(1) L’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35, è così sostituito:
“Art. 7 (Attività amministrative)
1. Di norma il Centro svolge direttamente le proprie attività amministrative.
2. Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione.
3. Nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge, il Centro può adottare un regolamento interno per gli acquisti di beni, servizi e forniture nonché un regolamento interno di contabilità.”
(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35, sono inseriti i seguenti commi 3/bis e 3/ter:
“3/bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, un/una dipendente provinciale passa dal Demanio provinciale al Centro nella misura di 0,75 equivalenti a tempo pieno, con corrispondente adeguamento dei contingenti di cui al comma 3.
3/ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sei dipendenti del Demanio provinciale, che corrispondono a 5,115 equivalenti a tempo pieno, passano al Centro per lo svolgimento delle attività amministrative di cui all’articolo 7. I dipendenti che, al momento del passaggio, hanno già un contratto di lavoro a tempo indeterminato vengono assunti a tempo indeterminato dal Centro senza dover partecipare ad ulteriori concorsi o selezioni di personale, mantenendo le condizioni dell’originario contratto.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.