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l) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 321)
Regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

1)
Pubblicato nel B.U. 19 dicembre 2019, n. 51.

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

(1) Il presente regolamento disciplina il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, in esecuzione dell’articolo 39 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica” e nel rispetto dei principi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, e successive modifiche.

(2) Ai sensi del presente regolamento si intende per:

  1. rimessa: un immobile o un posto auto ubicato su sottofondo stabile e adeguatamente delimitato, di cui il proprietario o chi dispone dei veicoli in leasing o in usufrutto ha, a qualunque titolo, la disponibilità;
  2. sede operativa: il luogo in cui si svolge l'attività imprenditoriale.

Art. 2 (Autoservizi pubblici non di linea)

(1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea in Alto Adige. Vengono effettuati a richiesta dell’utenza in modo non continuativo né periodico, su itinerari e con orari non prestabiliti.

(2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

  1. il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
  2. il servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti (compreso il/la conducente), motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3 (Funzioni dei Comuni)

(1) I Comuni esercitano le funzioni amministrative attuative in materia di servizio taxi e di servizio di noleggio con conducente sul proprio territorio, nel rispetto del presente regolamento.

(2) Al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza, più Comuni possono organizzare i servizi in ambiti territoriali sovracomunali mediante stipula di apposite convenzioni di collaborazione.

(3) È compito dei Comuni:

  1. adottare i regolamenti comunali di cui all’articolo 10 al fine di disciplinare l’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;
  2. rilasciare le licenze per l’esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso una procedura a evidenza pubblica;
  3. provvedere all’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 49 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche.

Art. 4 (Servizio taxi)

(1) Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a un’utenza indifferenziata. La prestazione del servizio è obbligatoria all’interno del territorio definito dal regolamento comunale.

(2) Lo stazionamento avviene in luoghi pubblici appositamente individuati dal Comune. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.

(3) Il prelevamento dei passeggeri, ovvero l’inizio del servizio, ha luogo all’interno del territorio del bacino d’utenza definito dal regolamento comunale, il trasporto può avvenire verso qualunque destinazione. Per le destinazioni al di fuori del bacino d’utenza è necessario l’assenso del/della conducente.

(4) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del passeggero o dei passeggeri, dietro pagamento di un corrispettivo. Tale corrispettivo è calcolato sulla base di tariffe determinate dai Comuni. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

(5) Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato, leggendo il quale è possibile dedurre il corrispettivo da pagare. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili all’interno dell’autovettura.

(6) Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore bianco e portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

(7) La pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di taxi è ammessa nei limiti delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del Codice della strada e all’articolo 57 del Regolamento al Codice della strada. La pubblicità non deve pregiudicare la riconoscibilità del veicolo quale mezzo di trasporto pubblico.

(8) Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d’ordine e un contrassegno con la scritta in nero «servizio pubblico», del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.

Art. 5 (Servizio di noleggio con conducente)

(1) Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo, a viaggio, o entrambi. La prestazione del servizio non è obbligatoria salvo il caso di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a).

(2) Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. nei comuni in cui non è esercitato il servizio taxi i veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio taxi, definite nel regolamento comunale;
  2. in accordo con le associazioni di categoria i Comuni possono autorizzare lo stazionamento dei veicoli usati per il servizio di noleggio con conducente su suolo pubblico negli ambiti aeroportuali, ferroviari e delle stazioni degli autobus di linea, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione in tali ambiti; in questo caso la sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e indicate come sosta autorizzata;

(3) È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa dell’utente che ha effettuato la prenotazione del servizio e per il tempo necessario a prelevarlo, farlo scendere o accompagnarlo.

(4) Oltre a una sede operativa, almeno una rimessa dell’impresa deve essere situata nel territorio del Comune che ha autorizzato il servizio. L’impresa può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni dell’Alto Adige, previa comunicazione agli stessi Comuni.

