1. In aggiunta ai casi di esclusione previsti ai precedenti capi, sono esclusi i seguenti soggetti:
a) le associazioni con meno di 20 soci;
b) le associazioni professionali e le associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi dei soci, nonché i circoli privati;
c) le associazioni con attività specificamente culturali, pedagogiche, sportive, sociali o terapeutiche e del servizio giovani;
d) le associazioni con prevalente attività orientata all’esclusiva offerta di corsi o servizi;
e) le associazioni con prevalente attività orientata all’organizzazione di feste, eventi mondani, visite, gite, concerti o eventi simili e, in ogni caso, le associazioni con prevalente attività orientata all’esclusivo consumo di beni e servizi.