(1) La Giunta provinciale può promuovere progetti volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata.
(1-bis) La Giunta provinciale può approvare sperimentazioni scolastiche, le cui regolamentazioni si discostano dalle disposizioni vigenti in materia di ordinamento scolastico. 34)
(2) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico, per i progetti e le sperimentazioni di cui ai commi 1 e 1-bis è richiesta l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 35)
(3) È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni e dalle alunne nell'ambito delle iniziative e delle sperimentazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. 36)