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c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 13 (Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica)     delibera sentenza

(1) Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale. La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza 1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica sia attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 2.19) 

(2) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni.

(3) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.

(4)  Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano  triennale  dell'offerta formativa20) , alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.

(5) In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale.

(6) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni.

(7) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assume le funzioni amministrativo-contabili della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa in tale materia.

(8) È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dell'utilizzo di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della provincia al competente assessore provinciale al patrimonio e per gli altri immobili all'ente proprietario, che decide in via definitiva. Per gli immobili di proprietà della Provincia l'assessore provinciale al patrimonio decide in via definitiva, sentiti le assessore o gli assessori competenti.

(9) 21) 

(10) 21) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo del rappresentante legale dell'istituto
19)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 37 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
20)
Nell'art. 13, comma 4, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
21)
I commi 9 e 10 sono stati aggiunti dall'art. 38 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente abrogati dall'art, 13, comma 1, lettera d), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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