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Delibera 11 giugno 2019, n. 462
Criteri per il finanziamento di brevi periodi di mobilità internazionale di ricercatrici e ricercatori (modificata con delibera n. 1169 del 30.12.2019 e delibera n. 560 del 09.08.2022)

Allegato

Criteri per il finanziamento di brevi periodi di mobilità internazionale di ricercatori e ricercatrici

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri definiscono le modalità di concessione e liquidazione di vantaggi economici ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, e in conformità ai criteri di attuazione in materia di promozione della ricerca scientifica, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 11 dicembre 2019, n. 1063, di seguito denominati criteri di attuazione.

2. I vantaggi economici previsti dai presenti criteri non rappresentano aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Articolo 2
Finalità

1. I vantaggi economici previsti dai presenti criteri sono concessi per le seguenti finalità:

a) migliorare la capacità di ricerca degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti sul territorio provinciale;

b) promuovere la formazione e lo sviluppo del capitale umano;

c) potenziare la cooperazione e migliorare il trasferimento internazionale della conoscenza tra diversi settori e discipline.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:

a) mobilità internazionale: il periodo di tempo che un ricercatore/una ricercatrice trascorre all’estero, al di fuori del territorio dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino, per svolgere una determinata attività di ricerca;

b) ricercatore/ricercatrice: la persona che ha un rapporto di lavoro di collaborazione scientifica con il beneficiario e che intende svolgere un’attività di ricerca a tempo determinato all’estero presso uno o più enti di ricerca o di sviluppo tecnologico ospitanti;

c) beneficiario: la persona giuridica che invia il proprio personale di ricerca all’estero e che garantisce al ricercatore/alla ricercatrice il necessario supporto amministrativo e scientifico-professionale, espletando tutti gli adempimenti amministrativi. Il beneficiario è direttamente responsabile della corretta realizzazione dell’attività di ricerca;

d) ente di ricerca ospitante: un centro di ricerca o di sviluppo tecnologico riconosciuto, con sede e attività all’estero, fuori dal territorio dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige- Trentino, che ospita il ricercatore/la ricercatrice e che contribuisce allo svolgimento della sua attività di ricerca.

Articolo 4
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, dei criteri di attuazione.

Articolo 5
Requisiti

1. I beneficiari devono possedere i requisiti generali di cui all’articolo 3 dei criteri di attuazione.

2. I contributi possono essere richiesti per ricercatori e ricercatrici in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un dottorato di ricerca (PhD) o un titolo di studio equipollente,  oppure essere in possesso di una laurea magistrale o un titolo di studio equipollente ed essere in grado di documentare, anche con pubblicazioni scientifiche, un’esperienza di ricerca di almeno quattro anni equivalenti a tempo pieno;

b) avere con il beneficiario un rapporto di lavoro di collaborazione scientifica in corso.

Articolo 6
Iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili i soggiorni di breve periodo all’estero per ricercatori e ricercatrici, finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca o all’apprendimento di nuove metodologie o tecnologie.

2. Il soggiorno deve avere una durata minima di 10 e una durata massima di 180 giorni consecutivi di calendario.

3. Il soggiorno deve compiersi entro 18 mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 7
Tipologia ed entità dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo.

2. Il contributo si compone di:

a) una quota per spese di vitto (max. 50 euro al giorno);

b) una quota per spese di alloggio (max. 130 euro al giorno);

c) una quota per spese di viaggio (max. 3.000 euro).

3. Il contributo può essere concesso fino ad un ammontare pari al 100% della spesa ammessa.

Articolo 8
Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che siano chiaramente riferite alla mobilità approvata e siano sostenute dopo la data di presentazione della domanda:

a) spese di viaggio (ad es. biglietti, carburante, rimborso chilometrico, pedaggi);

b) spese di vitto;

c) spese di alloggio.

Tali spese possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo previsto all’articolo 7 e comunque nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni vigenti per il personale dipendente della Provincia.

2. Non sono ammissibili altre tipologie di spese né le seguenti spese:

a) spese per assicurazioni;

b) commissioni, tasse e sanzioni per cambio o riprenotazione dei biglietti di viaggio;

c) spese per WiFi e connessione internet;

d) spese per servizi alberghieri extra (minibar, lavanderia…);

e) spese postali, per stampe e fotocopie.

Articolo 9
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il 1° dicembre di ogni anno. Il modulo, da compilare in tutte le sue parti, è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.bz.it/innovazione-ricerca/innovazione-ricerca-universita”

2. La domanda deve essere corredata degli allegati di cui all’articolo 10.

3. La domanda deve essere presentata all’ufficio provinciale competente con una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: forschung.ricerca@pec.prov.bz.it;

b) tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: ricerca@provincia.bz.it.

4. Le domande devono essere sottoscritte digitalmente. Se non è possibile firmare digitalmente la domanda, questa deve essere sottoscritta con firma autografa e presentata unitamente alla copia del documento d’identità del/della rappresentante legale del richiedente.

5. Ogni domanda di contributo deve essere inviata singolarmente.

6. La domanda deve essere provvista di marca da bollo, pena il rigetto. Tramite autocertificazione riportata nel modulo di domanda si dichiara l’acquisto della marca da bollo con l’indicazione del codice univoco telematico e della data. La marca da bollo può essere utilizzata per una sola domanda.

