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Delibera 17 dicembre 2019, n. 1133
Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell'anno 2019

Si premette quanto segue:

1. Ai sensi dell’articolo 40-bis della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n.13, e della deliberazione della Giunta provinciale del 26.07.2016 n. 835, il calcolo della situazione economica nel settore dell’edilizia abitativa agevolata avviene, per le domande presentate dal 01.01.2017, in base al rilevamento unificato di reddito e patrimonio - DURP.

Nel settore dell’edilizia sociale l’applicazione della DURP non è ancora entrata in vigore.

2. Ai sensi dell'articolo 58, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la Giunta provinciale ha provveduto con deliberazione del 28.12.2018, n. 1444, ad adeguare i limiti di reddito e le relative quote di detrazione per l’ammissione alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata e sociale. L’adeguamento è stato disposto considerando la variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) da settembre 2017 a settembre 2018 ed era relativo ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2018.

3. Nel periodo tra settembre 2018 e settembre 2019, l’aumento del costo della vita rilevato dall’ASTAT per il comune di Bolzano è del 1,0 per cento.

4. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per i redditi percepiti nel corso dell’anno 2019 occorre procedere all'adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione per il settore dell’edilizia sociale.
I nuovi limiti di reddito e le quote di detrazione si applicano alle domande relative all’edilizia sociale che vengono presentate dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021.

5. È necessario procedere all’adeguamento del limite di reddito previsto dall'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, relativo all'assegnazione di abitazioni in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale.
Con deliberazione della Giunta provinciale del 28.12.2018, n. 1444, tale limite di reddito è stato aumentato a 17.600,00 euro.

6. Le quote di detrazione, al cui adeguamento è necessario procedere, sono le quote indicate all'articolo 58, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, relative al coniuge ed ai figli a carico. Pure con deliberazione della Giunta provinciale del 28.12.2018, n. 1444, le quote di detrazione sono state aumentate risp. confermate come segue:

Euro 13.000,00 per il coniuge;

Euro 4.800,00 per il primo figlio a carico;

Euro 5.300,00 per il secondo figlio a carico;

Euro 6.300,00 per il terzo e per ogni ulteriore figlio a carico e

Euro 8.900,00 per il primo figlio a carico di nuclei monoparentali.

7. Inoltre, per l’assegnazione di alloggi in affitto devono essere adeguati gli importi per l’aggiudicazione di punti per le condizioni economiche previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, 2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

8. Ai fini dell’assegnazione di alloggi a particolari categorie sociali di cui all’articolo 22 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n.13, della verifica del superamento della terza fascia di reddito di cui all’articolo 110, comma 1, lettera f della medesima legge, dell’assegnazione e locazione degli alloggi destinati al “ceto medio” di cui all’articolo 90 della medesima legge, nonché ai fini della determinazione del canone di locazione di alloggi sociali ai sensi dell’articolo 10 del decreto del presidente della giunta provinciale del 15 settembre 1999, n. 51 occorre procedere anche all'adeguamento dei limiti di reddito delle fasce di reddito previste dall’articolo 58.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale del 28.12.2018, n. 1444, le sopra citate fasce di reddito sono state aumentate come segue:

a) prima fascia di reddito Euro 23.500,00;

b) seconda fascia di reddito Euro 31.900,00;

c) terza fascia di reddito Euro 38.100,00;

d) quarta fascia di reddito Euro 45.700,00;

e) quinta fascia di reddito Euro 58.800,00.;

10. Inoltre, per l’assegnazione di alloggi destinati al ceto medio devono essere adeguate le singole fasce per l’aggiudicazione dei relativi punti per le condizioni economiche.

11. Deve essere altresì adeguata la quota esente per il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, 1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Con deliberazione della Giunta provinciale del 28.12.2018, n. 1444, tale quota esente è stata aumentata a 876.700,00 euro.

12. In occasione della determinazione dei singoli limiti di reddito e delle quote di detrazione gli importi sono arrotondati per eccesso o per difetto al centinaio di euro superiore o inferiore.

