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c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 13-bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche)   delibera sentenza

(1)  La valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi e all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa nonché al profilo professionale dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale, che viene effettuata un’unica volta nell’arco dell’incarico dirigenziale.

(2)  Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti:

  1. competenze gestionali ed organizzative;
  2. competenze nell’ambito della gestione e dello sviluppo del personale;
  3. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne;
  4. promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e territoriale;
  5. processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna.

(3)  L’intendente scolastica o l’intendente scolastico competente provvede alla valutazione del servizio sulla base di una proposta di valutazione elaborata da un’ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico ovvero da un team di valutazione. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  1. la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per le scuole delle località ladine il team di valutazione è composto da un’ispettrice scolastica o un ispettore scolastico e da una o un dirigente dell’Intendenza scolastica ladina;
  2. la valutazione del servizio annuale è una valutazione in itinere; la proposta di valutazione viene elaborata da un’ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico;
  3. la valutazione del servizio globale viene effettuata una volta nell’arco dell’incarico dirigenziale e concerne tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o da due ispettori scolastici.  22)

[(4)  Su richiesta della dirigente scolastica o del dirigente scolastico l’intendente scolastica o l’intendente scolastico competente può approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale.] 23)

(5)  Le singole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle loro diverse realtà, gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio.

(6)  Con contratto collettivo provinciale vengono definiti l’ammontare del fondo per l’assegnazione della retribuzione di risultato e i criteri di assegnazione. 24) 25)

massimeCorte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza
22)
La Corte Costituzionale con sentenza del  8 maggio 2018, n. 122 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 nella parte in cui esclude il carattere sempre collegiale della valutazione del personale dirigente scolastico.
23)
La Corte Costituzionale con sentenza del  8 maggio 2018, n. 122 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 4 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.
24)
L'art. 13-bis è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
25)
Vedi anche l'art. 7, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
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