Articolo 10
Allegati

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione dettagliata dell’attività scientifica in corso e dell’attività scientifica che si intende svolgere nell’ambito della mobilità internazionale;

b) piano finanziario;

c) curriculum scientifico del ricercatore/della ricercatrice, con l’indicazione dei progetti finanziati e delle principali pubblicazioni scientifiche (max. 10) riferite all’attività di ricerca che si intende svolgere nell’ambito della mobilità internazionale;

d) modulo contenente l’informativa sulla privacy;

e) cronoprogramma delle attività e delle relative spese.

2. L’ufficio provinciale competente si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione utile alla valutazione della domanda.

Articolo 11
Istruttoria delle domande

1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’anno di riferimento sul relativo capitolo del bilancio provinciale. In caso di risorse finanziarie insufficienti, le domande sono archiviate.

2. L’ufficio provinciale competente verifica la regolarità formale e la completezza delle domande. In caso di domande incomplete, può chiedere l’integrazione della documentazione mancante. Le domande incomplete che non vengono integrate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della richiesta sono archiviate.

3. L’ufficio provinciale competente esegue inoltre una valutazione sostanziale delle domande presentate relativamente agli aspetti tecnici, qualitativi e finanziari.

4. Per la valutazione l’ufficio provinciale competente può sottoporre le domande al Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche.

Articolo 12
Concessione del contributo

1. Il beneficiario può iniziare l’attività solo dopo la presentazione della domanda. Lo svolgimento dell’attività e l’effettuazione delle relative spese avvengono in base al cronoprogramma presentato.

2. Il contributo non può essere concesso retroattivamente.

3. Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale competente dispone la concessione dell’agevolazione.

Articolo 13
Liquidazione e anticipo

1. Il contributo è liquidato al beneficiario previa presentazione e verifica della documentazione di cui all’articolo 14 da parte dell’ufficio provinciale competente.

2. Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione dell’iniziativa agevolata non deve essere inferiore al totale delle spese ammesse.

3. È possibile richiedere l’erogazione di un’anticipazione nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso per ogni anno. In caso di domande pluriennali, l’anticipo deve essere richiesto per ogni anno.

4. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dell’agevolazione.

Articolo 14
Rendicontazione

1. La rendicontazione deve essere presentata all’ufficio provinciale competente entro 90 giorni dal termine della mobilità.

2. Il contributo è erogato sulla base delle spese sostenute e regolarmente rendicontate. In ogni caso non possono essere superati i limiti massimi previsti all’articolo 7 né quelli del piano finanziario approvato.

3. Ai fini della rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) la domanda di liquidazione, redatta sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente. Il modulo, da compilare in tutte le sue parti, è scaricabile dal sito http://www.provincia.bz.it/innovazione-ricerca/innovazione-ricerca-universita;

b) un elenco dettagliato dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa, firmato dal/dalla legale rappresentante. L’elenco può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente;

c) una dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che:

- le spese sono state effettivamente sostenute;

- i documenti di spesa sono in possesso del beneficiario, che si impegna a conservarli per 10 anni dalla data della loro emissione/registrazione;

- persistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge e che è consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di omissione di informazioni dovute;

- non sono state presentate altre istanze di agevolazione né si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime spese;

- il periodo complessivo ovvero il numero di giorni trascorsi all’estero dal ricercatore/dalla ricercatrice a scopo di ricerca è confermato;

d) una relazione che illustri l’attività scientifica svolta, con un elenco di eventuali prodotti della ricerca (pubblicazioni realizzate o in corso di stampa, database), i risultati raggiunti, un resoconto sulle reti attivate e utilizzate, eventuali scostamenti dagli obiettivi indicati nella domanda di contributo o eventuali variazioni nello svolgimento delle attività previste nel cronoprogramma;

e) un’attestazione dell’ente/degli enti presso cui si è svolta l’attività di ricerca e che conferma la permanenza del ricercatore/della ricercatrice.

4. La domanda di liquidazione, corredata degli allegati di cui al presente articolo, va redatta sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente, scaricabile dal sito http://www.provincia.bz.it/innovazione-ricerca/innovazione-ricerca-universita/. La domanda deve essere presentata all’ufficio provinciale competente secondo le modalità di cui all’articolo 9, commi 3 e 4.

Articolo 15
Obblighi

1. Il beneficiario assume gli obblighi generali previsti dall’articolo 18 dei criteri di attuazione.

2. Il beneficiario si impegna inoltre a:

a) supportare il ricercatore o la ricercatrice nello svolgimento dell’attività all’estero;

b) comunicare eventuali variazioni al cronoprogramma, con debita motivazione, all’ufficio provinciale competente entro e non oltre il 5 dicembre di ogni anno. In caso contrario l’importo non speso nell’anno è accertato in economia e non sarà più disponibile;

c) comunicare per iscritto e tempestivamente all’ufficio provinciale competente eventuali modifiche della mobilità. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della mobilità stessa, salvo casi motivati e autorizzati.

Articolo 16
Divieto di cumulo

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da normative statali, regionali, provinciali o europee o comunque concesse da enti pubblici o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi ammessi.

Articolo 17
Revoca

1. La revoca totale o parziale del contributo è disciplinata dall’articolo 18 dei criteri di attuazione.

2. Il contributo è inoltre revocato, in tutto o in parte, in caso di inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 15, comma 2, dei presenti criteri.

3. Sull’importo revocato già erogato sono dovuti gli interessi legali.

4. La revoca è applicata in proporzione alla natura e all’entità della modifica del progetto agevolato.

Articolo 18
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse al fine di verificare il regolare svolgimento del periodo di mobilità e del progetto agevolato e la veridicità delle dichiarazioni rese.

2. Sono comunque sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi.

Articolo 19
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 20
Validità

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2022.

 

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