1. Al procedimento relativo alla concessione e erogazione di sovvenzioni e contributi per l’incentivazione delle attività del tempo libero ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22, si applicano le disposizioni di cui ai capi I, II, III, IV, V e VI, in quanto compatibili con la predetta legge, e le seguenti disposizioni e in quanto applicabili per analogia.
2. Per l’incentivazione delle attività del tempo libero non trovano applicazione gli articoli 22, 24, 33, 35, 43, 45, 54 e 68 dei presenti criteri.
3. Per le sovvenzioni per l’attività ordinaria nel settore del tempo libero l’importo per il quale ogni beneficiario dovrà presentare il rendiconto è limitato all’ammontare della sovvenzione concessa.