(5) Il luogo di prelevamento e destinazione dei passeggeri può essere situato anche al di fuori della provincia. 2)

(6) Fatto salvo il periodo di transizione di cui all’articolo 16, comma 2, il/la conducente ha l’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio standardizzato in formato digitale. Il foglio di servizio deve essere compilato per ogni singola prestazione prima della partenza e deve riportare: la targa del veicolo, il nome del/della conducente, la data, il luogo e i chilometri di partenza, l’orario d’inizio servizio e la destinazione. Al termine del servizio devono essere indicati l’orario e il chilometraggio.

(7) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è concordato direttamente tra utente e conducente.

(8) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza e del lunotto, un contrassegno con la scritta «Mietwagen/Noleggio» (lettere nere su fondo giallo) e sulla parte posteriore una targa inamovibile recante la dicitura «NCC», lo stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e un numero progressivo.

(9) I veicoli per il noleggio con conducente non possono riportare in alcuna loro parte la scritta “taxi” o una scritta che si possa confondere con la dicitura taxi.

(10) La pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è ammessa nei limiti delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del Codice della strada e all’articolo 57 del Regolamento al Codice della strada.

(11) È consentito l’uso del rimorchio per il trasporto di attrezzature personali del cliente che si trovi a bordo, ad esempio sedia a rotelle, carrozzina, biciclette, ecc..

(12) Non è consentito l’utilizzo del rimorchio per il trasporto di attrezzatura o beni personali del/della conducente.

2)
L'art. 5, comma 5, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 agosto 2020, n. 27.

Art. 6 (Licenza per servizio taxi e autorizzazione per servizio di noleggio con conducente)

(1) Ogni licenza per il servizio taxi e ogni autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è riferita a un singolo veicolo e a una persona singola, con l’eccezione delle imprese di trasporto iscritte al registro elettronico nazionale (REN), per le quali l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è intestata all’impresa.

(2) Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, quando i servizi sono effettuati con natanti.

(3) Intestatario della licenza e dell’autorizzazione, della carta di circolazione e dell’immatricolazione dei veicoli deve essere il proprietario/la proprietaria o il soggetto che ha la disponibilità del veicolo in leasing o in usufrutto. In presenza di una delle figure giuridiche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c), tutti i soci devono essere in possesso di una licenza o autorizzazione individuale.

(4) Ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente costituisce titolo preferenziale, rispettivamente, l’aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente, in entrambi i casi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

(5) Per il rilascio delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. la capacità finanziaria, secondo cui l’impresa deve disporre di un patrimonio liquido di almeno 2.500,00 euro per il primo veicolo e di almeno 1.250,00 euro per ciascun veicolo supplementare. Sono escluse dalla prova di capacità finanziaria le imprese di trasporto iscritte al REN;
  2. la prova del regolare svolgimento della revisione periodica di legge e della regolare manutenzione dei veicoli secondo le disposizioni della casa costruttrice;
  3. l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni, corrispondenti almeno alla classe di emissioni Euro-4, fatta eccezione per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico.

(6) Nella procedura di gara pubblica per l’assegnazione di licenze di taxi e autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono presi in particolare considerazione i seguenti elementi:

  1. l’utilizzo di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati con gas naturale liquido o con idrogeno;
  2. l’attestazione comprovante l’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca (attestato di bilinguismo A2 - ex livello D - o superiore del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
  3. l’attestazione comprovante l’avvenuta frequenza negli ultimi dieci anni di un corso di pronto soccorso;
  4. l’attestazione comprovante l’avvenuta frequenza di un corso di addestramento di guida sicura in condizioni difficili o pericolose (ad esempio, fondo scivoloso o neve);
  5. la disponibilità ad effettuare il servizio di notte e nei giorni festivi;
  6. la possibilità di adottare forme digitali di pagamento.

(7) Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatorio disporre, in base a un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa o pontile di attracco.

(8) La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del/della titolare, alla persona da questi/questa designata, purché iscritta nel ruolo di cui all’articolo 11 e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività, quando il/la titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

  1. sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
  2. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  3. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, o non possa più effettuarlo causa ritiro definitivo della patente di guida.

