(1) Il presente regolamento prevede ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento. Esso è emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(1) A fronte di ragioni di interesse pubblico e di particolare urgenza, che va in ogni caso debitamente motivata, il direttore/la direttrice dell’Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) può autorizzare le stazioni appaltanti a gestire autonomamente le procedure di aggiudicazione anche nei casi in cui l’acquisizione di beni, servizi o lavori dovrebbe avvenire per il tramite dell’Agenzia stessa. A tal fine devono tuttavia sussistere i seguenti presupposti:
(2) In ogni caso l’ente che ottiene un’autorizzazione in deroga ai sensi del comma 1, deve:
(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.