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g) Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 171)
Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 27 dicembre 2019, n. 52.

Art. 1 (Commissione comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) L’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio” è così sostituita:

“2. La Commissione è composta dal Sindaco/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua delegata e dai seguenti membri, nominati dal Consiglio comunale per la durata in carica del Consiglio comunale e scelti dal registro di cui all’articolo 9; in ogni commissione entrambi i generi devono essere rappresentati in modo equilibrato, pena la nullità:”

(2) Il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“10. I compensi dei componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere d), e) e f), sono a carico del Comune e sono rimborsati dalla Provincia.”

Art. 2 (Sistema informativo paesaggio e territorio)

(1) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.

Art. 3 (Tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole)

(1) La lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“d) pascolo e verde alpino;”

Art. 4 (Principio del contenimento del consumo di suolo)   delibera sentenza

(1) Il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“5. All’esterno dell’area insediabile e all’esterno delle aree edificabili all’interno dell’area insediabile gli edifici destinati ad abitazioni esistenti dal 24 ottobre 1973, con una volumetria di almeno 300 m³ e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m³. L’ampliamento deve essere utilizzato per abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39 oppure, fatto salvo il relativo vincolo, può essere utilizzato, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 39, per l’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie o per attività di agriturismo. L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d’uso, senza aumento del numero di edifici. Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della superficie occupata dall’edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, comma 5, viene considerata la consistenza esistente prima dell’applicazione delle possibilità di ampliamento di cui all’articolo 17, comma 5.”

massimeCorte costituzionale - ordinanza 14 aprile 2021, n. 85 - Ambiente – Ampliamento della volumetria degli edifici ad uso abitativo o per ferie o per attività di agriturismo – Adozione semplificata di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici di particolare valore – Partecipazione del sindaco alle commissioni chiamate ad esprimere il parere nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale e provinciale – Interventi non autorizzati su beni paesaggistici - Impossibile ripristino dei luoghi – Effettuazione di interventi compensativi equivalenti e/o pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del responsabile dell'abuso – Estinzione del processo per rinuncia

Art. 5 (Plusvalore di pianificazione)

(1) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“3. Nel caso di individuazione di zone residenziali miste, il Comune adempie al suo obbligo di cui al comma 1 tramite l’acquisto del 60 per cento dell’area alla metà del valore di mercato. Le aree così acquisite sono riservate all’edilizia agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono vincolate per i residenti ai sensi dell’articolo 39. Gli obblighi di cui all’articolo 38 si riferiscono all’area non riservata all’edilizia residenziale agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato.”

(2) Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“7. In sede di procedimento di approvazione degli atti pianificatori il Comune, fermo restando l’obbligo di imposizione del vincolo di cui all’articolo 39 nel caso di realizzazione di abitazioni, può stabilire tramite accordi urbanistici che il plusvalore di pianificazione venga trattenuto anche con modalità diverse da quelle previste dai periodi 1 e 2 del precedente comma 3, fatto salvo il controvalore della parte del plusvalore di pianificazione da trattenere.”

Art. 6 (Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “dei masi chiusi” sono sostituite dalle parole: “delle aziende agricole”.

(2) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“a) per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative all’edificazione, nonché per i requisiti e standard di qualità delle infrastrutture e per gli interventi di edilizia sostenibile; in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo;”

(3) La lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“c) per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia e alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché per attuare le relative direttive europee 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE; a tal fine sono previsti anche incentivi urbanistici consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni minime, ma anche per raggiungere prestazioni superiori, sia in caso di recupero energetico attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia in caso di nuove costruzioni. La cubatura ottenuta usufruendo degli incentivi urbanistici è soggetta all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione ampliata sia suddivisa in tempi successivi.”

(4) Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Tale glossario viene approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 e confluiti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018.”

(5) Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Il regolamento edilizio tipo è approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, nella quale è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo.”

Art. 7 (Destinazione d’uso delle costruzioni)

(1) Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola: “residenza” è sostituita dalla parola: “abitazione”.

(2) Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “dell’articolo 33, commi da 1 a 7” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 33, commi 3, 4, 5, e 7”.

(3) Nel testo italiano del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola: “alberghiera” è sostituita dalla parola: “ricettiva”.

