(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato A della legge provinciale” e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato 1 del decreto”.
(1) All’Ufficio Affari di gabinetto (punto 1.1.) della struttura organizzativa Ripartizione Presidenza e Relazioni estere di cui alla lettera a) della Segreteria generale della Provincia dell’allegato 1 del decreto viene assegnato il “Servizio Donna” ed è aggiunta, dopo l’ultima lineetta, la seguente competenza:
“- assistenza ai sudtirolesi emigrati all’estero e ai lavoratori transfrontalieri”.
(2) Nel punto 19 dell’allegato 1 del decreto, relativo alla struttura organizzativa Ripartizione Lavoro, all’elenco delle competenze dell’Ufficio osservazione mercato del lavoro di cui al punto 19.1 l’ultima lineetta (“assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero e dei transfrontalieri”) è soppressa.
(3) Nel punto 19 (Lavoro) dell’allegato A della legge provinciale, le competenze “servizio pari opportunità” e “assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero e dei transfrontalieri” sono soppresse.
(1) Nel testo italiano dell’allegato 1 del decreto la denominazione “Dipartimento Istruzione e formazione tedesca” è sostituita dalla denominazione “Dipartimento Direzione Istruzione e formazione tedesca”, così come la denominazione “Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura ladina” è sostituita dalla denominazione “Dipartimento Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina”.
(2) Il Dipartimento Infrastrutture, Viabilità e Mobilità di cui all’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Dipartimento Infrastrutture e Mobilità”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.