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Delibera 2 aprile 2019, n. 221
Disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all’obbligo di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica. Sostituzione della propria deliberazione del 26.04.2016, n. 440

Allegato A

Disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all’obbligo di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica.

Art. 1 – Obiettivo ed ambito di validità

1) Le presenti disposizioni vengono emanate al fine di migliorare la sicurezza e la funzionalità di impianti idroelettrici con l’ausilio di verifiche da effettuarsi periodicamente dell’impianto.

2) Queste disposizioni valgono per tutti gli impianti soggetti all’obbligo della concessione per l’utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica (di seguito “impianti idroelettrici”).

Art. 2 – Obblighi e responsabilità

1) I concessionari devono rispettare le rilevanti disposizioni di legge e le norme tecniche valide in Italia per la progettazione, costruzione, esercizio ed eventuale demolizione dell’impianto.

2) I concessionari sono responsabili per tutti i danni a persone e cose che possono verificarsi a seguito dell’esercizio della loro concessione.

3) I concessionari sono obbligati su propria iniziativa ed a propri costi a rispettare le prescrizioni derivanti dalle presenti prescrizioni.

4) Il concessionario deve incaricare, per l’esecuzione delle verifiche di sicurezza di cui alla presente delibera, a proprie spese, una tecnica abilitata o un tecnico abilitato.

Art. 3 – Analisi del rischio

1) L’analisi del rischio valuta i rischi che possono essere generati dall’impianto nel suo complesso o dai singoli componenti nelle rispettive ubicazioni, tenendo conto delle utilizzazioni in atto e degli insediamenti preesistenti. L’analisi del rischio deve essere effettuata da una tecnica abilitata o un tecnico abilitato. I risultati dell’analisi e gli eventuali provvedimenti derivanti devono essere inseriti in una relazione ed essere realizzati dal concessionario entro scadenze ugualmente da determinare.

2) Nel corso dell’interessamento per il rilascio di una nuova concessione, i richiedenti devono effettuare un’analisi del rischio per l’intero impianto progettato.

3) L’analisi del rischio deve essere ripetuta in occasione del rinnovo di concessioni per impianti con una potenza nominale media annua superiore a 50 kW ed essere esibita all’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche all’atto della presentazione della domanda.

4) I titolari di concessioni per impianti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW devono eseguire l’analisi del rischio ogni 10 anni e reagire ad eventuali modifiche dell’ambiente o/e ai rischi derivanti dall’impianto.

5) I titolari di concessioni, per impianti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW, rilasciate prima del 31.01.2006 e per le quali non è mai stata effettuata alcuna analisi del rischio, devono effettuare quest’ultima entro il 31.12.2020.

6) Per impianti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW ed inferiore a 3000 kW l’analisi del rischio deve anche valutare la necessità dell’eventuale installazione di un sistema di misura differenziale della velocità in condotta ai sensi dell’art. 7.

7) Ad ogni modo l’Ufficio Gestone sostenibile delle risorse idriche può, in ogni momento, per casi motivati, richiedere l’esecuzione di una tale analisi del rischio anche per impianti con una potenza nominale media annua inferiore od uguale a 50 kW.

Art. 4 – Verifiche delle condotte forzate e delle condotte di adduzione in pressione

1) Le condotte forzate e le condotte di adduzione in pressione devono essere verificate da una tecnica abilitata o un tecnico abilitato, per quanto attiene la loro funzionalità e sicurezza, secondo le migliori tecniche e norme disponibili al momento della verifica.

2) Le verifiche devono essere effettuate su impianti esistenti e nuovi con una potenza nominale media annua superiore a 50 kW, con cadenza decennale, a partire dalla data di rilascio della concessione, prima del rinnovo della concessione nonché in caso di specifiche indicazioni o di disturbi esterni (fenomeni naturali, incidenti di natura tecnica, attentati) che potrebbero compromettere la sicurezza dell’esercizio.

3) Per impianti con una potenza nominale media annua inferiore od uguale a 50 kW la verifica deve essere effettuata in occasione del rinnovo della concessione. Sono esclusi gli impianti con una potenza nominale media annua inferiore od uguale a 50 kW che sono entrati in esercizio per la prima volta prima del 31.12.1984, le cui concessioni sono state già rinnovate una o più volte e le cui condotte forzate o condotte di adduzione in pressione negli ultimi 30 anni non sono state sottoposte a verifiche specifiche. I titolari di concessioni relative a tali impianti devono sottoporre gli stessi a relative verifiche, entro il 31.12.2020, con l’ausilio una tecnica abilitata o un tecnico abilitato da incaricare da parte del concessionario.

4) Condotte forzate e condotte di adduzione in pressione d’impianti idroelettrici con una potenza nominale media annua superiore a 50 kW ed inferiore a 220 kW che sono stati concessionati prima del 30.01.2006 e da allora mai sottoposti ad una verifica, devono essere verificati al più tardi entro il 31.12.2021 tramite una tecnica abilitata o un tecnico abilitato incaricato dal concessionario.

5) Condotte forzate e condotte di adduzione in pressione d’impianti idroelettrici con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW che sono stati concessionati prima del 30.01.2006 e da allora mai sottoposti ad una verifica, devono essere verificati al più tardi entro il 31.12.2020 tramite una tecnica abilitata o un tecnico abilitato incaricato dal concessionario.

6) Per impianti con una potenza nominale media annua superiore a 50 kW ed inferiore a 220 kW che sono stati concessionati prima del 31.01.2006 e per i quali fino ad ora è stata effettuata una simile verifica solamente per le condotte forzate, una tecnica abilitata o un tecnico abilitato incaricato dal concessionario deve sottoporre a verifica tutte le restanti condotte di adduzione in pressione entro il 31.12.2021.

