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c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 9 (Reti di scuole)   delibera sentenza

(1) Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di proprie finalità istituzionali condivise sulla base di progetti concordati.

(2) L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, di amministrazione e contabilità nonché di acquisto di beni e servizi, come pure prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le istituzioni scolastiche con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva.

(3) L'accordo è approvato dal consiglio di circolo o di istituto e, se prevede attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti delle scuole interessate per la parte di propria competenza.

(4) Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto di cui all'articolo 15 possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze e competenze specifiche.

(5) L'accordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni.

(6) Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università, con istituzioni, enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

(7)  Le istituzioni scolastiche possono, altresì, aderire ad accordi e convenzioni per partecipare a progetti formativi a livello locale, nazionale ed internazionale.

(8)  Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col proprio piano  triennale  dell'offerta formativa.12) 

massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative
12)
Nell'art. 9, comma 8, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
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ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)   
ActionActionArt. 2 (Autonomia delle istituzioni scolastiche)      
ActionActionArt. 3 (Dimensioni delle istituzioni scolastiche)         
ActionActionArt. 4 (Piano triennale dell’offerta formativa)  
ActionActionArt. 5 (Definizione dei curricoli)  
ActionActionArt. 6 (Autonomia didattica)             
ActionActionArt. 7 (Autonomia organizzativa)   
ActionActionArt. 8 (Autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione)   
ActionActionArt. 9 (Reti di scuole)  
ActionActionArt. 10 (Ampliamento dell'offerta formativa)   
ActionActionArt. 11 (Autonomia amministrativa)         
ActionActionArt. 12 (Autonomia finanziaria)         
ActionActionArt. 12-bis (Assunzione di servizi delle scuole)
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