Art. 8 (Zona mista)

(1) Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“2. Nella zona mista almeno il 60 per cento della volumetria e della superficie deve essere destinato ad uso residenziale. In assenza di pianificazione attuativa, tale rapporto deve sussistere con riferimento a ciascun lotto oggetto di intervento. Con ogni intervento di nuova costruzione su aree inedificate si deve realizzare almeno l’80 per cento della capacità edificatoria disponibile per il lotto. Per lotto si intende una porzione continua di suolo a cui si riferisce il titolo edilizio che si trova nella disponibilità del/della richiedente. Il lotto può risultare anche dall’aggregazione di più particelle catastali. Nelle aree per le quali, in base alla presente legge o al piano comunale, è prescritta l’elaborazione di un piano di attuazione, fino all’approvazione dello stesso sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d).”

Art. 9 (Zona produttiva)

(1) Il comma 4 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“4. Per le zone produttive devono essere predisposti piani di attuazione. Nelle aree nelle quali non sia ancora stato approvato il piano di attuazione sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il piano di attuazione può limitare o escludere attività nella zona produttiva, qualora siano difficilmente compatibili con altre attività oppure pregiudichino lo sviluppo e l’attrattività della zona produttiva. La redazione di un piano di attuazione non è obbligatoria nel caso di ampliamento di zone produttive esistenti che non necessitano di ulteriori aree per opere di urbanizzazione e per le zone destinate all’insediamento di un’unica impresa o in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“5. Nella zona produttiva possono essere realizzati alloggi di servizio, qualora il piano di attuazione ne disciplini espressamente l’ammissibilità e il numero. La superficie abitabile può ammontare ad un massimo di 110 m² per azienda. Nelle zone produttive all’interno dell’area insediabile tale superficie è aumentata ad un massimo di 160 m², nel caso in cui venga realizzata un’ulteriore abitazione alle stesse condizioni di un alloggio di servizio. Con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono definiti l’utilizzo dell’alloggio di servizio, le attività per le quali non sono ammessi alloggi di servizio, nonché il rapporto minimo fra la superficie aziendale e la superficie abitabile. L’alloggio di servizio è parte inscindibile dell’immobile aziendale. L'alienazione, il trasferimento di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione di diritti reali sugli stessi non sono ammissibili. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, mediante il quale il proprietario/la proprietaria autorizza il Comune ad annotare il vincolo di inscindibilità nel libro fondiario. L’annotazione viene fatta dal Comune a spese del proprietario/della proprietaria.”

Art. 10 (Ampliamento degli esercizi pubblici)

(1) Il comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi sostituito:

“2. Il rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica o all’esterno dell’area insediabile è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario a spese del/della richiedente il vincolo che gli edifici aziendali sono destinati a pubblico esercizio per 20 anni dall’annotazione, e formano, insieme alle superfici di pertinenza, un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione del vincolo. Decorsi 20 anni, il vincolo di destinazione per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 36, comma 4, può essere cancellato solo contestualmente all’annotazione del vincolo di cui all’Art. 39. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 36, l'indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. Gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta del direttore/della direttrice dell’unità organizzativa provinciale competente per il turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i criteri per il rilascio di tale nulla osta. La cancellazione, nei casi consentiti dalla legge, dei vincoli di cui al presente articolo presuppone il rilascio di un corrispondente nulla osta da parte del sindaco/della sindaca.”

Art. 11  (Trasformazione in volumetria abitativa all'interno dell'area insediabile)

(1) Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“4. Gli esercizi ricettivi presenti all’esterno dell’area insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla data del 7 agosto 2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti e, fatto salvo il relativo vincolo, possono essere utilizzati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 39 per l’affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie nonché per attività di agriturismo.”

Art. 12 (Attività agricola)

(1) Il sesto periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“4/bis Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di altre aziende agricole l’attività di ospitalità è ammissibile esclusivamente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, ove l’azienda in questione soddisfa le condizioni minime per l’esercizio dell’attività stabilite a livello provinciale ed è iscritta nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche. Fa eccezione l’attività di ospitalità già legalmente esistente in data 1.1.2020.”

(3) Al termine del quarto periodo del comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole: “e può essere distaccata dal maso chiuso.”

