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Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4 - Criteri di attuazione (modificata con delibera n. 272 del 21.04.2020, delibera n. 613 del 25.08.2020 e delibera n. 167 del 24.02.2021) (vedi anche delibera n. 272 del 21.04.2020)

Allegato

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati cooperative, per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese e potenziare il sistema delle garanzie prestate alle imprese stesse, ai sensi della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale.

Articolo 2
Requisiti delle cooperative per accedere ai contributi

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla legge provinciale le cooperative in possesso, fra l’altro, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge stessa. Nello specifico:

a) il patrimonio netto delle cooperative sommato al fondo rischi deve essere pari o superiore a 1,5 milioni di euro;

b) il rapporto tra la somma di patrimonio netto e fondi rischi (al netto delle esposizioni in sofferenza) e il totale delle garanzie in essere (al netto delle esposizioni in sofferenza) deve essere pari o superiore al 10%;

c) il processo di valutazione e gestione del rischio di garanzia adottato dalle cooperative deve essere in linea con i modelli di vigilanza e controllo attualmente vigenti.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono verificati sulla base della situazione patrimoniale risultante alla chiusura dell’esercizio precedente.

Articolo 3
Requisiti dei soggetti beneficiari delle garanzie

1. Per poter beneficiare delle garanzie a valere sui fondi rischi, i soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di garanzia alle cooperative, i seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; si prescinde da tale iscrizione nel caso di liberi professionisti associati alle cooperative;

b) essere una piccola o media impresa in base ai parametri dimensionali previsti dall’Unione europea o un’impresa di maggiori dimensioni come determinata dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI), purché le imprese di maggiori dimensioni non rappresentino complessivamente più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie;

c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in scioglimento, in liquidazione o sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, amministrazione controllata o straordinaria; fanno eccezione quelle procedure che consentono all’impresa di operare in continuità aziendale;

d) non essere imprese in difficoltà, come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea.

Articolo 4
Contributi ordinari per l’integrazione del fondo rischi

1. I contributi ordinari sono erogati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge provinciale. Le cooperative li utilizzano per incrementare i fondi rischi costituiti a fronte delle garanzie prestate, così da mantenere una situazione di equilibrio gestionale caratterizzata dal rispetto dei seguenti due parametri fondamentali:

a) dotazione dei fondi rischi adeguata alle perdite su crediti attese sul portafoglio garanzie in essere;

b) dotazione di patrimonio netto adeguata alle perdite inattese sul portafoglio garanzie.

2. I contributi ordinari assegnabili annualmente alle cooperative sono determinati come somma di tre componenti:

a) la prima componente, destinata all’integrazione del fondo rischi, è costituita dalla differenza fra l’ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell’esercizio per il quale è calcolato il contributo e l’ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. La modalità di calcolo di tale componente del contributo è specificata al punto 1 dell’allegato 3;

b) la seconda componente, intesa ad incentivare il rafforzamento patrimoniale, è determinata in funzione dell’incremento di capitale sociale nell’anno di riferimento, tramite la modalità di calcolo di cui al punto 2 dell’allegato 3;

c) la terza componente, destinata a promuovere il trasferimento del rischio verso i fondi di garanzia esterni, è calcolata secondo la modalità di cui punto 3 dell’allegato 3, sulla base del numero di controgaranzie fornite dai fondi di garanzia esterni nell'anno di riferimento.

3. I contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento sul relativo capitolo del bilancio provinciale ed erogati in un’unica soluzione sulla base del calcolo di cui al comma 2.

