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z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio

1)
Pubblicato nel supplemento 8 del B.U. 26 settembre 2019, n. 39.

TITOLO I
ENTI LOCALI, ASSISTENZA SCOLASTICA, ISTRUZIONE, SCUOLE PER L’INFANZIA, PUBBLICO SPETTACOLO, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Dopo l’articolo 2/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2/ter (Termine di approvazione del bilancio di previsione)

1. Il termine di approvazione del bilancio di previsione stabilito dall’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, può essere rideterminato con l’accordo di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

2. Con la stessa modalità di cui al comma 1 è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, “Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/bis (Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, ai sensi dell’articolo 243/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, prima della data di entrata in vigore del presente articolo, possono rimodulare o riformulare il predetto piano al fine di fruire delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’Interno nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di stesura e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243/bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243/quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche; i termini previsti dal citato articolo 243/quater sono dimezzati. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell’articolo 148/bis del citato decreto legislativo, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell’ambito della procedura di controllo di cui al citato articolo 243/quater, comma 6, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 dello stesso articolo.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale trova applicazione la disciplina vigente per la nomina a segretario generale comunale di seconda classe. Può partecipare al concorso anche chi è in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 146 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e ha prestato servizio quale direttrice/direttore di ripartizione ovvero di ufficio di comunità comprensoriale per almeno tre ovvero sei anni, oppure quale dipendente pubblico nell’ottava qualifica funzionale per almeno nove anni.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa di cui al comma 1. L’ammontare del contributo provinciale a pasto è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, e può essere scaglionato. La disciplina transitoria, l’iter procedurale e l’erogazione del finanziamento sono determinate con accordo di finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.200.000,00 euro per l’anno 2019, in 6.200.000,00 euro per l’anno 2020 e in 6.200.00,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 10 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“10/bis. Le vincitrici e i vincitori delle procedure selettive per il reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi nel 2018 dall’intendente scolastico o dall’intendente scolastica competente ovvero dal direttore o dalla direttrice competente della Direzione provinciale Scuole, possono sostenere il periodo di prova anche in qualità di ispettore o ispettrice presso la rispettiva Direzione provinciale Scuole.”

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Della consulta provinciale dei genitori fa parte anche un genitore per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalità di nomina dei rispettivi rappresentanti dei genitori.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte anche due studenti per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalità di nomina dei rispettivi rappresentanti degli studenti.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei membri.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Nel testo tedesco del numero 1) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, le parole: “darstellende Kunst” sono sostituite dalle parole: “bildende Kunst”.

Art. 8 (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) All’inizio del comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente periodo: “La Giunta provinciale determina i criteri in base ai quali le rispettive direzioni provinciali Scuola dell’infanzia e la direzione provinciale Scuole ladine possono istituire, compatibilmente con le risorse disponibili, sezioni di scuola dell’infanzia con orario prolungato.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

“1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di dicembre dell’anno in cui avviene l’iscrizione. La Giunta provinciale può prevedere deroghe e stabilire ulteriori disposizioni relative all’iscrizione.”

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola dell’infanzia interessata, l’ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disposta dal competente comitato secondo criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLE PER L’INFANZIA

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”)

(1) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito: “Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, nominato dal direttore del rispettivo circolo didattico.”

(2) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito: “Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un consiglio di circolo, nominato dal direttore del rispettivo circolo didattico.”

(3) Dopo la lettera p) del comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“q) nominare i membri del consiglio di circolo di scuola materna.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)

(1) Nel comma 2/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “l’autorizzazione acustica di cui” sono inserite le parole: “all’articolo 11 ovvero all’allegato C, comma 2, lettera d), e”.

(2) Nel testo tedesco del comma 2/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole “Die zertifizierte Meldung muss” sono sostituite dalle parole “Die zertifizierte Meldung der Tätigkeitsaufnahme muss”.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 11 (Modifiche della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, “Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 7 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare ore straordinarie, nel limite stabilito anche per i dirigenti di cui all’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e per il segretario personale, di 40 ore mensili.”

(2) Nel comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, il numero “12” è sostituito dal numero “17”.

(3) Nel comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è soppresso l’ultimo periodo.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 225.363,79 euro per l’anno 2019, in 225.363,79 euro per l’anno 2020 e in 225.363,79 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 12 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) cura la trattazione dei provvedimenti da adottarsi dalla Giunta provinciale e la verbalizzazione delle sedute della Giunta provinciale.”