(9) Al/Alla titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita un’altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita un’altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

(10) In caso di morte del/della titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del/della titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti. Entro il termine massimo di due anni e con relativa autorizzazione del sindaco, la licenza o l’autorizzazione possono anche essere trasferite ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del/della titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 11 e in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 7 (Sostituzione alla guida)

(1) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

(2) Gli eredi del/della titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento dell’età prevista dalla legge per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP) da persone iscritte nel ruolo di cui all’articolo 11 e in possesso dei requisiti prescritti.

(3) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l’intero periodo di durata della malattia, dell’invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

(4) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione.

(5) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 11, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230/bis del codice civile.

Art. 8 (Figure giuridiche)

(1) Al fine del libero esercizio della propria attività i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

  1. essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nell’elenco delle attività artigianali del registro delle imprese di cui all’articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1;
  2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
  4. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di servizio di noleggio con conducente.

(2) Nei casi di cui al comma 1 il/la titolare di licenza o autorizzazione può conferire alle figure giuridiche previste da detto comma la propria licenza o autorizzazione salvo rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dalle medesime figure giuridiche.

(3) In caso di recesso la licenza o l’autorizzazione potrà essere ritrasferita al socio conferente solo una volta trascorso un periodo di almeno un anno dal recesso.

Art. 9 (Servizi tecnologici per la mobilità)

(1) La digitalizzazione e la creazione di piattaforme tecnologiche che organizzano e coordinano servizi di taxi o servizi noleggio con conducente forniti da differenti operatori economici, permettono di rispondere alle esigenze di mobilità dei passeggeri sia migliorando l’accessibilità territoriale dei servizi di trasporto sia perseguendo la riduzione di costi e di tariffe.

(2) Le imprese che forniscono servizi tecnologici su base commerciale, utilizzando una piattaforma digitale per mettere in contatto passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere o a fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio provinciale, possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 10 (Regolamenti comunali)

(1) Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i Comuni adottano i propri regolamenti sull’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, sulla base di un regolamento tipo vincolante con i contenuti minimi, predisposto dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano. I Comuni che condividono un unico bacino d’utenza adottano un regolamento coordinato.

(2) Con i regolamenti di cui al comma 1 i Comuni determinano:

  1. il bacino d’utenza per l’esecuzione dei servizi;
  2. il numero delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da assegnare a ogni singolo Comune;
  3. i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, tenendo conto di quanto stabilito all’Art. 6;
  4. le modalità di attestazione della capacità finanziaria;)
  5. le modalità per lo svolgimento del servizio a favore di persone con disabilità, cui deve in ogni modo essere garantito l’accesso ai servizi, il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente da attrezzare per il trasporto di persone con disabilità e il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di persone con disabilità particolarmente gravi;
  6. il tipo e le caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente;
  7. i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi e le modalità per l’indicazione delle stesse;
  8. le modalità di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni del regolamento comunale;
  9. le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento comunale.

(3) Con il regolamento i Comuni possono inoltre prevedere:

  1. l’obbligo della prestazione del servizio di noleggio con conducente se nel bacino d’utenza sono state rilasciate autorizzazioni per tale servizio, ma nessuna licenza per il servizio taxi; in tal caso sono stabiliti anche i dettagli della prestazione obbligatoria e le relative tariffe;
  2. la possibilità, per i titolari di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di svolgere servizi integrativi, quali il taxi ad uso collettivo, anche mediante altre forme di organizzazione del servizio;
  3. la possibilità, per i veicoli usati per il servizio di noleggio con conducente, di accedere alle zone a traffico limitato, eventualmente subordinata al pagamento di un corrispettivo;
  4. l’istituzione di una commissione consultiva operante in riferimento all’esercizio dei servizi e all’applicazione del regolamento comunale; in tal caso con il regolamento si stabiliscono compiti, durata, funzionamento e composizione della commissione stessa, garantendo la rappresentanza paritetica delle organizzazioni di categoria e del Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige;
  5. ulteriori obblighi, diritti e divieti specifici per l’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Art. 11  (Ruolo dei/delle conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

(1) È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano il ruolo dei/delle conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Il ruolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  1. conducenti di autovettura;
  2. conducenti di motocarrozzetta;
  3. conducenti di natanti;
  4. conducenti di veicoli a trazione animale;
  5. conducenti di velocipedi.