4. La Provincia può erogare i contributi in base alla disponibilità di fondi nel bilancio provinciale, solo quando il rapporto fra le garanzie prestate (al netto delle esposizioni in sofferenza) e la somma di patrimonio netto e fondo rischi su garanzie prestate (al netto delle esposizioni in sofferenza) ─ esclusi i fondi a destinazione specifica e incluso l’eventuale contributo da concedere ─ è superiore a 3,8.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo di cui all’articolo 4 vanno presentate entro il 30 giugno all’ufficio provinciale competente, dopo la chiusura del bilancio annuale e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) bilancio d’esercizio della cooperativa relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) dichiarazione sottoscritta dal/dalla legale rappresentante della cooperativa con la quale si attesta:

1) l’elenco delle garanzie prestate a favore delle imprese nell’esercizio precedente e dei sottostanti finanziamenti;

2) la quota delle garanzie in deroga al limite del 50%, con indicazione del fondo a valere sul quale sono state emesse;

3) la tabella riepilogativa delle garanzie prestate, in essere all’inizio e alla fine dell’esercizio al quale si riferisce la domanda di contributo;

4) l'importo totale delle controgaranzie fornite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche, per l’esercizio al quale si riferisce la domanda di contributo e un elenco delle controgaranzie concesse dal Fondo stesso nel corso dell'ultimo esercizio;

5) l’ammontare complessivo, alla chiusura dell’esercizio precedente, delle quote di capitale sociale sottoscritte e versate dai soci, l'ammontare delle nuove quote sottoscritte e versate nell’esercizio precedente nonché il numero delle quote restituite;

6) l'ammontare delle garanzie escusse durante l’esercizio precedente, e dei sottostanti finanziamenti, nonché l’ammontare delle garanzie in sofferenza e dei sottostanti finanziamenti;

7) l’aumento-decremento dei soci nell’anno precedente.

2. Le domande di contributo, complete degli allegati, devono essere inviate dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente alla casella PEC innovation.innovazione@pec.prov.bz.it.

Articolo 6
Regolamentazione del rischio sulle operazioni di garanzia

1. Le cooperative possono utilizzare i fondi rischi alimentati dai contributi provinciali per rilasciare, in base alla valutazione del rischio risultante dal metodo adottato, garanzie e cogaranzie a favore dei propri soci per crediti erogati da istituti di credito convenzionati.

2. La percentuale di rischio a carico della cooperativa non può superare il 50% dell’importo del finanziamento sottostante la garanzia. In deroga a tale limite la percentuale di rischio può essere innalzata fino ad un massimo dell’80% in presenza di una controgaranzia o cogaranzia del Fondo di Garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche, di altri fondi di garanzia regionali o di altre cooperative, nei limiti della rispettiva capienza. Per garanzie per le quali non vi è alcuna delle suddette controgaranzie o cogaranzie, il Consiglio di amministrazione della cooperativa può inoltre autorizzare il superamento del limite del 50%, fino a un massimo dell’80%, entro un plafond del 20% dell’ammontare complessivo delle garanzie prestate nell’esercizio finanziario precedente.

3. Le cooperative sono tenute ad approvare un regolamento interno che disciplini i limiti della concentrazione dei rischi riferiti a singole imprese.

Articolo 6/bis
Misure speciali a favore di imprese, aziende agricole e liberi professionisti per superare le carenze di liquidità dovute all’epidemia da COVID-19

1. In deroga all'articolo 6, comma 2, le Cooperative di garanzia della Provincia possono concedere alle imprese, alle aziende agricole e ai liberi professionisti con problemi di liquidità una garanzia fino al 90 per cento del finanziamento da autorizzare. Inoltre, le cooperative di garanzia possono decidere di adeguare fino al 90 per cento la garanzia sui finanziamenti già esistenti. Il nuovo finanziamento non può essere utilizzato per estinguere parzialmente o totalmente debiti bancari precedentemente contratti.

2. La percentuale del rischio a carico della cooperativa di garanzia non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento sottostante la garanzia.

3. La garanzia fino al 90 per cento di cui al comma 1 può essere concessa anche alle imprese, alle aziende agricole o ai liberi professionisti che non hanno la possibilità di usufruire della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia (FCG).