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. In caso di assenza o impedimento del direttore generale/della direttrice generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore generale/dalla vicedirettrice generale.”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “iscritti i dipendenti” sono sostituite dalle parole: “iscritte le persone”.

(4) Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: “due” è sostituita dalla parola: “tre”.

(5) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: “iscritti fino a 80 dipendenti” sono sostituite dalle parole: “iscritte fino a 80 persone”.

(6) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “iscritti fino a 250 dipendenti” sono sostituite dalle parole: “iscritte fino a 250 persone”.

(7) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“c) nella sezione C possono essere iscritte fino a 80 persone che hanno conseguito l’idoneità per la nomina a direttore/direttrice di scuola professionale, di musica o di circolo di scuola dell’infanzia.”

(8) Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis. Per la determinazione dell’anzianità minima di servizio richiesta per partecipare alla selezione le varie tipologie di esperienza professionale nel settore pubblico e in quello privato sono valutate cumulativamente.”

(9) Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: “sei” è sostituita dalla parola “quattro”.

(10) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Per la determinazione dell’anzianità minima di servizio richiesta per partecipare alla selezione le varie tipologie di esperienza professionale nel settore pubblico e in quello privato sono valutate cumulativamente.”

(11) Dopo l’articolo 17/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 17/ter (Iscrizione nella sezione C dell’albo)

1. Nella sezione C vengono iscritte le persone giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Il bando indica la sede della direzione della scuola professionale, di musica o del circolo di scuola dell’infanzia da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti ai sensi dell’articolo 14, comma 4. Se entro due anni dall’iscrizione nell’albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di scuola professionale, di musica o di circolo di scuola dell’infanzia esse sono cancellate d’ufficio dall’albo.”

(12) Nel comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: “comando” sono aggiunte le seguenti parole: “o di aspettativa con incarico”.

(13) Nel comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole “e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa” sono soppresse.

(14) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19/bis (Reggenza temporanea di strutture dirigenziali)

1. Una struttura dirigenziale vacante può essere temporaneamente ricoperta mediante incarico di reggenza temporanea per garantire continuità allo svolgimento dell’attività amministrativa nelle materie di competenza.

2. L’incarico di reggenza può essere conferito a dipendenti provinciali di ruolo, in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di selezione per l’iscrizione rispettivamente alle sezioni A, B oppure C dell’albo di cui all’articolo 15.

3. La durata dell’incarico di reggenza è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura tramite concorso della struttura dirigenziale vacante. Di regola tale durata non può superare i sei mesi; in caso di comprovata necessità essa può eventualmente essere prorogata su motivata richiesta del diretto/della diretta superiore.

4. Per la partecipazione alle procedure di selezione per la copertura di una direzione di ripartizione, in sede di calcolo del periodo minimo di servizio viene computato anche il servizio prestato come dirigente reggente, a condizione che la persona abbia conseguito l’idoneità per la nomina a direttrice/direttore di ufficio.

5. Le posizioni dirigenziali coperte con reggenze devono essere coperte definitivamente entro due anni dall’entrata in vigore del presente articolo.”

(15) Nel numero 31 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la lineetta “- quote latte” è sostituita dalla lineetta “- agricoltura sociale”.

Art. 13 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) La lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) l’orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale, anche con modalità pluriennali;”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “della maggiore anzianità di servizio e”.

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. I criteri e le modalità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale delle scuole di infanzia con idoneità sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(4) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la parola: “Zusatzvoraussetzungen” è sostituita dalla parola: “Zugangsvoraussetzungen”.

(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Nella graduatoria per il profilo professionale ‘collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica’ può essere inserito anche il personale con i seguenti titoli di studio o professionali:

  1. un corso di laurea almeno triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) oppure un titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011;
  2. diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale almeno triennale per ‘educatore/educatrice nel convitto e nel lavoro giovanile’ oppure per ‘educatore/educatrice per persone disabili’;
  3. titoli di studio o professionali che costituiscono requisiti di accesso per il profilo professionale ‘insegnante della scuola di infanzia’.”

(6) Il comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.”

(7) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti.”

(8) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 330.000,00 euro per l’anno 2019, 1.320.000,00 euro per l’anno 2020 e 1.320.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

TITOLO II
AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, URBANISTICA, CACCIA E PESCA, RISPARMIO ENERGETICO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per un determinato arco di tempo minimo che precede la produzione degli alimenti gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell’allegato A sono riportati i periodi di tempo minimi prescritti per le varie specie animali.”

(2) Nell’allegato A della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, la parola: “Periodo” è sostituita dalle parole: “Periodo minimo” e le parole: “due settimane” sono sostituite dalle parole: “tre mesi”.

