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Delibera 16 luglio 2019, n. 597
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per allacciamenti alla rete elettrica (modificata con delibera n. 149 del 08.03.2022 e delibera n. 1146 del 19.12.2023)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per allacciamenti alla rete elettrica

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, la concessione di contributi per

a) nuovi allacciamenti di malghe e rifugi, qualora non sia possibile una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica e rispettosa dell’ambiente;

b) nuovi allacciamenti, sostituzione o potenziamento di impianti di distribuzione di energia elettrica nelle zone rurali;

c) interramento di linee aeree a media e bassa tensione nei Parchi naturali, nel Parco Nazionale dello Stelvio e nei siti Rete Natura 2000;

d) ripristino di allacciamenti alla rete elettrica in seguito a calamità naturali.

Articolo 2
Definizioni

1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) malga: pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all’alpeggio, sono definiti alpeggio nel manuale dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole; l’alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all’anno;

b) rifugio: edifici inseriti nell’elenco dei rifugi tenuto dall’Area funzionale provinciale Turismo;

c) impianti di distribuzione nelle zone rurali: impianti che servono alla distribuzione dell’energia elettrica a favore di edifici rurali, prime abitazioni ed edifici aziendali, abitati ovvero gestiti tutto l’anno, siti nel territorio di Comuni o frazioni con una densità di popolazione inferiore ai 300 abitanti per km² e con meno di 5.000 abitanti;

d) nuovi allacciamenti: allacciamenti elettrici di malghe, rifugi, edifici rurali, prime abitazioni ed edifici aziendali non ancora allacciati alla rete elettrica.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese distributrici di energia elettrica che realizzano in provincia di Bolzano gli interventi di cui all’articolo 1.

Articolo 4
Requisiti generali

1. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti interventi incentivabili con costi stimati di allacciamento per utente inferiori a 1.638,00 euro (IVA esclusa), ovvero comunque inferiori al costo di allacciamento permanente standard per utente stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. Fatta eccezione per gli interventi di ripristino di allacciamenti elettrici a seguito di calamità naturali, le domande di contributo devono essere presentate prima dell’avvio dei lavori.

3. Non sono ammessi contributi per linee e impianti che servono esclusivamente a trasportare energia elettrica prodotta dai propri impianti.

4. I trasformatori indicati nel progetto e per i quali è stato chiesto il contributo devono rispettare i requisiti di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (c.d. direttiva “Ecodesign”) e al regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione del 21 maggio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, e successive modifiche.

5. Possono essere concessi contributi per impianti a media tensione solo previa presentazione della domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del relativo impianto elettrico all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima.

Articolo 5
Costi ammissibili e costi non ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per lavori e materiali che sono elencati nel vigente Listino prezzi delle Ripartizioni provinciali Foreste, Agricoltura e Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, per gli importi massimi ivi indicati;

b) i costi per incarichi di progettazione, per studi di fattibilità e per incarichi di direzione lavori, sono ammessi fino al cinque per cento dei costi ammissibili al netto dell’IVA.

2. Non sono ammissibili i costi relativi a espropri, servitù, oneri di urbanizzazione, acquisto di terreni, indennizzi o altri oneri finanziari e spese amministrative.

Articolo 6
Entità dei contributi

1. I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali dei costi ammessi:

a) nuovi allacciamenti di malghe e rifugi: 40 per cento;

b) ripristino di allacciamenti alla rete elettrica in seguito a calamità naturali: 50 per cento;

c) nuovi allacciamenti, sostituzione o potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali: 25 per cento;

d) interramento di linee aeree a media e bassa tensione nei Parchi naturali, nel Parco Nazionale dello Stelvio e nei siti Rete Natura 2000: 50 per cento.

Articolo 7
Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale fino ad un massimo dell’80 per cento del contributo complessivo.

Articolo 8
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo telematico predisposto dall’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima e, ad eccezione delle domande per gli interventi di ripristino di allacciamenti elettrici a seguito di calamità naturali, inviate prima dell’avvio dei lavori, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al seguente indirizzo PEC: energie.energia@pec.prov.bz.it.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di avvio dei lavori.

3. Nella domanda va indicato il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente; inoltre il richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

4. Alla domanda va allegata una relazione tecnica contenente quanto segue:

a) descrizione dell’intervento, con indicazione delle tipologie di conduttori e delle relative lunghezze, delle cabine e dei trasformatori;

b) corografia in scala 1:25.000 ed estratto di mappa catastale con indicazione dell’impianto;

c) preventivo dei costi per lavori e materiali, determinati conformemente al vigente listino prezzi delle Ripartizioni provinciali Foreste, Agricoltura e Agenzia provinciale per l’ambiente, nel frattempo denominata Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.