(4) Dopo il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: “Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 33, il Comune può stipulare con l’interessato/l’interessata un accordo urbanistico riguardante il cambiamento d’uso del pianterreno della sede originaria.”

(5) Il comma 7 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“7. Nella sede di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio con la dimensione massima di 110 m². La necessità di costruire un’abitazione deve dipendere dall’esigenza della continuità di presenza di una persona per l’esercizio dell’attività produttiva sopraindicata. L’azienda deve disporre presso la sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² di serre. Almeno la metà delle aree predette deve essere nella proprietà dell’azienda. L’alloggio di servizio costituisce parte inscindibile dell’azienda. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al periodo precedente. La persona che gestisce l’azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l’attività di giardiniere/giardiniera ed essere iscritto/iscritta nell’apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.”

Art. 13 (Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale)

(1) Il comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“2. Per realizzare le finalità ai sensi dell’articolo 2 e a causa della carenza di aree edificabili adeguate per uno sviluppo urbanistico coerente nell’ambito del programma di sviluppo ai sensi dell’articolo 51, comma 5, lettera a), è da rilevare il numero di alloggi che non vengono occupati da residenti in Provincia ai sensi dell’articolo 39, per poter mettere a disposizione sufficienti aree edificabili per coprire il fabbisogno di abitazioni per la popolazione locale. In occasione di tale rilevamento non vengono conteggiati alloggi per le attività di agriturismo e affittacamere. Per assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e garantire una distribuzione vasta e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei Comuni e nelle frazioni, che si trovino al di fuori delle zone economicamente depresse individuate con regolamento di esecuzione alla presente legge, nei quali dall’entrata in vigore di questa legge una quota superiore al 10 per cento degli alloggi esistenti è occupata da non residenti in Provincia ai sensi dell’articolo 39, il 100 per cento della volumetria a destinazione residenziale ai sensi del comma 1 deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’Art. 39. La Giunta provinciale definisce d’intesa con il Consiglio dei Comuni i criteri per il rilevamento dettagliato dell’utilizzazione dell’abitazione. Detta limitazione entra in vigore con la pubblicazione del programma di sviluppo ai sensi dell’articolo 53, comma 10, qualora venga superato il succitato limite del 10 per cento.”

Art. 14  (Abitazioni riservate ai residenti)

(1) Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: “Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”

(2) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Se quindi l’abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull’abitazione che verrà occupata può essere cancellato, purché le due abitazioni si trovino nello stesso Comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento. La cancellazione del vincolo è comunque esclusa per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40, e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia abitativa agevolata o all’esterno dell’area insediabile.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“3. Il titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano può essere rilasciato soltanto a condizione che il/la richiedente, con un atto unilaterale d’obbligo, autorizzi il Comune ad annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal Comune a spese dell’interessato/interessata.”

(4) Dopo il comma 4 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“4/bis Se l’abitazione non è regolarmente occupata o nuovamente occupata entro il termine di cui al comma 4, ciò deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il Comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune. L’indicazione del Comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. La procedura per l’indicazione di persone da parte del Comune è disciplinata con regolamento comunale. La sanzione di cui all’articolo 97, comma 3, si applica soltanto qualora la comunicazione al Comune non avvenga entro il termine previsto o l’abitazione non venga consegnata al Comune o all’Istituto per l’edilizia sociale entro 30 giorni.”

(5) Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “500 per cento della quota del contributo di intervento calcolata in base al contributo sul costo di costruzione determinato nel regolamento comunale” sono sostituite dalle parole: “200 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1”.

(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“6/bis Previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca o del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, per l’immobile vincolato si possono effettuare modifiche all’atto unilaterale d’obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta.”

(7) Dopo il comma 6/bis dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“6/ter Se il vincolo di riservare l’abitazione ai sensi di questo articolo ai residenti non è stato assunto in base a una norma imperativa, questo vincolo può essere cancellato sempre e con effetto immediato, previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.”

(8) Il comma 7 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“7. I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai residenti ai sensi del presente articolo, a prezzo calmierato ai sensi dell’articolo 40 della presente legge nonché convenzionate ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Questo elenco contiene i seguenti dati e informazioni: indirizzo, particella edificale e comune catastale, subalterno, licenza d’uso, libero/occupato, superficie utile abitabile, vani abitabili e data di aggiornamento.”