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, „Norme in materia di bonifica”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per l’attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati e per l’espletamento di compiti connessi al monitoraggio delle risorse irrigue a favore della Provincia ai sensi dell’articolo 7, comma 2.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

“3. Esso è composto da:

  1. il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che lo presiede;
  2. un rappresentante dell’Agenzia per la protezione civile;
  3. un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;
  4. un rappresentante dell’Avvocatura della Provincia;
  5. un rappresentante della Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano;
  6. un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima;
  7. un rappresentante designato dal Consiglio dei Comuni.”

(3) Nel comma 7 dell’articolo 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le parole: “e il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche da un altro funzionario in servizio presso la ripartizione stessa a tal fine di volta in volta incaricato” sono soppresse.

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)

(1) L’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6 (Anagrafe degli animali di affezione)

1. Presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è istituita l’anagrafe degli animali di affezione, identificati ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. L’identificazione e l’iscrizione in anagrafe possono avvenire o presso medici veterinari libero professionisti accreditati o presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

3. Con l’iscrizione sono registrati i dati anagrafici del proprietario e/o del detentore. Nel caso di minori, interdetti o incapaci devono essere rilevati anche i dati di un genitore, del tutore o del curatore. Sono altresì registrati i dati identificativi degli animali.

4. A partire dal 1° gennaio 2021 per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono a carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a tale data sono già registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Le modalità di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge.

5. I cani considerati pericolosi sono iscritti in un’apposita sezione dell’anagrafe.

6. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5 e le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose.”

(2) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:

“g) da 50,00 euro a 500,00 euro chi viola l’obbligo di non lasciare vagare i cani;”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Art. 17 (Modifiche della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”)

(1)  L’articolo 3 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, è così sostituito:

“Art. 3 (Tecnico/tecnica competente in acustica)

1. La richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica è presentata da chi risiede in provincia di Bolzano all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia gestisce le domande e verifica periodicamente i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione.”

(2) Nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 5, della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: “Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominata Agenzia” sono sostituite dalla parola: “Agenzia”.

(3) L’articolo 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19 (Disposizioni finali)

1. I comuni danno adeguata informazione ai cittadini in merito alla classe acustica assegnata alle singole zone urbanistiche del proprio territorio.

2. L’Agenzia supporta i comuni nell’attività di aggiornamento dei P.C.C.A. In accordo con la vigente normativa urbanistica e sentito il Consiglio dei Comuni, l’Agenzia stabilisce, tramite proprie linee guida, le modalità per la redazione, l’aggiornamento e la pubblicazione della versione digitale ufficiale dei P.C.C.A.

3. Nei comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica.

4. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge sulla base degli sviluppi tecnologici e di nuove conoscenze tecniche nonché in seguito a modifiche delle disposizioni provinciali, statali e dell’Unione Europea.”

(4) Nel primo periodo dell’allegato A della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 19, comma 3” sono soppresse.

CAPO III)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: “È esclusa, in caso di emergenza idrica, la derivazione d’acqua per scopi agricoli come previsto all’articolo 12.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“6. Qualora in determinate aree della provincia l’inizio del periodo di vegetazione risulti anticipato, si rilevi inoltre un’aumentata aridità del terreno e/o siano previste gelate, su richiesta del centro sperimentale Laimburg il/la Presidente della Provincia può anticipare per determinate zone l’inizio delle derivazioni per l’attivazione delle derivazioni d’acqua a scopi irrigui/in funzione antibrina. Questa disciplina in deroga vale esclusivamente per le derivazioni preventivamente definite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima in base alle esigenze della tutela ambientale e degli obiettivi di qualità delle acque; tutte le restanti prescrizioni del decreto di concessione rimangono in vigore.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Nuove concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali sono rilasciate ai sensi dell’articolo 3 e sulla base di un’offerta per lo stanziamento di fondi di compensazione. Le relative modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale previa iscrizione delle acque minerali nell’apposito elenco di cui al comma 2 dell’articolo 13. In deroga all’articolo 3 le domande di concessione non vengono pubblicate, fatta eccezione per i dati essenziali sui diritti d’acqua. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per le domande di concessione per l’imbottigliamento di nuove acque minerali che sono già state presentate.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Nel comma 14 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “ ; inoltre deve sussistere un interesse pubblico generale”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. L’individuazione di nuove zone per strutture turistiche nelle zone turistiche sviluppate ovvero fortemente sviluppate è ammessa soltanto nel centro edificato delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle domande di individuazione di zone per strutture turistiche per le quali, entro il 31 agosto 2019, sia già stato avviato con deliberazione della Giunta comunale il procedimento di modifica del piano urbanistico e paesaggistico, né alle domande relative ad esercizi pubblici già esistenti.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 20 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”)

(1) Il comma 5/bis dell’articolo 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“5/bis. In caso di rinvenimento di uccelli ammalati o feriti appartenenti alle specie protette elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il gestore del relativo comprensorio provvede alla consegna degli stessi ad un centro di recupero dell'avifauna autoctona a tal fine autorizzato.”

(2) Nel comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “prescritte dalle norme statali” sono sostituite dalle parole: “prescritte dalle norme statali e abbia pagato la tassa di concessione governativa”.

(3) Nella lettera k) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, dopo la parola: “ricetrasmettitori” sono inserite le parole: “o foto-videotrappole”.

(4) Nel testo italiano della lettera p) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “del falco” sono sostituite dalle parole: “di falconiformi”.

(5) Dopo la lettera t) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“u) ostacolare o disturbare intenzionalmente le attività di monitoraggio e di censimento di animali selvatici e il prelievo venatorio autorizzato.”

(6) Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “molestare ed inseguire la fauna selvatica” sono sostituite dalle parole: “molestare e inseguire la fauna selvatica ovvero coloro che esercitano legittimamente la caccia”.

(7) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “Nel caso in cui venga abbattuta della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore” sono sostituite dalle parole: “Nel caso in cui della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, venga investita e uccisa, o anche solamente ferita” e le parole: “in tal caso” sono sostituite dalle parole: “nel primo caso”.

(8) Nel comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, dopo le parole: “della licenza,” sono inserite le parole: “dell’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa,”.

(9) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: “licenza di porto di fucile per uso di caccia” sono inserite le parole: “o l’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa”.

(10) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “e q)” sono sostituite dalle parole: “, q) e u)”.

(11) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“i/bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all’Art. 27 (, comprese le prescrizioni ivi contenute;”.

CAPO VI)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/bis. Per gli interventi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 realizzati da pubbliche amministrazioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi unicamente nella misura del 20 per cento ad integrazione degli incentivi statali.”

CAPO VII
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 22 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 4 dell’articolo 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5;
  2. il comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20.

TITOLO III
IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, LAVORO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 23 (Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)

(1) I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti:

“4. Lo strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale, che contiene il piano delle performance ed è coerente con la previsione economico-finanziaria per il triennio.

5. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale e il bilancio preventivo economico annuale”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il direttore generale dell’Azienda Sanitaria approva il piano generale triennale, il programma operativo annuale e il bilancio preventivo economico annuale, e li trasmette all’assessora/all’assessore alla salute.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio preventivo economico annuale.”

(4) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, le parole: “entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono,” sono soppresse.

(5) La rubrica del capo III della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituita: “Capo III – Risultati di esercizio”.

(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio di esercizio.”

(7) Dopo l’articolo 9/bis della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/ter (Relazione sulla performance)

1. Entro il 31 maggio di ogni anno l’Azienda Sanitaria invia alla Ripartizione provinciale Salute la relazione sulla performance la quale illustra il grado di raggiungimento nell’anno precedente degli obiettivi fissati nel piano generale triennale e nel programma operativo annuale.

2. La Ripartizione provinciale Salute redige parere motivato sulla relazione e trasmette i documenti alla Giunta Provinciale per l’approvazione, che deve avvenire entro il 10 luglio.

3. La valutazione dei vertici aziendali, sia ai fini della loro riconferma sia per l’erogazione della retribuzione di risultato, avviene tenendo conto del contenuto della relazione sulla performance e del relativo parere.”

Art. 24 (Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1)  I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di tre giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei 45 giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi.

3. L’assessora/L’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data di effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 10 giorni dal ricevimento.”

(2) La lettera c) del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituita:

“c) esamina i bilanci di previsione, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;”.

(3) Nel testo tedesco della lettera e) del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, la parola: “Akte” è sostituita dalla parola: “Maßnahmen”.

(4) L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito: “Per ogni presidio di cui all’Art. 24, ad un medico è trasferita la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico, la supervisione delle prestazioni mediche e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della direttrice medica/del direttore medico del presidio ospedaliero.”

(5) L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito: “Per ogni presidio di cui all’articolo 24, è trasferita ad una/un dirigente tecnico assistenziale la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della/del dirigente tecnico assistenziale del presidio ospedaliero.”