Ciò premesso ed ai sensi delle disposizioni del-l'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,

la GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

d e l i b e r a:

1. Il limite di reddito per l'assegnazione di abitazioni in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aumentato a 17.800,00 Euro.

2. Le quote di detrazione di cui all'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono elevate rispettivamente confermate per il settore dell’edilizia sociale nel modo seguente:

a) La quota di detrazione per il coniuge di Euro 13.000,00 è elevata a Euro 13.100,00;

b) La quota di detrazione per il primo figlio a carico è confermata a Euro 4.800,00;

c) La quota di detrazione per il secondo figlio a carico è confermata a di Euro 5.300,00;

d) La quota di detrazione per il terzo ed ogni ulteriore figlio a carico di Euro 6.300,00 è elevata a Euro 6.400,00;

e) La quota di detrazione per il primo figlio a carico di nuclei monoparentali di Euro 8.900,00 è elevata a Euro 9.000,00.

3. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti che presentano domanda per l'assegnazione di un’abitazione in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale, alle fasce di reddito di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, 2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è attribuito il seguente punteggio:

a) Punti 10 per un reddito fino a Euro 7.300,00;

b) Punti 9 per un reddito da Euro 7.300,01 a Euro 8.500,00;

c) Punti 8 per un reddito da Euro 8.500,01 a Euro 9.700,00;

d) Punti 7 per un reddito da Euro 9.700,01 a Euro 10.800,00;

e) Punti 6 per un reddito da Euro 10.800,01 a Euro 11.800,00;

f) Punti 5 per un reddito da Euro 11.800,01 a Euro 13.200,00;

g) Punti 4 per un reddito da Euro 13.200,01 a Euro 14.300,00;

h) Punti 3 per un reddito da Euro 14.300,01 a Euro 15.400,00;

i) Punti 2 per un reddito da Euro 15.400,01 a Euro 16.600,00;

l) Punto 1 per un reddito da Euro 16.600,01 a Euro 17.800,00.

4. Ai fini dell’edilizia sociale, i limiti di reddito di cui all'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per l’ammissione alle agevolazioni edili-zie per la costruzione, l’acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono fissati nel modo seguente:

a) Prima fascia di reddito Euro 23.700,00;

b) Seconda fascia di reddito Euro 32.200,00;

c) Terza fascia di reddito Euro 38.500,00;

d) Quarta fascia di reddito Euro 46.200,00;

e) Quinta fascia di reddito Euro 59.400,00.

5. Ai fini dell’edilizia sociale alle fasce di reddito di cui sopra è attribuito il seguente punteggio:

a) Punti 10 per un reddito fino a Euro 23.700,00;

b) Punti 9 per un reddito da Euro 23.700,01 a Euro 26.500,00;

c) Punti 8 per un reddito da Euro 26.500,01 a Euro 29.400,00;

d) Punti 7 per un reddito da Euro 29.400,01 a Euro 32.200,00;

e) Punti 6 per un reddito da Euro 32.200,01 a Euro 35.300,00;

f) Punti 5 per un reddito da Euro 35.300,01 a Euro 38.500,00;

g) Punti 4 per un reddito da Euro 38.500,01 a Euro 42.200,00;

h) Punti 3 per un reddito da Euro 42.200,01 a Euro 46.200,00;

i) Punti 2 per un reddito da Euro 46.200,01 a Euro 52.700,00;

l) Punto 1 per un reddito da Euro 52.700,01 a Euro 59.400,00.

6. Gli importi di cui sopra si applicano ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2019.

7. La quota esente per il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, 1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, da 876.700,00 euro è aumentata a 885.500,00 euro. Tale quota esente è applicata per le domande del settore dell’edilizia abitativa agevolata presentate dal 01.07.2020 al 30.06.2021 e per le domande del settore dell’edilizia sociale presentate dal 01.05.2020 al 30.04.2021.

8. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 73, comma 1, della legge provinciale del 17 agosto 1997, n. 13.

 

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