(9) Dopo il comma 7 dell‘articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i seguenti commi:

“8. I Comuni aggiornano l’elenco di cui al comma 7 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

9. L’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata (AVE) verifica, anche a campione, che l’elenco sia pubblicato e aggiornato correttamente e entro i termini previsti dal comma 8 del presente articolo e dal comma 17 dell’articolo 103. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento, l’AVE assegna al Comune, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni, per adempiere. Decorso inutilmente il termine stabilito, al Comune inadempiente vengono ridotte le assegnazioni correnti. Misura e modalità delle riduzioni saranno stabilite nell’ambito degli accordi sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”

Art. 15 (Parcheggi per edifici esistenti)

(1) Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente articolo:

“Art. 40/bis (Parcheggi per edifici esistenti)

1. Per adeguare gli edifici esistenti alla data del 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del Comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all’Art. 21 (, comma 1, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Il relativo titolo abilitativo è rilasciato previo un atto unilaterale d’obbligo con il quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far annotare nel libro fondiario, a spese del/della richiedente, il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando sia fuori terra il solo lato di accesso. Nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e condomini possono essere realizzati, anche in deroga ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per biciclette e motocicli, sia sotterranei che di superficie con adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi immobili. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale.”

Art. 16  (Procedimento di approvazione del piano paesaggistico)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “articolo 61” sono sostituite dalle parole: “articolo 60”.

(2) Nel comma 7 dell’articolo 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola: “bosco,” sono inserite le parole: “verde alpino e pascolo,”.

Art. 17 (Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) Il testo italiano dell’alinea del comma 5 dell’articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi sostituito: “Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende i seguenti contenuti minimi:”

(2) La lettera h) del comma 5 dell’articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi sostituita:

„h) un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli come iscritte nel sistema informativo agricolo forestale (SIAF), di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22; le amministrazioni dei Comuni sul cui territorio si pratica la viticoltura sono tenute a interpellare gli esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti presenti sul territorio comunale.”

Art. 18 (Procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e del piano comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) Al comma 7 dell’articolo 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la cifra: “30” è sostituita dalla cifra: “90”.

(2) Il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.

(3) Nel comma 14 dell’articolo 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “inoltre deve sussistere un interesse pubblico generale” sono soppresse.

Art. 19 (Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio)   delibera sentenza

(1) Nel comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “e non incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica” sono sostituite dalle parole: “e non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i)”.

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“6. L’autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, può essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante dal piano urbanistico comunale; essa deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di validità dell’autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresì da adattare, qualora ciò sia necessario sulla base dell’approvazione VIA di altri progetti. Sono fatte salve le determinazioni del piano paesaggistico.”

massimeCorte costituzionale - ordinanza 14 aprile 2021, n. 85 - Ambiente – Ampliamento della volumetria degli edifici ad uso abitativo o per ferie o per attività di agriturismo – Adozione semplificata di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici di particolare valore – Partecipazione del sindaco alle commissioni chiamate ad esprimere il parere nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale e provinciale – Interventi non autorizzati su beni paesaggistici - Impossibile ripristino dei luoghi – Effettuazione di interventi compensativi equivalenti e/o pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del responsabile dell'abuso – Estinzione del processo per rinuncia

Art. 20 (Piano di attuazione)

(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Il piano di attuazione si basa sull’equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori, nonché degli obblighi a carico del proprietario o assegnatario di assunzione dei costi per l’elaborazione del piano di attuazione, per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di messa a disposizione delle relative aree nonché dell’assunzione di una quota dei costi delle opere necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona.“

Art. 21 (Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 61 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: “piano comunale per il territorio e il paesaggio” sono inserite le parole: “e della pianificazione attuativa”.

Art. 22 (Definizione degli interventi edilizi)

(1) Nel numero 6) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “superiore al 40 per cento, se si tratta di volume fuori terra, e 80 per cento, se si tratta di volume interrato” sono sostituite dalle parole: “superiore al 20 per cento,”.