Art. 25 (Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, “Disciplina del Servizio sanitario provinciale”)

(1) I commi 4 e 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta alla Ripartizione provinciale Salute entro il 31 agosto di ogni anno una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta il programma dettagliato per gli anni successivi che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, è approvato dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari.

5. Per i beni di cui al comma 3, numero 10), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta entro il 31 agosto di ogni anno alla Ripartizione provinciale Salute una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. I programmi annuali devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario provinciale e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione provinciale Salute. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta programmi per gli anni successivi, che, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, sono approvati dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d'acquisto, che possono anche avere una valenza pluriennale.”

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis. Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano altresì alle assegnazioni all’Azienda sanitaria derivanti dalla spesa del servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio provinciale. Tali assegnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui.”

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’Art. 6 sono svolte da personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui all’articolo 4 e al comma 7 dell’articolo 6 sono svolte da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.”

Art. 28  (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) L’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4/bis (Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario)

1. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario.

2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga, o i suoi aventi causa ritengano, che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto:

  1. che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia o in entrambe, conseguente a un’azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria;
  2. che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o irregolare informazione;
  3. che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche non attribuibili a uno specifico esercente una professione sanitaria.

3. La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale. La sua attività è caratterizzata dal fatto che il procedimento conciliativo è facoltativo e gratuito e che i suoi provvedimenti e le sue proposte di conciliazione non sono vincolanti.

4. La Commissione conciliativa è nominata, a seguito di avviso pubblico di selezione, dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:

  1. una/un presidente, scelta/scelto fra i magistrati giudicanti, anche a riposo, della giustizia ordinaria o amministrativa o fra i funzionari pubblici, anche a riposo, con esperienza pluriennale in diritto civile o processuale civile;
  2. un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto fra:
    1. docenti universitari, anche a riposo;
    2. dirigenti medici, anche a riposo, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici;
    3. dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni;
  3. un’avvocata/un avvocato, scelta/scelto tra gli iscritti a un Ordine degli avvocati.

5. La Giunta provinciale nomina un membro supplente per ogni componente della Commissione. Alla scadenza del mandato, i membri della Commissione possono essere riconfermati.

6. In casi particolarmente complessi, nei quali le competenze specialistiche dei membri della Commissione conciliativa non sono sufficienti per una valutazione, la Commissione può richiedere la perizia di una consulente tecnica esterna/un consulente tecnico esterno.

7. Ai membri della Commissione conciliativa è corrisposta in deroga alla disciplina di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, un'indennità pari a 60,00 euro per ogni ora di seduta, di preparazione delle sedute e di altra attività necessaria al funzionamento della Commissione conciliativa. L’indennità per le ore di preparazione delle sedute viene liquidata previa verifica della Ripartizione provinciale Salute. L’indennità è adeguata annualmente all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Ai membri della Commissione conciliativa spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per il personale provinciale.

8. La collaborazione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati con regolamento di esecuzione.”

(2) L’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 46/bis (Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico)

1. Presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono istituiti l’organismo indipendente di valutazione e il collegio tecnico.

2. L’organismo indipendente di valutazione è nominato della Giunta provinciale ed è costituito da tre componenti scelti tra le idonee e gli idonei iscritti agli elenchi di cui ai commi 5 e 6.

3. L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

4. L’organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti:

  1. verifica annualmente i risultati gestionali delle/dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura, all'adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative; inoltre, verifica annualmente l'efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite;
  2. provvede alla valutazione pluriennale delle/dei dirigenti medici e sanitari al termine dell’incarico di dirigenza di unità organizzativa, ai fini della conferma o dell’assegnazione ad altro incarico;
  3. propone alla Giunta provinciale la valutazione annuale delle/dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi agli stessi;
  4. monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni all’Azienda Sanitaria, esprime un parere vincolante sullo stesso ed elabora una relazione annuale, anche formulando proposte e raccomandazioni alla direttrice generale/al direttore generale;
  5. comunica tempestivamente eventuali criticità alla direttrice generale/al direttore generale dell’Azienda Sanitaria nonché alla Corte dei Conti;
  6. esprime un parere e valida la relazione annuale sulla performance delle strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria;
  7. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’attribuzione dei premi;
  8. valida il sistema di attribuzione dei premi alle/ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria;
  9. promuove e attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  10. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria;
  11. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità realizzate dall’Azienda Sanitaria;
  12. verifica l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e della cittadinanza rispetto alle attività e ai servizi erogati, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’Azienda Sanitaria.

5. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale delle persone idonee alla nomina di componente dell’organismo indipendente di valutazione. L’iscrizione all’elenco avviene a seguito di selezione pubblica nonché nel rispetto delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

6. Le persone interessate già iscritte ai relativi elenchi nazionali sono iscritte, su richiesta, nell’elenco provinciale di cui al comma 5, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

7. L’iscrizione all’elenco provinciale è valida per quattro anni.

8. Il collegio tecnico è composto in forma collegiale da tre componenti e viene nominato dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria.

9. L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

10. Il collegio tecnico provvede, al termine dell’incarico di dirigenza di unità organizzativa, alla valutazione pluriennale delle/dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua.

11. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le ulteriori disposizioni relative alle modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, alla composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché ai criteri e alle procedure di valutazione, agli effetti della valutazione e alle ulteriori funzioni specifiche.”

(3) Dopo il comma 5/ter dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/quater. Le disposizioni di cui ai commi 5/bis e 5/ter si applicano anche ai profili professionali della dirigenza sanitaria non medica.”

(4) La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, una volta scaduto il suo mandato, continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione conciliativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 54.280,00 euro per l’anno 2019, in 54.719,20 euro per l’anno 2020 e in 55.164,99 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)

(1) Dopo il comma 1-ter dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“1/quater. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi sanitari i contratti d’opera o rapporti di diritto privato di cui al comma 1/bis possono essere stipulati per una durata massima di cinque anni.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 30 (Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi criteri, uno o più membri supplenti. Il presidente è scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.”

Art. 31 (Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: “per una quota non superiore complessivamente al 5 per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2” sono soppresse.

(2) Nell’alinea del comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: “Gli enti gestori dei servizi sociali” sono sostituite dalle parole “Gli enti che gestiscono servizi sociali”.

(3) Nell’alinea del comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: “di diritto privato” sono sostituite dalle parole “a tempo determinato”.

(4) Nell’alinea del comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la parola: “sei” è sostituita dalla parola “trentasei”.

(5) Nella lettera d) del comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: “alla sostituzione del titolare” sono sostituite dalle parole “alla copertura”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)

(1) L’articolo 3/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 3/bis (Disposizioni sul mercato del lavoro)

1. Gli obiettivi, gli indirizzi, le modalità e i termini per l’espletamento dei servizi affidati ai Centri di mediazione lavoro, nonché i criteri per l’adozione di procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione sono determinati dalla Giunta provinciale in conformità alle norme statali vigenti, anche in considerazione delle esigenze di particolari categorie di disoccupati che necessitano di un trattamento differenziato.”

(2) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/bis (Promozione dei progetti di inserimento o reinserimento lavorativo per persone con disabilità)

1. Il pagamento dell’indennità di cui all’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, può essere esternalizzato ai soggetti ospitanti coinvolti ovvero a enti strumentali della Provincia. Ai soggetti ospitanti del settore privato che assumono l’onere del pagamento di detta indennità può essere concesso un corrispondente contributo economico.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 1.”

(3) Dopo l’articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente articolo:

“Art. 33/bis (Sistema informativo lavoro provinciale (SILP))

1. Il Sistema informativo lavoro provinciale (SILP) è lo strumento di supporto agli operatori della Ripartizione provinciale Lavoro per la raccolta e l’erogazione di informazioni e servizi in materia di lavoro.

2. La Ripartizione provinciale Informatica, in raccordo con la Ripartizione provinciale Lavoro:

  1. svolge le attività di progettazione e gestione del Sistema informativo lavoro provinciale;
  2. garantisce il collegamento del Sistema informativo lavoro provinciale con il Sistema informativo lavoro nazionale;
  3. garantisce il collegamento del Sistema informativo lavoro provinciale con tutti gli altri sistemi informativi della Provincia e di altri enti pubblici provinciali e nazionali che risultino idonei allo svolgimento delle attività della Ripartizione Lavoro.”

(4) Dopo l’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 35/bis (Comunicazione tra soggetti interessati e Centri di mediazione lavoro)

1. La comunicazione delle convocazioni e dei provvedimenti amministrativi dei Centri di mediazione lavoro nonché le comunicazioni tra Centri di mediazione lavoro e soggetti interessati in relazione alla gestione dello stato di disoccupazione avvengono utilizzando mezzi di comunicazione informali, quali posta ordinaria, messaggistica telefonica o posta elettronica, presso il recapito fornito dagli stessi soggetti interessati.

2. Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 sostituiscono, ad ogni effetto di legge, le altre modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente.”

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 450.000,00 euro per l’anno 2019, in 450.000,00 euro per l’anno 2020 e in 450.000,00 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

TITOLO IV
ARTIGIANATO, ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, CAVE E TORBIERE, ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE, GUIDE ALPINE, ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIARIE, LEGALI E PERITALI, APPALTI PUBBLICI, FINANZE E BILANCIO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 33 (Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) L’articolo 12 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

“Art. 12 (Formazione di maestro artigiano/maestra artigiana)

1. “Maestro artigiano/Maestra artigiana” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

  1. professioni artigiane per le quali è previsto l’esame di maestro;
  2. finalità dell’esame;
  3. ammissione all’esame;
  4. struttura e programmi dell’esame;
  5. commissioni d’esame;
  6. svolgimento dell’esame;
  7. valutazione e denominazione della qualificazione;
  8. riconoscimento di crediti formativi;
  9. corsi di preparazione.

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

3. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1.”

(2) Dopo l’articolo 19/bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19/ter (Associazione dei maestri professionali)

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.

2. I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:

  1. promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
  2. promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
  3. rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
  4. gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
  5. informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
  6. gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

3. Sono presupposti per l’iscrizione:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
  2. il possesso dei diritti civili;
  3. il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
  4. avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
  5. non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

4. L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri.”

(3) Alla fine del comma 14 dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “È comunque necessaria la denuncia di sede aziendale da parte del prestatore/dalla prestatrice d’opera.”

(4) Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente capo:

“CAPO V-BIS (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MANUTENTORE DEL VERDE)

Art. 41.1 (Definizione dei requisiti professionali)

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica;
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente;
  5. almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare,
  6. iscrizione nell’albo professionale per giardinieri di cui alla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31, e successive modifiche;
  7. iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche;
  8. attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in base al percorso formativo di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, e successive modifiche;
  9. sono altresì valide ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese le qualificazioni professionali elencate nell’Accordo di cui alla lettera g).

2. Con delibera della Giunta provinciale sono definiti i casi di esenzione.

3. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese.”

(5) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 41/bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, le parole: “450 ore” sono sostituite dalle parole: “250 ore”.

(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Le disposizioni di cui al titolo II, capo V-bis, valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese agricole.”

(7) Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/bis. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “manutentore del verde”, “giardiniere”, “sistemazione orti e giardini” o “decoratore di giardini”, sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti all’attività di “manutentore del verde”. Le persone che si sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “manutentore del verde”, “giardiniere”, “sistemazione di orti e giardini” o “decoratore di giardini” nel lasso di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di “manutentore del verde” entro 24 mesi, pena la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese. Le imprese che all’entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese con l’attività di “giardiniere”, “sistemazione orti e giardini” o “decoratore di giardini” sono iscritte d’ufficio con l’attività di “manutentore del verde.”

(8) Dopo il comma 18 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“19. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 12 è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma.”

(9) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, continuano ad applicarsi gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge.

(10) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 109.000,00 euro per l’anno 2020 e in 212.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 34 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) La rubrica del titolo VI-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituita: “Maestro/maestra professionale nel settore alberghiero”.

(2) L’articolo 53/bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 53/bis (Formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero)

1. “Maestro/Maestra professionale nel settore alberghiero” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

  1. professioni del settore alberghiero per le quali è previsto l’esame di maestro;
  2. finalità dell’esame;
  3. ammissione all’esame;
  4. struttura e programmi dell’esame;
  5. commissioni d’esame;
  6. svolgimento dell’esame;
  7. valutazione e denominazione della qualificazione;
  8. riconoscimento di crediti formativi;
  9. corsi di preparazione.

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

3. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1 in materia di gestione aziendale.”

(3) Dopo l’articolo 53/novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 53/novies.1 (Associazione dei maestri professionali)

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.

2. I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:

  1. promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
  2. promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
  3. rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
  4. gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
  5. informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
  6. gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

3. Sono presupposti per l’iscrizione:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
  2. il possesso dei diritti civili;
  3. il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
  4. avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
  5. non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

4. L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri.”

(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 58 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

“7. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 53/bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma.”

(5) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, continuano ad applicarsi gli articoli 53/bis, 53/ter, 53/quater, 53/quinquies, 53/sexies, 53/septies, 53/octies e 53/novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge.

