(1) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole “articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225” sono sostituite dalle parole “articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”.
(2) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, è così sostituita:
“e) le università, gli istituti di ricerca e i soggetti di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che hanno stipulato con la Provincia o con un ente strumentale della stessa una convenzione per la collaborazione nell’ambito della protezione civile;”
(3) Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, dopo le parole “e successive modifiche” sono inserite le parole “, o nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l’attività di interesse generale “protezione civile”, e che hanno stipulato con un comune della provincia di Bolzano una convenzione per la collaborazione nell’ambito della protezione civile”.