Art. 23 (Competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nel centro edificato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, il taglio di alberi è soggetto all’autorizzazione paesaggistica del Comune nei seguenti casi:

  1. per alberi singoli che hanno raggiunto un'altezza superiore a m 20 o un diametro del fusto a m 1,30 da terra superiore a cm 50, ad esclusione delle pomacee e delle drupacee;
  2. nei casi previsti dai regolamenti comunali del verde.”

Art. 24 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune)   delibera sentenza

(1) Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Il funzionamento di tale commissione è disciplinato nel regolamento edilizio.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“1/bis Il Sindaco/La Sindaca fa anche parte della commissione di cui al comma 1 senza diritto di voto.”

massimeCorte costituzionale - ordinanza 14 aprile 2021, n. 85 - Ambiente – Ampliamento della volumetria degli edifici ad uso abitativo o per ferie o per attività di agriturismo – Adozione semplificata di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici di particolare valore – Partecipazione del sindaco alle commissioni chiamate ad esprimere il parere nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale e provinciale – Interventi non autorizzati su beni paesaggistici - Impossibile ripristino dei luoghi – Effettuazione di interventi compensativi equivalenti e/o pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del responsabile dell'abuso – Estinzione del processo per rinuncia

Art. 25 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia)   delibera sentenza

(1) Il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisito il parere di una commissione composta dal Sindaco o dalla Sindaca e dai membri della commissione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’articolo 32, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, soggetti al parere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa è integrata da un funzionario/una funzionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l’autorizzazione paesaggistica se il funzionario/la funzionaria non si avvale della facoltà di trasmettere il progetto alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante.”

massimeCorte costituzionale - ordinanza 14 aprile 2021, n. 85 - Ambiente – Ampliamento della volumetria degli edifici ad uso abitativo o per ferie o per attività di agriturismo – Adozione semplificata di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici di particolare valore – Partecipazione del sindaco alle commissioni chiamate ad esprimere il parere nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale e provinciale – Interventi non autorizzati su beni paesaggistici - Impossibile ripristino dei luoghi – Effettuazione di interventi compensativi equivalenti e/o pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del responsabile dell'abuso – Estinzione del processo per rinuncia

Art. 26 (Attività delle pubbliche amministrazioni)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“c) gli interventi di interesse sovracomunale o provinciale, previo accertamento della loro conformità alle norme e alle prescrizioni urbanistiche da effettuarsi sentito il Comune interessato; la conformità dei progetti al piano territorio e paesaggio del Comune territorialmente competente e alla presente legge è accertata dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, sentito il Sindaco/sentita la Sindaca territorialmente competente, che deve comunicare il suo parere entro il termine perentorio di 60 giorni; in mancanza di questo parere l’assenso si intende acquisito. Laddove necessaria, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall’autorità provinciale competente. Qualora gli interventi della Provincia richiedano una modifica degli strumenti di pianificazione comunale, con l’approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale si intende approvata anche la modifica, a condizione che il Comune sia stato coinvolto nel procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e sia inoltre garantita la disponibilità dei terreni.”

Art. 27 (Efficacia temporale e decadenza dei titoli abilitativi)

(1) Il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell’articolo 75 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti: “Qualora per la realizzazione dell’opera vengano richiesti contributi pubblici, il/la titolare del permesso di costruire ha diritto alla proroga del termine per l’inizio dei lavori fino a 6 mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro 3 anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio del permesso di costruire conservano la loro efficacia. Il/la titolare del permesso di costruire deve informare il Comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo.”

Art. 28 (Contributo di intervento per il permesso di costruire e per la SCIA)

(1) Il comma 1 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti a titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 79, nonché al costo di costruzione di cui all’articolo 80.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“2. I proventi dei Comuni derivanti dai contributi di intervento sono destinati prevalentemente alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incluso l’ammortamento dei finanziamenti contratti a tale scopo, nonché all’acquisto delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria.”

(3) Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “In caso di intervento subordinato a SCIA, la segnalazione contiene una proposta dell’importo del contributo di intervento, determinato con riferimento alla data di presentazione della SCIA e una attestazione dell’avvenuto pagamento.”

(4) Il comma 6 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“6. Il Consiglio comunale delibera, sulla base del regolamento tipo definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento comunale riguardante i criteri per la commisurazione e la corresponsione del contributo d’intervento nonché per la regolamentazione dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi del comma 4.”