(2) I requisiti per l’iscrizione nel ruolo sono i seguenti:

  1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di qualsiasi altro Stato, in quest’ultimo caso alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia d’immigrazione;
  2. possesso del certificato di abilitazione professionale e della rispettiva patente di guida, non revocati o sospesi, neppure temporaneamente, per mancanza dei requisiti richiesti;
  3. possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’articolo 12;
  4. superamento dell’esame di idoneità per l’iscrizione nel ruolo, di cui all’articolo 14.

(3) I soggetti non più in possesso dei requisiti sono cancellati d’ufficio dal ruolo, fatta salva la possibilità di un’eventuale sospensione.

Art. 12 (Requisito dell’idoneità morale per l’iscrizione nel ruolo)

(1) Il/la richiedente soddisfa il requisito dell’idoneità morale se:

  1. non ha riportato alcuna condanna irrevocabile a pena detentiva in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi;
  2. non ha riportato alcuna condanna definitiva a pena detentiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
  3. non è destinatario/destinataria, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
  4. non ha riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, alcuna condanna per delitti che comporti la pena accessoria dell’interdizione ai sensi degli articoli 19, 28 e seguenti del codice penale;
  5. non ha riportato alcuna condanna per contravvenzioni che comporti la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli articoli 19, 35 e 35/bis del codice penale.

(2) Nei casi elencati al comma 1, lettere a), b) e c), il requisito è tuttavia da considerarsi soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale e dell’articolo 460, comma 5 del codice di procedura penale, o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

(3) Nei casi di condanna di cui al comma 1, lettere d) ed e), il requisito è da considerarsi non soddisfatto per l’intera durata della pena accessoria;

(4) Il requisito dell’idoneità morale inizialmente posseduto viene meno quando:

  1. apposite disposizioni di legge lo prevedono;
  2. la persona interessata ha riportato una condanna o è stata sottoposta ad un provvedimento tra quelli indicati al comma 1;
  3. alla persona interessata sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle norme sulle condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o dell’attività di servizio pubblico non di linea e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell’autorizzazione.

(5) Il venir meno del requisito dell’idoneità morale comporta, per gli iscritti, la cancellazione dal ruolo, salvo i casi previsti dalle lettere d) ed e) del comma 1, per i quali è disposta la sospensione, limitatamente alla durata della pena.

Art. 13 (Commissione provinciale per l’accertamento del requisito dell’idoneità per l’iscrizione nel ruolo)

(1) È istituita presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano la Commissione provinciale per l’accertamento del requisito d’idoneità per l’iscrizione nel ruolo dei/delle conducenti dei veicoli e natanti adibiti a servizio pubblico non di linea. La Commissione è composta da:

  1. un funzionario/una funzionaria della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore all’ottava, che la presiede;
  2. un/una rappresentante dell’ufficio provinciale Trasporto persone;
  3. un/una rappresentante dell’ufficio provinciale Patenti e abilitazioni di guida.

(2) La Commissione è nominata dal direttore/dalla direttrice della ripartizione Mobilità e dura in carica tre anni. Le funzioni di segretario/segretaria sono svolte da un impiegato/una impiegata della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3) È compito della Commissione:

  1. stabilire le modalità di svolgimento dell’esame di idoneità di cui all’Art. 14;
  2. accertare, mediante esame, l’idoneità per l’iscrizione nel ruolo;
  3. valutare la regolarità delle domande per l’iscrizione nel ruolo dei/delle conducenti di veicoli e natanti adibiti a servizio pubblico non di linea;
  4. controllare che gli iscritti al ruolo continuino a soddisfare i requisiti d’idoneità morale;
  5. fornire l’elenco aggiornato degli iscritti al ruolo alla ripartizione provinciale Mobilità e ai Comuni interessati.