7) Per impianti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW che sono stati concessionati prima del 31.01.2006 e per i quali fino ad ora è stata effettuata una simile verifica solamente per le condotte forzate, una tecnica abilitata o un tecnico abilitato incaricato dal concessionario deve sottoporre a verifica tutte le restanti condotte di adduzione in pressione entro il 31.12.2020.

Art. 5 – Canali a pelo libero

1) Il titolare di concessioni per impianti con una potenza nominale media annua maggiore di 50 kW deve sottoporre a relativa verifica, per i casi di cui all’art.4, anche i canali a pelo libero eventualmente presenti.

Art. 6 – Organo di chiusura

1) L’organo di chiusura installato nella condotta forzata che interrompe automaticamente il flusso in condotta in caso di rottura della stessa deve essere controllato periodicamente ogni sei mesi.

2) I concessionari d’impianti idroelettrici esistenti, fatta eccezione per gli impianti idroelettrici con una potenza nominale media annua inferiore o uguale a 50 kW, le cui condotte non dispongono di un organo di chiusura che si chiude automaticamente in caso di rottura, devono provvedere ad installare nella condotta forzata un simile organo di chiusura entro il 31.12.2020.

Art. 7 – Sistema di misura differenziale

1) I concessionari d’impianti idroelettrici esistenti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 3000 kW devono prevedere per le condotte forzate e per le condotte di adduzione in pressione un sistema di misura differenziale per la misura della portata. Quest’ultimo deve essere accoppiato ad un organo di chiusura che interrompa automaticamente il flusso in condotta. L’organo di chiusura deve interrompere il flusso in condotta quando il sistema di misura differenziale rileva perdite d’acqua.

2) I concessionari d’impianti idroelettrici esistenti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 3000 kW, che non sono ancora provvisti di un sistema di misura differenziale della portata nella condotta forzata, devono installare nella propria condotta forzata un tale sistema di misura differenziale entro il 31.12.2020.

3) Per impianti con una potenza nominale media annua superiore o uguale a 220 kW ed inferiore a 3000 kW, i sistemi di misura differenziale sono da prevedere qualora reputati necessari dall’analisi del rischio.

Art. 8 – Registro per disfunzioni rilevanti ai fini della sicurezza

1) I concessionari sono obbligati a tenere un registro (di seguito “registro”), specifico per l’impianto, nel quale annotare gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

2) In questo registro sono da annotare i risultati dell’analisi del rischio, delle verifiche periodiche e tutte le disfunzioni ed anomalie d’esercizio che si verificano nel corso della gestione così come le carenze rilevate e le prescrizioni tralasciate.

3) Il registro si articola in:

a) sezione relativa allo stato di fatto dell’impianto: descrizione tecnica unitamente alla planimetria dettagliata del l’impianto e die suoi componenti (prese, condotte di adduzione, condotte in pressione, organi di chiusura, turbine, generatori, trasformatori, armadi die comandi ecc.) con i relativi dati tecnici risp. parametri;

b) analisi del rischio;

c) rapporti di prova di cui alle verifiche periodiche previste agli art. 4, 5 e 6;

d) piano di manutenzione: visione d’insieme relativa alle verifiche da effettuarsi ed ai controlli

e) eventi: interventi straordinari ed eventi

f) allegati: corografie, rapporti di prova, istruzioni tecniche, certificati di garanzia ed attestazioni delle relative attività ed acquisti, altra documentazione relativa a carenze e relative contromisure.

4) Il registro di gestione deve essere esibito nel corso di eventuali controlli da parte dell’Autorità.

Art. 9 – Rapporti di prova

1) I concessionari sono obbligati a redigere rapporti di prova relativamente alle verifiche effettuate sulle condotte forzate, condotte di adduzione in pressione, canali a pelo libero, organi di chiusura.

2) I rapporti di prova devono essere sottoscritti da una tecnica abilitata o un tecnico abilitato e devono contenere indicazioni sulle verifiche effettuate, sui metodi adottati, sui risultati e sui provvedimenti da adottare con relativa tempistica.

3) I rapporti di prova devono essere allegati al registro ai sensi dell’Art. 8.

4) In caso di controlli l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche può, per impianti idroelettrici con una potenza nominale media annua maggiore od uguale a 3000 kW, pretendere la presentazione dei rapporti di prova.

Art. 10 – Denominazione di funzioni

1) Ove la presente disposizione impieghi la forma maschile per la denominazione di funzioni, nel caso in cui tale funzione sia ricoperta da una donna, è da impiegare la forma femminile della relativa funzione.

2) Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente disposizione, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.

Art. 11 – Caso di non osservanza

1) In caso di mancata osservanza delle disposizioni sulla sicurezza l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche adotta i seguenti provvedimenti che vengono inseriti nel registro sugli incidenti rilevanti per la sicurezza:

a) per impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 220 kW a seguito della prima infrazione riscontrata viene comminata una corrispondente sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo art. 33, comma 10 della legge provinciale 26.01.2015, n. 2, con intimazione ad adempiere agli obblighi entro 6 mesi. Qualora non venga ottemperato a tale prescrizione si procede con la prescrizione del divieto di utilizzo.

b) per impianti von una potenza annuale media annua superiore o uguale a 220 kW ed inferiore a 3000 kW a seguito della prima infrazione riscontrata si procede con la prescrizione del divieto di utilizzo cosi come all’emissione della corrispondente sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo art. 33, comma 10 della legge provinciale 26.01.2015, n. 2.

c) per impianti von una potenza annuale media annua superiore o uguale a 3000 kW a seguito della prima infrazione riscontrata si procede con la prescrizione del divieto di utilizzo cosi come all’emissione della corrispondente sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 57/bis, comma 2, lettera c, num. 4 della legge provinciale 18.06.2002, n. 8.

 

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