Art. 29 (Contributo di urbanizzazione)

(1) L’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“Art. 79 (Contributo di urbanizzazione)

1. Il contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato dal Comune nel regolamento di cui all’articolo 78, comma 6, e varia dal cinque al dieci per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 80; la determinazione del contributo avviene in considerazione del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei costi prevedibili delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, incrementati dei costi delle spese generali.

2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto per la volumetria oggetto dell’intervento per ciascun metro cubo vuoto per pieno in osservazione delle riduzioni e degli esoneri previsti dall’art. 79, comma 4, lettera d). Tale volumetria è calcolata secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’Art. 21, comma 3.

3. Nelle zone produttive il proprietario/la proprietaria partecipa in proporzione alla superficie ai costi di urbanizzazione primaria risultanti dal progetto di urbanizzazione o, in caso di realizzazione graduale, dai progetti di urbanizzazione, salvo conguaglio, qualora dopo il collaudo delle opere si riscontrino maggiori o minori spese. Con tale partecipazione ai costi il contributo di urbanizzazione primaria si intende integralmente corrisposto. L’obbligo di corresponsione sorge indipendentemente dall’attività edificatoria. Per successivi interventi edilizi in zone produttive già urbanizzate che riguardino volumetrie superiori rispetto a quelle ammesse al momento della prima urbanizzazione dell’area, il contributo di urbanizzazione primaria è da corrispondere nella misura stabilita dal regolamento comunale di cui al comma 1. Nelle zone produttive il contributo di urbanizzazione secondaria è dovuto unicamente per interventi diretti alla realizzazione dell’alloggio di servizio. Dopo l’ultimazione dei lavori, le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive sono trasferite in proprietà al Comune. Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria sono di competenza e a carico del Comune territorialmente competente.

4. Con il regolamento tipo di cui all’articolo 78, comma 6, sono determinati:

  1. i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti non destinati ad uso residenziale, nonché la quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente a carico della pubblica amministrazione;
  2. i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione eventualmente dovuti per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione;
  3. i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23, comma 1, lettere da b) a g);
  4. caratteristiche e utilizzi degli edifici o di parti di essi per i quali, in ragione del ridotto carico urbanistico, vengono previsti riduzioni o esoneri dai contributi di urbanizzazione; ulteriori riduzioni o esoneri possono essere introdotti dai Comuni con proprio regolamento di cui all’articolo 78, comma 6.

5. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi che prevedono diverse destinazioni d’uso, la misura del contributo di urbanizzazione è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la rispettiva destinazione.

6. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, il contributo di urbanizzazione è calcolato tenuto conto dell’eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza.

7. L’ammontare dell’eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero presentazione della SCIA.

8. Nei contributi di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti che saranno richiesti o che sono stati richiesti, anche in misura forfettaria, per l’allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e per ogni altro servizio pubblico.

9. Qualora gli interventi previsti dallo strumento di pianificazione presentino impatti significativi sui Comuni confinanti, le entrate realizzate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni.

10. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi all’esterno dell’area insediabile di cui all’articolo 17, comma 3, le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dell’interessato/interessata, a meno che vi sia un accordo con il Comune che prevede una regolamentazione in deroga.

11. Il contributo di urbanizzazione non è dovuto nei seguenti casi:

  1. per i rifugi alpini di cui all’articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22;
  2. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
  3. per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d‘uso;
  4. nei casi previsti dal regolamento tipo o dal regolamento comunale ai sensi del comma 4, lettera d).”

Art. 30 (Contributo sul costo di costruzione)

(1) Il comma 2 dell’articolo 80 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“2. Il Consiglio comunale stabilisce nel regolamento di cui all’articolo 78, comma 6, nel rispetto del regolamento tipo, la quota parte del contributo di intervento commisurata al costo di costruzione; tale quota ammonta a un massimo del 15 per cento per gli edifici con destinazione d’uso “residenza” e a un massimo del tre per cento per tutte le altre destinazioni, compresi gli interventi edilizi di cui all'articolo 37, comma 4. Tale limite massimo si applica anche agli edifici o a parti di essi utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all’Art. 23, comma 1, lettere da b) a g).”

Art. 31  (Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

”a) per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d’uso;”

(2) Nel comma 3 dell’articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “Con regolamento” sono sostitute dalle parole: “Col regolamento di cui all’articolo 78, comma 6,”.

