Il primo ufficio al punto 39. Europa dell’allegato 1 del decreto assume la seguente denominazione e i seguenti compiti:
“Ufficio per l’integrazione europea
- predisposizione, attuazione, gestione e valutazione del programma del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)
(3) Dopo il primo ufficio al punto 39. Europa dell’allegato 1 del decreto è inserito il seguente ufficio, che assume la seguente denominazione e i seguenti compiti:
“Ufficio Controlli e aiuti di Stato
(1) Dopo il punto 42 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 43:
“43. Organismo pagatore provinciale
(2) Nell’allegato 1 del decreto, all’interno della struttura organizzativa Europa (39.) viene stralciato l’Ufficio organismo pagatore provinciale, che è aggiunto come Ripartizione 43.
(3) All’interno della Ripartizione 43. “Organismo pagatore provinciale” è istituito l’Ufficio Autorizzazione e servizio tecnico, con le seguenti competenze:
(1) All’Ufficio Edilizia rurale (punto 31.4) della struttura organizzativa Ripartizione Agricoltura di cui al punto 31. del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione Civile dell’allegato 1 del decreto è aggiunta, dopo l’ultima lineetta, la seguente competenza:
“– gestione dell’elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura sociale”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.