4. Dalla garanzia sono esclusi le imprese, le aziende agricole e i liberi professionisti con crediti classificati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della normativa bancaria o rientranti tra le "imprese in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

5. L'importo totale dell’impegno assunto dalla cooperativa di garanzia al netto della riassicurazione statale nel quadro di questa misura speciale non può superare l’ammontare massimo di 1,5 milioni di euro per beneficiario. Per i finanziamenti in oggetto l'importo del capitale del prestito non può superare:

a) il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività oppure

b) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 oppure

c) con una giustificazione adeguata e in base a un'autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i 18 mesi successivi per le PMI e per i 12 mesi successivi per le grandi imprese.

6. Per i finanziamenti garantiti dalle cooperative di garanzia fino al 90 per cento, autorizzati nell'ambito della misura speciale per la durata della situazione di emergenza causata dall'epidemia da COVID-19, può essere concesso un contributo in conto interessi nella seguente misura:

a) per finanziamenti fino a 35.000 euro può essere concesso, per il secondo anno, un contributo in conto interessi fino al 100 per cento;

b) (soppressa con delibera n.  613 del  25.08.2020)

c) per finanziamenti di importo superiore a 35.000 euro fino a 300.000 euro può essere concesso un contributo in conto interessi fino allo 0,4 per cento, equivalente a 40 punti base, per i primi due anni;

a) per finanziamenti di importo superiore a 300.000 euro fino a 1.500.000 euro può essere concesso un contributo in conto interessi fino allo 0,5 per cento, equivalente a 50 punti base, per i primi due anni;

7. Per ridurre le commissioni per le garanzie prestate dalle cooperative di garanzia su finanziamenti fino a 35.000 euro può essere concesso un contributo massimo del 100 per cento. Per ridurre le commissioni per le garanzie prestate dalle cooperative di garanzia per importi di finanziamento superiori a 35.000 euro può essere concesso invece un contributo massimo del 100 per cento per il primo anno.

8. (abrogato con delibera n. 167 del 24.02.2021)

9. Circa i finanziamenti ammissibili a garanzia o a controgaranzia del FCG, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23. In conformità con le disposizioni sul FCG, la cooperativa di garanzia può applicare la procedura semplificata di valutazione per finanziamenti fino a 35.000 euro. Questa procedura semplificata è applicabile anche alle domande di garanzia delle aziende agricole.

10. La Provincia può erogare i contributi per integrare il fondo rischi in base alla disponibilità di fondi nel bilancio provinciale e in rapporto al 20 per cento del rischio effettivo stimato al netto della parte dei finanziamenti controgarantiti dal FCG, nonché in relazione all’effettivo fabbisogno. Le cooperative di garanzia possono presentare domande di integrazione del fondo rischi anche entro settembre per il 2020 ed entro marzo e settembre per il 2021.

11. I richiedenti presentano le domande di contributo alle banche contestualmente alla richiesta di concessione del finanziamento, secondo quanto previsto nel protocollo d’intesa. L’istruttoria è espletata ai sensi dei commi 13 e 14.

12. Con la richiesta di finanziamento ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo.

13. La banca è autorizzata a ricevere le domande di contributo. La banca istruisce la pratica e dà comunicazione della propria decisione alla cooperativa di garanzia che completa l’istruttoria per la parte di competenza e comunica l’esito alla banca. La banca procede all’erogazione del finanziamento, inviando trimestralmente le domande di contributo raccolte all’Ufficio provinciale competente, unitamente ad un elenco riepilogativo che riassume i dati necessari per l'approvazione dei contributi. L'Ufficio provinciale competente mette a disposizione della banca l’apposito modulo di domanda e il facsimile dell’elenco riepilogativo.

14. Una volta ricevuta dalla banca la comunicazione di avvenuta erogazione del finanziamento, l’Ufficio provinciale competente procede, previa istruttoria, all’approvazione del contributo, da erogarsi al beneficiario secondo l’esigibilità, nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle garanzie e ai finanziamenti garantiti concessi a partire dal 12 marzo 2020.

16. Qualora ammissibili, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

17. Gli interventi di cui al presente articolo si applicano a tutte le domande che verranno presentate entro il 15 ottobre 2021, a condizione che il Fondo Centrale di Garanzia proroghi l'attuale termine di presentazione del 30 giugno 2021; in caso di mancata proroga, il termine ultimo di presentazione sarà il 7 giugno 2021.