Art. 32 (Agibilità)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“2/bis La segnalazione certificata di cui al presente articolo è corredata dall’attestazione del direttore/della direttrice dei lavori o, qualora non nominati, di un professionista abilitato/una professionista abilitata che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché dalle dichiarazioni di conformità, dai certificati e dai documenti stabiliti dalla normativa vigente.”

(2) L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Per l’utilizzazione di un edificio prima della segnalazione certificata sull’agibilità è dovuta, a partire dalla diffida del comune, per ogni mese intero o frazione dello stesso, una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80 delle parti dell'edificio abusivamente occupate.”

Art. 33 (Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo)

(1) I commi 3 e 4 dell’articolo 95 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti:

“3. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è soggetto al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo sul costo di costruzione, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, pari al contributo sul costo di costruzione. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. Nel caso in cui il calcolo del contributo sul costo di costruzione non sia applicabile, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore a 4.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal Comune, in relazione all’entità dell’intervento medesimo. Alla richiesta di rilascio del titolo in sanatoria si applica il procedimento previsto all’Art. 76. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 76, comma 6, l’istanza si intende rigettata.

4. Nei casi in cui l’intervento sia subordinato a SCIA, e risulti conforme alla disciplina urbanistica, paesaggistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati, il/la responsabile dell’abuso o il proprietario/la proprietaria dell’immobile può ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma nella misura di cui al comma 3, primo, secondo e terzo periodo. Alla SCIA in sanatoria si applica quanto previsto all’articolo 77.”

Art. 34 (Interventi non autorizzati su beni paesaggistici)   delibera sentenza

(1) Il comma 1 dell’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Nel caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione, qualora il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’Art. 86 (, comma 3, non sia possibile, l’autorità competente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile dell’abuso l’effettuazione di interventi compensativi equivalenti o il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’apposito regolamento di attuazione. Qualora il danno provocato dall’intervento abusivo non risulti completamente eliminabile, nonostante l’intervento compensativo, si applica in aggiunta una sanzione pecuniaria.”

massimeCorte costituzionale - ordinanza 14 aprile 2021, n. 85 - Ambiente – Ampliamento della volumetria degli edifici ad uso abitativo o per ferie o per attività di agriturismo – Adozione semplificata di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici di particolare valore – Partecipazione del sindaco alle commissioni chiamate ad esprimere il parere nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale e provinciale – Interventi non autorizzati su beni paesaggistici - Impossibile ripristino dei luoghi – Effettuazione di interventi compensativi equivalenti e/o pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del responsabile dell'abuso – Estinzione del processo per rinuncia

Art. 35  (Rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica) 

(1) Nel comma 2 dell’articolo 100 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “preposta alla vigilanza” sono sostituite dalle parole: “competente per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 67”.

Art. 36 (Norme transitorie)

(1) Il comma 2 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“2. Le procedure per l’approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“6. Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta dell’autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta salva la disciplina di cui all’Art. 39, comma 6.”

(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“6/bis Fatti salvi il comma precedente e il comma 6 dell’articolo 39 della presente legge nonché i commi 3 e 3/bis dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali prima del 1° luglio 2020 sono stati assunti i vincoli di cui all’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti.”

(4) Nel terzo periodo del comma 12 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “Prima del rilascio del titolo abilitativo per l’utilizzo del diritto edificatorio concesso” sono sostituite dalle parole: “Prima della segnalazione dell’agibilità”.

(5) Nel quinto periodo del comma 12 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: “parere vincolante dalla commissione masi chiusi locale” sono inserite le parole: “, vistato dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura,”.

(6) Il comma 15 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“15. Le zone produttive esistenti al di fuori dell’area insediabile al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono essere edificate e, secondo la procedura di cui all’articolo 54, comma 2, ampliate in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2. Gli esercizi con destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), che svolgano legittimamente l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell’area insediabile possono essere ampliati fino al 50 per cento della superficie esistente a scopo produttivo all’entrata in vigore della presente legge; qualora venga superato l’ampliamento ammissibile del 50 per cento, deve essere individuata una zona produttiva con la procedura di cui all’articolo 54, comma 2.”