Art. 14 (Esame di idoneità)

(1) Chi intende sostenere l’esame di idoneità per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti a servizio pubblico non di linea deve presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, utilizzando l’apposito modulo.

(2) L’esame di idoneità consiste in una prova scritta o orale e verte sulle seguenti materie:

  1. geografia stradale e fisica, e toponomastica dell’Alto Adige;
  2. regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
  3. accesso alla professione e suo esercizio;
  4. norme concernenti il collaudo, l’immatricolazione e la manutenzione dei veicoli;
  5. norme concernenti la tutela dell’ambiente in relazione all’utilizzo e alla manutenzione dei veicoli;
  6. sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti, in base alla vigente normativa,
  7. provvedimenti da prendere in caso di incidenti,
  8. norme comportamentali nei confronti dell’utenza.

(3) Per gli aspiranti all’iscrizione nel ruolo in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale l’esame consiste in una prova orale nella quale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di:

  1. manutenzione ordinaria dei veicoli;
  2. guida e tenuta degli animali da tiro;
  3. geografia e toponomastica del luogo dove intendono svolgere tale attività.

(4) I candidati che superano la prova d’esame conseguono l’attestato di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea per la sezione corrispondente.

(5) I candidati che non superano l’esame possono ripresentare domanda di ammissione a un’altra prova, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data della prova negativa.

(6) L’attestato di cui al comma 4 costituisce il titolo per l’iscrizione nel ruolo.

Art. 15 (Sanzioni amministrative)

(1) Trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 49 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche.

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

(1) I sistemi per l’introduzione del foglio di servizio digitale di cui all’articolo 5, comma 6, sono implementati a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente della Provincia relativo alla tenuta e alla compilazione del foglio di servizio. 3)

(2) Nel periodo di transizione tra l’entrata in vigore del presente regolamento e l'introduzione del foglio di servizio digitale per i viaggi effettuati all'interno dell’Alto Adige non sussiste l’obbligo di compilazione della versione cartacea del foglio di servizio.

(3) Qualsiasi modifica della ragione sociale richiesta per conformarsi alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 9 è effettuata entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3)
L'art. 16, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 agosto 2020, n. 27, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 gennaio 2023, n. 4.

Art. 17 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 marzo 1995, n. 14, e successive modifiche;
  2. il decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2011, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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ActionActionD Disposizioni varie
ActionActiona) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34
ActionActionb) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 28 —
ActionActiond) Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
ActionActione) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 2 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2009 , n. 40
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
ActionActionArt. 2 (Autoservizi pubblici non di linea)
ActionActionArt. 3 (Funzioni dei Comuni)
ActionActionArt. 4 (Servizio taxi)
ActionActionArt. 5 (Servizio di noleggio con conducente)
ActionActionArt. 6 (Licenza per servizio taxi e autorizzazione per servizio di noleggio con conducente)
ActionActionArt. 7 (Sostituzione alla guida)
ActionActionArt. 8 (Figure giuridiche)
ActionActionArt. 9 (Servizi tecnologici per la mobilità)
ActionActionArt. 10 (Regolamenti comunali)
ActionActionArt. 11  (Ruolo dei/delle conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)
ActionActionArt. 12 (Requisito dell’idoneità morale per l’iscrizione nel ruolo)
ActionActionArt. 13 (Commissione provinciale per l’accertamento del requisito dell’idoneità per l’iscrizione nel ruolo)
ActionActionArt. 14 (Esame di idoneità)
ActionActionArt. 15 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 16 (Disposizioni transitorie)
ActionActionArt. 17 (Abrogazioni)
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 27
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico