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k) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 11)
Modifica della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 2019, n. 2.

Art. 1  (Definizioni)

(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato A della legge provinciale” e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato 1 del decreto”.

Art. 2  (Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente ed Energia)

(1) Al punto 28. dell’allegato 1 del decreto, relativo alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, il punto 28.2. è così sostituito:

“28.2. Ufficio Pianificazione comunale

  1. consulenza nelle agende di pianificazione ed edilizia per i Comuni
  2. esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione e dei piani di recupero
  3. vigilanza sull’attività edilizia
  4. consulenza per le commissioni edilizie
  5. funzioni di polizia amministrativa”.

(2) La Ripartizione di cui al punto 29 dell’allegato A della legge provinciale e la Ripartizione di cui al punto 29 dell’allegato 1 del decreto assumono la denominazione “29. Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima”. I primi due e il quinto trattino dell’allegato A della legge provinciale sono così sostituiti:

  1. “attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell’ambiente
  2. raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale
  3. cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale”.

(3) Il punto 29.1. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.1. Ufficio Valutazioni ambientali

  1. coordinamento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) per piani e programmi
  2. coordinamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per progetti
  3. coordinamento delle procedure e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA per impianti industriali)
  4. coordinamento della conferenza dei servizi in materia ambientale e disbrigo delle procedure di approvazione cumulativa
  5. consulenza e informazione negli ambiti valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, valutazione integrata ambientale e approvazioni cumulative”.

(4) Il punto 29.2. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.2. Ufficio Aria e rumore

  1. vigilanza nei settori tutela della qualità dell’aria e inquinamento acustico
  2. autorizzazioni, pareri, collaudi e vigilanza nei settori emissioni in atmosfera e inquinamento acustico
  3. gestione del catasto delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas climalteranti
  4. aggiornamento cartografia dei piani comunali di classificazione acustica
  5. mappatura acustica della rete viaria principale
  6. autorizzazioni per l’utilizzo e la custodia di gas tossici
  7. gestione del catasto dei materiali contenenti amianto
  8. consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori qualità dell’aria, inquinamento acustico e amianto
  9. funzioni di polizia amministrativa”.

(5) Il punto 29.3. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.3. Laboratorio Analisi acque e cromatografia

  1. Prelievi di campioni, analisi, controlli, collaudi e pareri nei settori:
  2. scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali
  3. acqua potabile, minerale e impianti di trattamento
  4. acque superficiali, acqua di falda, acque di piscine e di balneazione e acque per innevamento artificiale
  5. rifiuti, terreni e compost
  6. impianti di smaltimento rifiuti
  7. inquinamento di acque e risanamento terreni
  8. amianto e altre fibre tossiche in materiali edili e di arredamento
  9. Analisi cromatografiche specifiche nel settore qualità dell’aria e in ambito sicurezza alimentare
  10. studi e sviluppo di metodiche analitiche nei settori citati
  11. informazione, consulenza e sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei settori qualità dell’acqua e amianto
  12. funzioni di polizia amministrativa”.

(6) Il punto 29.4. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.4. Ufficio Tutela acque

  1. approvazioni, pareri, collaudi, autorizzazioni e sorveglianza nei settori smaltimento delle acque reflue e meteoriche, derivazioni d’acqua, miniere, cave, torbiere e depositi di sostanze inquinanti
  2. vigilanza nel settore dello stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e pesticidi
  3. gestione del catasto degli scarichi
  4. elaborazione e applicazione dei criteri per il calcolo delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione
  5. gestione dei finanziamenti per la costruzione di impianti di depurazione e fognature principali e per interventi a tutela delle acque
  6. coordinamento e gestione dei fondi per l’ambiente versati dalle grandi centrali idroelettriche
  7. elaborazione di linee guida e norme tecniche
  8. elaborazione e gestione del Piano di gestione delle Alpi Orientali e del Piano di tutela delle acque
  9. coordinamento dei controlli della qualità delle acque superficiali e sotterranee e relativi atti amministrativi
  10. provvedimenti in caso di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee
  11. servizio di reperibilità nell’ambito della tutela delle acque
  12. consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori tutela delle acque e depurazione delle acque reflue
  13. funzioni di polizia amministrativa”.

(7) Il punto 29.5. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.5. Ufficio Energia e tutela del clima

  1. contributi per misure volte ad incrementare l’efficienza energetica, per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per la tutela del clima e l’elettrificazione in zone rurali
  2. autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di linee elettriche
  3. elaborazione e gestione del piano di distribuzione dell’energia elettrica e del masterplan per l’ammodernamento e l’adeguamento delle infrastrutture di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica
  4. concessioni per la distribuzione di energia elettrica
  5. gas metano
  6. monitoraggio della produzione energetica
  7. attuazione del Piano Clima Energia-Alto Adige-2050
  8. teleriscaldamento e teleraffreddamento
  9. inquinamento luminoso e risparmio energetico
  10. consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori efficienza energetica, energie rinnovabili e tutela del clima
  11. funzioni di polizia amministrativa”.

(8) Il punto 29.6. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.6. Ufficio Gestione rifiuti

  1. elaborazione e gestione del piano provinciale di gestione dei rifiuti
  2. elaborazione di linee guida e norme per la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo
  3. programmi di finanziamento per impianti di smaltimento
  4. gestione del catasto rifiuti
  5. controlli e prelievi di campioni su attività di recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti
  6. interventi di bonifica di siti contaminati
  7. amianto: risanamento e smaltimento
  8. approvazione di progetti concernenti impianti di recupero/smaltimento rifiuti
  9. collaudo e autorizzazione di impianti di recupero/smaltimento rifiuti
  10. autorizzazione di impianti mobili di recupero/smaltimento rifiuti
  11. distruzione di documenti contenenti dati sensibili tramite incenerimento
  12. attuazione della strategia europea sull’economia circolare nel settore della gestione dei rifiuti
  13. consulenza, informazione e sensibilizzazione nel settore della prevenzione e gestione dei rifiuti
  14. funzioni di polizia amministrativa”.

(9) Il punto 29.7. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.7. Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti

  1. analisi chimiche rientranti nell’attività di controllo ufficiale, certificazioni e pareri relativamente ad alimenti, additivi, materiali a contatto con gli alimenti, mangimi, prodotti agrari, utensili, tessili, giocattoli, cosmetici, colori per tatuaggi, varie matrici organiche e inorganiche
  2. consulenza, informazione e sensibilizzazione nel settore sicurezza alimentare e dei prodotti
  3. funzioni di polizia amministrativa”.

(10) Il punto 29.8. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.8. Laboratorio Analisi aria e radioprotezione

  1. prelievi di campioni, analisi, controlli, valutazioni, pareri nei settori:
  2. radiazioni ionizzanti – radioattività naturale e artificiale
  3. radiazioni non ionizzanti – campi elettromagnetici
  4. gestione della rete di misurazione della qualità dell’aria e amministrazione dei relativi dati
  5. emissioni di impianti industriali e sistemi di depurazione
  6. qualità dell’aria in ambienti abitativi e di lavoro
  7. inquinamento acustico, vibrazioni, microclima e illuminazione
  8. attivazione del piano antismog e sistema di preallarme radioattivo
  9. informazione, consulenza e sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei settori qualità dell’aria e radioprotezione
  10. funzioni di polizia amministrativa”.

(11) Il punto 29.9. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.9. Laboratorio biologico

  1. analisi microbiologiche di acque potabili, alimenti, cosmetici e campioni ambientali
  2. laboratorio di riferimento per tossinfezioni/intossicazioni alimentari
  3. monitoraggio e rilevamento della qualità delle acque, interventi per il miglioramento dello stato ecologico dei laghi
  4. monitoraggio delle acque di balneazione
  5. monitoraggio aerobiologico e servizio di informazione pollinica
  6. analisi dei pollini nel miele
  7. analisi delle deposizioni atmosferiche (pioggia e neve)
  8. analisi degli effetti causati da sostanze tossiche su organismi viventi
  9. analisi microscopica di mangimi e alimenti
  10. identificazione di specie animali e vegetali
  11. monitoraggio della zanzara tigre
  12. analisi degli effetti di sostanze inquinanti e attività umane sull’ambiente
  13. ricerca nei settori di attività indicati
  14. consulenza, informazioni e sensibilizzazione nei settori ecologia delle acque ed ecotossicologia, nonché sulla zanzara tigre
  15. funzioni di polizia amministrativa”.

(12) Il punto 29.10. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.10. Ufficio Amministrativo dell’ambiente

  1. affari amministrativi e programmazione finanziaria dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima
  2. contratti, assegnazioni, incarichi, acquisti e fatturazione delle prestazioni a pagamento
  3. gestione delle sanzioni amministrative e dei ricorsi
  4. certificazioni ambientali, funzione di autorità ambientale per i progetti europei
  5. contributi nel settore tutela dell’ambiente
  6. consulenza, informazione e sensibilizzazione su questioni giuridiche riguardanti l’ambiente e l’energia
  7. funzioni di polizia amministrativa”.

(13) Il punto 29.11. dell’allegato 1 del decreto è così sostituito:

“29.11. Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche

  1. elaborazione e gestione del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche
  2. concessioni per la derivazione di acque pubbliche
  3. acqua potabile e aree di tutela dell’acqua potabile
  4. acque minerali e termali
  5. concessioni per piccole, medie e grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico
  6. geotermia
  7. gestione dei diversi canoni derivanti dall’utilizzo delle acque
  8. gestione delle risorse idriche e della siccità
  9. gestione del catasto delle acque pubbliche
  10. consulenza, informazione e sensibilizzazione per un uso sostenibile della risorsa idrica
  11. funzioni di polizia amministrativa”.

Art. 3  (Disposizione transitoria)

(1) Al comma 1 dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia 16 febbraio 2018, n. 5 la data “01.01.2019” è sostituita con la data “1° gennaio 2020”.

Art. 4  (Abrogazione)

(1) Nell’allegato 1 del decreto è abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2018, il seguente punto:

28.3. Ufficio Urbanistica Sud-Ovest.

Art. 5  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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