(7) Dopo il comma 16 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“17. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i Comuni pubblicano, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco ivi previsto.”

(8) Dopo il comma 17 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

„18. La disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento basati su convenzioni urbanistiche che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10. Sono fatti salvi gli obblighi di convenzionamento in misura inferiore del 100 per cento, qualora riguardino zone di espansione e di completamento, la cui individuazione sia già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2018 e i relativi piani di attuazione, se previsto dal piano urbanistico, siano già stati approvati in data 13 luglio 2018. Il convenzionamento di cui all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori delle aree per l’edilizia abitativa agevolata, la presente disciplina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell’ambito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, venga aumentato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.”

Art. 37  (Posticipazione dell’entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9)

(1) Il comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“2. L’articolo 63, comma 5, l’articolo 103, comma 18, e l’articolo 104, comma 2, della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

Art. 38 (Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia)

(1) Il punto B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali”;”

(2) Dopo il punto B 16) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente punto:

“B 17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio.”

Art. 39 (Interventi edilizi liberi)

(1) Il punto C 4) dell’allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“C 4) le serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, sprovviste di strutture in muratura, le reti antigrandine, i teli e le reti protettive per colture agrarie;”

(2) Il punto C 7) dell’allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.

Art. 40 (Interventi soggetti a SCIA)

(1) Il punto E 1) dell’allegato E della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“E 1) gli interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi elaborati secondo i criteri qualitativi definiti con regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni. Tali piani attuativi devono contenere precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o in sede di ricognizione di quelli vigenti;”

Art. 41 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 42 (Abrogazione di disposizioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9:

  1. il comma 5 dell’Art. 78;
  2. i commi 3 e 5 dell’articolo 83;)
  3. il comma 3 dell’articolo 85;
  4. il comma 8 dell’articolo 86;
  5. il comma 2 dell’articolo 95;
  6. il comma 4 dell’articolo 98;
  7. i commi 1, 3, 4 e 7 dell’articolo 103.

Art. 43 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActionArt. 10 (Ampliamento degli esercizi pubblici)
ActionActionArt. 11  (Trasformazione in volumetria abitativa all'interno dell'area insediabile)
ActionActionArt. 12 (Attività agricola)
ActionActionArt. 13 (Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale)
ActionActionArt. 14  (Abitazioni riservate ai residenti)
ActionActionArt. 15 (Parcheggi per edifici esistenti)
ActionActionArt. 16  (Procedimento di approvazione del piano paesaggistico)
ActionActionArt. 17 (Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio)
ActionActionArt. 18 (Procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e del piano comunale per il territorio e il paesaggio)
ActionActionArt. 19 (Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio)  
ActionActionArt. 20 (Piano di attuazione)
ActionActionArt. 21 (Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio)
ActionActionArt. 22 (Definizione degli interventi edilizi)
ActionActionArt. 23 (Competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
ActionActionArt. 24 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune)  
ActionActionArt. 25 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia)  
ActionActionArt. 26 (Attività delle pubbliche amministrazioni)
ActionActionArt. 27 (Efficacia temporale e decadenza dei titoli abilitativi)
ActionActionArt. 28 (Contributo di intervento per il permesso di costruire e per la SCIA)
ActionActionArt. 29 (Contributo di urbanizzazione)
ActionActionArt. 30 (Contributo sul costo di costruzione)
ActionActionArt. 31  (Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione)
ActionActionArt. 32 (Agibilità)
ActionActionArt. 33 (Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo)
ActionActionArt. 34 (Interventi non autorizzati su beni paesaggistici)  
ActionActionArt. 35  (Rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica) 
ActionActionArt. 36 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 37  (Posticipazione dell’entrata in vigore della )
ActionActionArt. 38 (Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia)
ActionActionArt. 39 (Interventi edilizi liberi)
ActionActionArt. 40 (Interventi soggetti a SCIA)
ActionActionArt. 41 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 42 (Abrogazione di disposizioni)
ActionActionArt. 43 (Entrata in vigore)
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 36
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 8
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24
ActionActionl) Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2021, n. 7
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2021, n. 8
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2021, n. 27
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2023, n. 6
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2023, n. 9
ActionActions) Legge provinciale 1 giugno 2023, n. 9
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