18. Le misure speciali previste dal presente articolo acquistano piena efficacia non appena la Commissione europea approverà le misure temporanee di aiuto notificate alla stessa dallo Stato italiano, in applicazione della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863.

19. Ai fini della concessione di contributi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le garanzie prestate dal Fondo Centrale Garanzia sono equiparate alle garanzie prestate dalle cooperative di garanzia.

Articolo 7
Contributi per il miglioramento organizzativo e dei sistemi informativi e per consulenze

1. Alle cooperative operanti in Provincia di Bolzano possono essere concessi, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge provinciale, contributi in regime de minimis, nella misura massima del 60%, per le seguenti voci di spesa:

a) investimenti finalizzati all’acquisizione di nuove piattaforme hardware e software per la gestione delle garanzie in linea con le migliori pratiche adottate a livello nazionale;

b) costi per consulenze relative al miglioramento organizzativo.

2. Sono esclusi dal finanziamento i costi per le consulenze sulla gestione aziendale ordinaria.

3. La domanda di contributo deve essere presentata all’ufficio provinciale competente prima della realizzazione dell’attività secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) descrizione dell’iniziativa, con indicazione delle date di inizio e fine;

b) piano degli investimenti e dei costi;

c) cronoprogramma delle attività;

d) preventivo di spesa;

e) dichiarazione “de minimis”.

Articolo 8
Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione dei contributi di cui all’articolo 7 deve essere presentata all’ufficio provinciale competente secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2.

2. Le spese riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale annuale devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso.

3. Le spese riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.

4. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato. Per gravi e motivate ragioni, è possibile concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

5. Se, per motivate ragioni, non è stato possibile realizzare le attività nell’anno indicato nel cronoprogramma, entro il 31 dicembre dello stesso anno il beneficiario deve inviare via PEC all’ufficio provinciale competente una comunicazione motivata con la quale chiede di posticipare i termini di realizzazione delle attività stesse all’anno immediatamente successivo, quantificandone le spese.

6. Il contributo concesso è liquidato al beneficiario sulla base del cronoprogramma approvato e previa presentazione dei seguenti documenti di rendicontazione:

a) riepilogo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento;

b) fatture o note onorario quietanzate; per le fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore;

c) dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che le predette spese sono state sostenute;

d) relazione sull’attività svolta.

7. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore a quella ammessa, il contributo da erogare è ridotto in proporzione.

Articolo 9
Contributi straordinari e contributi per fondi a destinazione specifica

2. La Provincia può inoltre destinare risorse per alimentare “fondi cappati” o “fondi per crediti segregati (tranched cover)” per fornire alle banche garanzie su portafogli contabilmente segregati con un limite massimo di perdita complessiva sul portafoglio garantito. Le somme complessivamente corrisposte dalle cooperative a favore delle banche a seguito di escussione delle garanzie prestate a valere sul fondo cappato non possono eccedere il cap, ovvero il limite massimo di perdita contrattualmente fissato.

3. Per tali fondi cappati, così come per i fondi per crediti segregati, le cooperative devono sottoscrivere con gli istituti di credito apposite convenzioni o accordi specifici. Dopo la stipula della convenzione o dell’accordo, le cooperative vincolano le somme a favore della banca contraente entro il limite del cap contrattualmente stabilito, nei tempi e nelle modalità definite tra le parti.

4. Per le operazioni di garanzia previste dal presente articolo si può prescindere dai massimali di rischio previsti nell’articolo 6.