5. Se gli interventi richiedono tempi pluriennali di realizzazione, il richiedente deve allegare un cronoprogramma con l’indicazione delle rispettive spese annuali.

6. Le domande incomplete devono essere integrate entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio. In caso contrario esse verranno rigettate e archiviate.

7. Le domande relative a variazioni che comportano spese aggiuntive e si riferiscono a domande di contributo già inoltrate vanno presentate all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, prima dell’avvio dei lavori e prima della concessione del contributo riferito alla domanda originaria; la domanda deve essere corredata di marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9
Approvazione dei contributi

1. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima approva la concessione dei contributi relativi alle domande presentate, con riferimento alle spese indicate nel preventivo e nel cronoprogramma. Le domande devono essere complete e sono approvate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della disponibilità di bilancio.

Articolo 10
Liquidazione dei contributi

1. Le domande di liquidazione dei contributi, compilate utilizzando l’apposita modulistica telematica predisposta dall’Ufficio Energia e tutela del clima e corredate della documentazione richiesta, devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, alla seguente casella di posta elettronica certificata: energie.energia@pec.prov.bz.it.

2. Le spese devono essere rendicontate dai beneficiari entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine, senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile ai beneficiari, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

3. In caso di lavori la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, i beneficiari devono rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2.

4. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le fatture originali in formato XML e la relativa conversione in PDF tramite il “Sistema di Interscambio” (Sdl) (contenente tutti gli elementi della fattura, compresi gli identificativi di trasmissione). Nei casi in cui non sia obbligatoria l’emissione di una fattura elettronica, vanno allegate le fatture originali in formato digitale. Le fatture devono riportare una descrizione dettagliata dei costi; in alternativa è necessario allegare alla domanda di liquidazione le distinte riportanti la descrizione dettagliata dei costi relativi alle fatture inoltrate. Inoltre, le fatture devono riportare il codice di progetto CUP.

5. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le quietanze di pagamento delle fatture. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale o tramite altre forme di pagamento tracciabili che attestino che la transazione sia stata eseguita.

6. Ai fini della liquidazione, la data delle fatture deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione degli interventi di ripristino di allacciamenti alla rete elettrica in caso di calamità naturali. La data delle fatture per la progettazione, per la richiesta di permessi, per la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo e per la realizzazione di studi di fattibilità può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, in quanto si tratta di attività propedeutiche necessarie prima della presentazione della domanda di contributo.

7. Le fatture devono essere intestate ai beneficiari.

8. I contributi possono essere liquidati solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica, necessari alla realizzazione dell’intervento.

9. I contributi vengono liquidati in un’unica soluzione. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste, il contributo viene ridotto in proporzione.

10. In caso di domande incomplete che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione il contributo concesso non può essere liquidato e pertanto deve essere revocato. Il termine suddetto può essere prorogato, su istanza e per giustificati motivi, al massimo di ulteriori 30 giorni.

Articolo 11
Variazioni in fase di liquidazione

1. In fase di liquidazione sono ammesse variazioni non sostanziali tra le diverse voci di costo ammesse ovvero modifiche non sostanziali di progetto.

Articolo 12
Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono obbligati a:

a) comunicare entro 60 giorni ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione del contributo o determinarne la revoca, anche parziale;

b) mettere a disposizione dell’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione o la liquidazione dei contributi, e garantire l’accesso agli impianti e alle costruzioni oggetto di contributo;

c) conservare i documenti originali per dieci anni a partire dall’anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

Articolo 13
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate; a ciò si aggiungono i casi che l’Ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione delle domande da controllare avviene secondo il principio di casualità da una lista dei contributi liquidati nel periodo di riferimento.

3. Nei controlli si verificano i seguenti elementi:

a) la veridicità delle autocertificazioni;

b) il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, mediante collaudi volti ad accertare l’esecuzione a regola d’arte e la funzionalità dell’intervento.

Articolo 14
Revoca dei contributi

1. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione o la presentazione di false dichiarazioni, il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima dispone la revoca del contributo, che il beneficiario dovrà restituire maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

2. L’impossibilità di effettuare i dovuti controlli a campione per fatti riconducibili al beneficiario comporta la revoca del contributo concesso, che il beneficiario dovrà restituire, se è il caso, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

 

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