(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, quantificati in 22.000,00 euro per l’anno 2020 e in 25.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 35 (Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)

(1) La rubrica del capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Tecnico/tecnica del commercio”.

(2) L’articolo 19/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19/bis (Formazione di tecnico/tecnica del commercio)

1. “Tecnico/Tecnica del commercio” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

  1. finalità dell’esame;
  2. ammissione all’esame;
  3. programma e struttura dell’esame;
  4. commissione d’esame;
  5. svolgimento dell’esame;
  6. valutazione e denominazione della qualificazione;
  7. riconoscimento di crediti formativi;
  8. corsi di preparazione.

2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 6/bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la qualificazione di “tecnico/tecnica del commercio” e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e all’esame di “maestro/maestra” di cui al titolo I capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche.

3. Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

4. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1.”

(3) Dopo l’articolo 19/sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 19/septies (Associazione dei maestri professionali)

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l’associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L’appartenenza alla stessa è facoltativa.

2. I compiti dell’associazione dei maestri professionali sono:

  1. promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
  2. promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
  3. rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
  4. gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all’associazione dei maestri professionali;
  5. informare gli iscritti all’associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l’attività professionale;
  6. gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

3. Sono presupposti per l’iscrizione:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;
  2. il possesso dei diritti civili;
  3. il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;
  4. avere la sede legale dell’impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;
  5. non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull’affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

4. L’associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all’adesione di nuovi membri e all’esclusione di membri.”

(4) Dopo il comma 17 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“18. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 19/bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma.”

(5) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, continuano ad applicarsi gli articoli 19/bis, 19/ter, 19/quater, 19/quinquies e 19/sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge.

(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, quantificati in 19.000,00 euro per l’anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

Art. 36 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e torbiere”)

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Oneri di coltivazione)

1. Il titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava o torbiera versa al comune nel cui territorio si svolge l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività e per l’uso delle risorse naturali. L’ammontare dell’onere e le modalità di pagamento sono determinati con decreto dell’assessore provinciale competente in accordo con il Consiglio dei Comuni. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale. Questo onere sostituisce tutte le misure di compensazione ambientale previste da altre disposizioni normative.”

CAPO V)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA

Art. 37 (Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese, ai servizi di vicinato e agli impianti di risalita di paese;”.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 38 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”)

(1) Nella lettera f) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “dell’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige” sono sostituite dalle parole: “della NOI S.p.a.”.

(2) Nella lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “istituzione di” sono sostituite dalle parole: “istituzione o partecipazione a”.

(3) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“j) sostegno o partecipazione a iniziative, premi e campagne di sensibilizzazione, anche a livello nazionale, dell’area dell’Euroregione alpina Tirolo - Alto Adige - Trentino (Euregio) e a livello internazionale, qualora di interesse strategico per la Provincia.”

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nel caso di misure di cui all’Art. 9, comma 1, lettera j), i soggetti beneficiari possono svolgere le loro attività anche al di fuori del territorio provinciale.” 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l’anno 2019, in 5.000,00 euro per l’anno 2020 e in 5.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GUIDE ALPINE

Art. 39 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, la parola: “quarto” è sostituita dalla parola: “sesto”.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 40 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1) Nell’articolo 8/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili” sono soppresse.

CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE, LEGALI E PERITALI

Art. 41 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, “Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali può essere richiesto su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali dai consiglieri/dalle consigliere provinciali anche per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 92 dello Statuto speciale.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 1/bis”.

(3) Il comma 1/bis dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, trova applicazione per i ricorsi presentati a partire dall’anno di entrata in vigore della presente legge.

(4) All’attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, nell’ambito dell’assegnazione di cui all’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Art. 42 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”)

(1)  Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall’impresa committente.”

CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E BILANCIO

Art. 43 (Modifica della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”)

(1) Dopo il comma 4/bis dell’articolo 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è inserito il seguente comma:

“4/ter. La spesa massima del bilancio provinciale 2019-2021 di cui al comma 4 è aumentata di 18 milioni di euro per la contrattazione in ambito sanitario, di cui 6 milioni di euro per l’anno 2019, 6 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021 .”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell’ambito dello stanziamento di spesa del fondo rinnovo contrattuali iscritto nel programma di spesa 03 della missione 20.

CAPO XII
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 44 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli da 13 a 19 e l’articolo 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche;
  2. gli articoli da 53/ter a 53/novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche;
  3. gli articoli da 19/ter a 19/sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 45 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 4, 11, 13, 28, 32, 33, 34, 35, 38 e 43 all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 46 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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