Articolo 10
Trasparenza delle condizioni applicate alle garanzie

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei benefici derivanti alle imprese consorziate o socie delle cooperative in termini di tasso effettivo globale sul credito, nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria e per la corretta determinazione dell’elemento di aiuto ai sensi delle regole sugli aiuti di Stato, le cooperative applicano alle garanzie prestate condizioni di prezzo trasparenti, costituite, esclusivamente, dai seguenti elementi:

a) una commissione di garanzia con liquidazione anticipata una tantum o periodica, commisurata all’importo garantito iniziale, alla tipologia, alla durata ed eventualmente alla classe di rischio dell’operazione;

b) un rimborso spese di istruttoria determinato fra un valore minimo e un valore massimo prestabiliti nonché un rimborso spese per le nuove controgaranzie relative all’esercizio finanziario concluso;

c) un apporto a capitale sociale mediante sottoscrizione di quote, rimborsabile a fronte del recesso da parte del socio, a condizione che la dotazione patrimoniale sia capiente e adeguata a consentire il recesso;

d) contributi al Fondo di garanzia interconsortile regionale o altri contributi da incassare per fondi previsti dalla legge o dall’organismo di vigilanza competente.

2. Non potranno essere addebitate all’impresa socia altre componenti di costo.

Articolo 10/bis
Revoca

1. L’agevolazione è revocata, se si accertasse che

a) mancano i presupposti per la concessione;

b) sono state presentate false dichiarazioni;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti.

2. In tali casi l’agevolazione deve essere restituita maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 11
Disposizione transitoria

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché alle domande già presentate e non ancora approvate.

Allegato 1

Regolamenti europei di riferimento

1. I regolamenti europei rilevanti ai fini dei presenti criteri sono i seguenti:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “e minimis”;

b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Allegato 2

Metodo nazionale di calcolo dell’ESL sulle garanzie prestate

1. Il valore dell’ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) per le garanzie prestate dalle cooperative è calcolato tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d’intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale, dei costi amministrativi di gestione della garanzia, della remunerazione del capitale impegnato e dei fattori di rischio (stima del tasso di perdita attesa) differenziati tra operazioni per investimenti e per capitale circolante.

2. L’ESL è calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un finanziamento a una piccola e media impresa economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia applicato dalla cooperativa a titolo di commissione. Il calcolo dell’ESL è effettuato in base al “metodo nazionale” approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, applicato secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2010. Gli aiuti corrispondenti sono concessi in regime “de minimis", fatte salve le eccezioni per quelli in esenzione, per i quali la cooperativa può limitarsi alla sola notifica dell’ESL ai sensi del regolamento 651/2014.

Allegato 3

Procedimento di calcolo dei contributi ordinari al fondo rischi

1. Componente destinata all’integrazione del fondo rischi

La componente di contributo ordinario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), è calcolata sulla differenza fra lo stock di finanziamenti garantiti, al netto di quelli in sofferenza, complessivamente in essere al 31 dicembre dell’esercizio finanziario concluso e il medesimo stock riferito all’anno precedente; detta differenza è moltiplicata per una percentuale di copertura standard del 50% e su tale importo è calcolata la quota del 12% erogabile quale integrazione del fondo rischi.

2. Componente destinata a incentivare il rafforzamento patrimoniale

La componente di contributo ordinario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), è calcolata come somma dei seguenti due importi:

a) il primo importo è pari al controvalore delle quote sociali complessivamente versate nell’anno di riferimento, al netto di quelle rimborsate nello stesso anno;

b) il secondo importo è pari al prodotto tra un premio unitario di 750 euro moltiplicato per il numero dei nuovi soci ammessi nell’anno di riferimento, al netto dei soci che hanno esercitato il recesso nello stesso anno.

3. Componente destinata a promuovere il trasferimento del rischio verso i fondi di garanzia esterni

La componente di contributo ordinario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), è fissata in un importo forfettario di 1.500,00 euro per controgaranzia concessa. Una controgaranzia è concessa se viene emessa la relativa lettera di garanzia. Ai fini del presente articolo, i fondi di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche, sono considerati controgaranzie.

4. Ripartizione del contributo

La ripartizione del contributo tra i richiedenti è calcolata in base alle effettive disponibilità sul corrispondente capitolo del bilancio provinciale in proporzione all’importo ammesso a finanziamento, risultante dalla procedura di calcolo di cui ai punti 1, 2 e 3.

 

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