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z') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 281)
Regolamento sull'accesso alle funzioni dirigenziali nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 28 novembre 2019, n. 48.

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l’accesso alle funzioni dirigenziali nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in applicazione dell’articolo 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”, e successive modifiche.

Art. 2  (Nomina dei direttori e delle direttrici)

(1) Il direttore/La direttrice generale, su proposta del direttore amministrativo/della direttrice amministrativa nomina i direttori/le direttrici di ripartizione, i direttori/le direttrici d’ufficio nonché gli altri/le altre dirigenti e i relativi sostituti/le relative sostitute.

(2) Il direttore/La direttrice generale, su proposta del direttore/della direttrice di comprensorio, nomina i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero, i direttori/le direttrici d’ufficio nonché gli altri/le altre dirigenti a livello comprensoriale e i relativi sostituti/le relative sostitute.

(3) Ai fini della nomina dei direttori/delle direttrici d’ufficio devono essere sentiti anche i direttori/le direttrici di ripartizione o i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero competenti.

Art. 3  (Albo dirigenti e aspiranti dirigenti)

(1) Presso la direzione generale è istituito un albo dirigenti e aspiranti dirigenti, nel quale sono iscritti i/le dipendenti che hanno conseguito l’idoneità per l’assunzione di incarichi dirigenziali.

(2) L’albo è suddiviso in due sezioni:

  1. nella sezione A possono essere iscritti/iscritte dipendenti che hanno conseguito l’idoneità per la nomina a direttore/direttrice di ripartizione e a dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero,
  2. nella sezione B possono essere iscritti/iscritte dipendenti che hanno conseguito l’idoneità per la nomina a direttore/direttrice d’ufficio.

(3) In fase di prima applicazione sono iscritte d’ufficio nelle sezioni A o B dell’albo di cui al comma 1 le persone che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto ricoprono un incarico dirigenziale di direttore/direttrice di ripartizione, dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero o di direttore/direttrice d’ufficio. Gli aspiranti dirigenti che al momento dell’abolizione dell’“Albo degli aspiranti dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Azienda sanitaria” hanno ottenuto l’idoneità ai fini della nomina a direttore/direttrice di ripartizione, dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero o a di direttore/direttrice d’ufficio sono iscritti su domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4  (Procedura per l’iscrizione all’albo)

(1) La procedura per l’iscrizione nelle due sezioni dell’albo di cui all’articolo 3 ha il fine di accertare le competenze dirigenziali, metodologiche, professionali e sociali necessarie alle rispettive unità organizzative.

(2) Le competenze dirigenziali, metodologiche e sociali del direttore/della direttrice di ripartizione e del direttore/della direttrice d’ufficio vengono accertate tramite un colloquio di valutazione, simulazioni di situazioni dirigenziali ed esercitazioni pratiche.

(3) La competenza professionale del direttore/della direttrice di ripartizione viene accertata tramite un colloquio di valutazione, mentre quella del direttore/della direttrice d’ufficio viene accertata tramite un esame scritto e un successivo colloquio di valutazione.

(4) Nella procedura di selezione per la funzione di direttore/direttrice di ripartizione la valutazione verte innanzitutto sulle competenze dirigenziali, metodologiche e sociali.

(5) In sede di valutazione si considera anche il curriculum dell’aspirante dirigente.

(6) La rispettiva commissione d’esame è nominata dal direttore/dalla direttrice generale. Almeno un componente della commissione deve documentare una formazione che copra le competenze dirigenziali, professionali, metodologiche e sociali richieste.

Art. 5  (Sostituzione temporanea di dirigenti)

(1) In casi di particolare necessità, qualora non vi sia un sostituto/una sostituta, il direttore/la direttrice generale può affidare temporaneamente la direzione di una ripartizione al direttore/alla direttrice di un’altra ripartizione ovvero la direzione di un ufficio al direttore/alla direttrice di un altro ufficio.

(2) Per tutte le altre posizioni dirigenziali la direzione viene affidata al sostituto/alla sostituta o a un/una dirigente di livello pari o superiore.

Art. 6  (Responsabilità dei direttori e delle direttrici)

(1) Il direttore/La direttrice è direttamente responsabile del risultato dell’attività svolta dalla struttura amministrativa cui è preposto/preposta e risponde dell’attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dal direttore/dalla direttrice generale e dai preposti/dalle preposte competenti; il direttore/la direttrice risponde anche del corretto impiego delle risorse.

Art. 7  (Rinnovo degli incarichi dirigenziali)

(1) Non meno di tre mesi prima della scadenza dell’incarico del direttore/della direttrice d’ufficio, il direttore/la direttrice di ripartizione competente o il dirigente amministrativo/la dirigente amministrativa di presidio ospedaliero esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, e, sentito il direttore amministrativo/la direttrice amministrativa o il direttore/la direttrice di comprensorio sanitario, ne consegna copia al direttore/alla direttrice d’ufficio oggetto del giudizio.

(2) In caso di giudizio globale non soddisfacente, il direttore/la direttrice d’ufficio può presentare, entro 30 giorni, le proprie controdeduzioni.

(3) Tenuto conto delle controdeduzioni del direttore/della direttrice d’ufficio il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto al direttore/alla direttrice generale che deciderà sull’eventuale rinnovo dell’incarico dirigenziale.

(4) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell’incarico di direttore/direttrice di ripartizione. In tal caso il giudizio complessivo viene espresso dal direttore amministrativo/dalla direttrice amministrativa per il direttore/la direttrice di ripartizione e gli altri/le altre dirigenti a livello aziendale, mentre è espresso dal direttore/dalla direttrice di comprensorio per i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero e gli altri/le altre dirigenti a livello comprensoriale. Tenuto conto delle controdeduzioni del direttore/della direttrice di ripartizione il giudizio complessivo non soddisfacente viene sottoposto al direttore/alla direttrice generale al fine di decidere se rinnovare o meno l’incarico.

Art. 8  (Rinvio)

(1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, tenendo presente che, nella fattispecie, per “Provincia“ è da intendersi “Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”, per “Giunta provinciale” e “Presidente della Provincia” è da intendersi “direttore/direttrice generale”, per “componente di Giunta competente” e “direttore/direttrice di dipartimento” è da intendersi “direttore amministrativo/direttrice amministrativa”.

Art. 9  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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