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j) Accordo 13 dicembre 2019, n. 01)
Modifiche ed integrazioni al vigente Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2019, n. 52.

Art. 1

Dopo l’articolo 9/bis è aggiunto il seguente articolo 9/ter:

“Articolo 9/ter (Medicina di gruppo)

1. Con riferimento al comma 1 lettera b)

dell’articolo 9 vengono introdotte, all’interno delle AFT e su base volontaria, le associazioni professionali costituiti da soli medici definite medicina di gruppo. Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni, i medici di medicina generale possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  1. l'associazione è libera, volontaria e paritaria;
  2. l'accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso il Comprensorio e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla medicina di gruppo sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione nei modi più idonei anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti;
  3. del gruppo possono far parte oltre ai medici che svolgono in modo esclusivo l’attività di medico di medicina generale anche i medici che svolgono altre attività compatibili con il rapporto convenzionale di medico di medicina generale, nonché i medici che svolgono attività libero professionale fino a 5 ore settimanali.
  4. la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici, collocati nello stesso edificio, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti nella sede principale della medicina di gruppo;
  5. del gruppo fanno parte non meno di due e non più di otto medici di medicina generale;
  6. ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
  7. ciascun partecipante al gruppo svolge la propria attività ambulatoriale anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico, pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario, della libera scelta da parte dell'assistito e rispettando la normativa sulla riservatezza dei dati. I pazienti iscritti presso i medici facenti parte del gruppo possono rivolgersi per i propri bisogni assistenziali a qualsiasi medico del gruppo;
  8. la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana, ove il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulanti, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana, fermo restando le disposizioni sugli obblighi di copertura oraria ed apertura degli studi medici previsti dall’ACN e dall’AIP e quelli derivanti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 126 del 6 febbraio 2018 riguardante l’attivazione delle AFT;
  9. in ogni caso deve essere assicurata la presenza nello studio per almeno quattro ore al giorno nel caso di due medici, sei ore nel caso di tre medici e otto ore nel caso di quattro o più medici. La presenza dei medici in studio così come le ore di apertura dello stesso, devono essere distribuite equamente tra la fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e la fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 20.00. Inoltre, per due volte la settimana la medicina di gruppo garantisce la chiusura non prima delle ore 19.00;
  10. a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
  11. non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo, senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un’altra scelta nello stesso ambito territoriale;
  12. la suddivisione delle spese di gestione dello studio medico principale e degli eventuali studi periferici viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.

2. Ai fini del riconoscimento economico, i medici facenti parte del gruppo devono trasmettere al Comprensorio Sanitario di riferimento ed al referente AFT un documento, da essi firmato, recante le modalità di svolgimento dell’associazionismo medico e la garanzia dei requisiti minimi previsti dal comma 1. Il documento va trasmesso entro 15 giorni dalla data di attivazione della medicina di gruppo.

3. I compensi relativi alla medicina di gruppo sono corrisposti nella misura di cui all’articolo 11, lettera B, comma 12.”

Art. 2

Dopo l’articolo 9/ter è aggiunto il seguente articolo 9/quater:

“Articolo 9/quater  (Medicina in rete)

1. Oltre alla medicina di gruppo è prevista la medicina in rete, alla quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9/ter, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), j), k) e l).

2. La medicina in rete si caratterizza per:

  1. la distribuzione territoriale degli studi dei medici di medicina generale, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale dell’ambito territoriale;
  2. la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compatibili;
  3. il collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici tali da consentire l’accesso ai dati relativi agli assistiti dei componenti dell’associazione;
  4. il numero dei medici associati, che non può essere superiore a quattro; in particolari casi l’Azienda sanitaria, sentito il Comitato Aziendale, può derogare a tale numero;
  5. l’obbligo per i medici facenti parte della rete di esercitare la propria attività, incluse le prestazioni differibili, anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della rete;

3. I compensi relativi alla medicina in rete sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all’articolo 11, lettera B, comma 13.”

Art. 3

Il comma 9 dell’articolo 6 del vigente Accordo Integrativo Provinciale è sostituito dal seguente comma 9:

“9. I medici possono autolimitare il proprio massimale con numero di scelte non inferiore a 1.300 (milletrecento).”

Art. 4

Dopo il comma 6 dell’articolo 7 dell’Accordo integrativo Provinciale viene aggiunto il seguente comma 7:

“7. Al medico con incarico a tempo determinato di cui al comma 4 vengono corrisposte oltre alla quota capitaria di cui all’articolo 59 lettera A, comma 1, anche le quote variabili e le indennità previste degli accordi collettivi vigenti ACN e AIP ove il medico possegga i requisiti e partecipi alle attività previste.”

Art. 5

Dopo l’articolo 11, lettera B, comma 11 viene aggiunto il seguente comma 12:

“12. Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell’art. 9/ter è riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di Euro 7,26 (sette//26). Il pagamento della quota avverrà a cadenza mensile a partire dal mese successivo alla data di attivazione della medicina di gruppo indicata nel documento trasmesso al Comprensorio Sanitario, se la trasmissione del documento è avvenuta entro il 15 del mese precedente.

13. Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di rete ai sensi dell’articolo 9/quater è riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di Euro 4,87 (quattro//87). Il pagamento della quota avverrà a cadenza mensile a partire dal mese successivo dalla data di attivazione della medicina di rete indicata nel documento trasmesso al Comprensorio Sanitario, se la trasmissione avviene entro il 15 del mese precedente.

14. I compensi per la medicina di rete e la

medicina di gruppo non sono cumulabili.”

Art. 6

Dopo l’articolo 20 è inserita la seguente Norma Transitoria n. 1:

“Norma transitoria n. 1

L’aumento del numero di scelte di cui all’articolo 6, comma 9, è applicabile dall’1 luglio 2019. I medici che in quella data hanno già autolimitato il proprio massimale ad un numero di scelte inferiore a 1.300 pazienti hanno la possibilità di presentare presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige una richiesta motivata di proroga, per mantenere tale limite fino al primo gennaio 2020. Il Comitato aziendale, per motivi di difficoltà a potere garantire l’assistenza medica ai pazienti, avrà facoltà di dare una valutazione negativa a tale proroga.”

 

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