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Delibera 10 gennaio 2023, n. 26
Criteri per l’agevolazione delle abitazioni rurali (modificata con delibera n. 34 del 02.02.2024)

Allegato

Criteri per agevolare le abitazioni rurali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti per la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni rurali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

Articolo 2
Finalità

1. Gli aiuti previsti dai presenti criteri sono concessi per la finalità di creare uno spazio abitativo adeguato alle esigenze della famiglia contadina quale presupposto per la gestione dell’azienda agricola. Si vuole inoltre garantire la permanenza della famiglia contadina presso il maso e prevenire l’abbandono delle zone rurali.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:

a) “nucleo familiare di base”, i componenti del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 7/ter, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche;

b) “interventi di ristrutturazione”, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, di adattamento architettonico di volume esistente da almeno 25 anni. L’ampliamento massimo ammesso del volume riferito all’iniziativa agevolata non puó essere superiore al 20 per cento. La demolizione e conseguente ricostruzione non è considerata ristrutturazione;

c) “aziende ad indirizzo produttivo misto”, imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria agricola e che possiedono contemporaneamente uno dei presupposti oggettivi minimi di cui all’articolo 5, comma 1;

d) “colture specializzate“, coltivazione professionale in pieno campo di colture agrarie che fanno parte della categoria delle colture arative (AA). Si applicano le definizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole;

e) „punti di svantaggio“, la misura degli svantaggi naturali che caratterizzano un’im-presa agricola disciplinati ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22;

f) “DURP”, “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, e “VSE”, valore della situazione economica del nucleo familiare di base: definizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche;

g) “limite di volume d’affari minimo ai fini della contabilità IVA”, il volume d’affari minimo previsto ai fini dell’obbligo alla tenuta della contabilità IVA. Si tiene conto esclusivamente della vendita di prodotti agricoli;

h) “prima casa”, abitazioni per il fabbisogno abitativo primario del/della richiedente e la sua famiglia, dove si trova anche la residenza anagrafica principale.

i) “avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento per l’intervento. Non sono considerati, in ogni caso, avvio dei lavori l'acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità.

2. In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, per le prestazioni previste nei presenti criteri si applica il 1° livello di valutazione.

3. In deroga a quanto previsto dalle norme di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, valgono le seguenti regole:

a) nel caso in cui il richiedente abbia appena assunto l’azienda agricola o non sia in possesso dei presupposti oggettivi minimi di cui all’articolo 7, comma 1, al momento della stesura della DURP e nella DURP non risulti ancora un rispettivo reddito, la DURP viene aggiornata, facendo riferimento alla base annua e tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda;

b) non si tiene conto del patrimonio immobiliare per il calcolo del VSE;

c) del patrimonio ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si tiene conto, se oltrepassa 150.000 euro quando il richiedente è una persona singola e 250.000 euro quando è una comunione familiare.

d) l’articolo 17 del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si applica esclusivamente in presenza di situazioni eccezionali con valenza pluriennale.

Articolo 4
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli/le imprenditrici agricole che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, coltivano direttamente l’azienda in qualità di proprietario o affittuario e che sono iscritti nell’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.

2. L’azienda del richiedente/della richiedente deve appartenere ad una delle seguenti quattro categorie:

a) aziende frutti-viticole nonché di aziende che coltivano colture specializzate,

b) aziende zootecniche aventi fino a 39 punti di svantaggio,

c) aziende zootecniche con 40 e più punti di svantaggio,

d) aziende a indirizzo produttivo misto.

Articolo 5
Iniziative ammesse

1. Sono ammessi all’aiuto la costruzione e la ristrutturazione della prima casa agricola per i richiedenti ed il loro nucleo familiare di base, qualora non si tratti di immobili, che dopo la fine dei lavori vengono classificati come appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Articolo 6
Esclusione dall’agevolazione e condizioni

1. Non possono beneficiare dell’aiuto:

a) i/le richiedenti con un valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base superiore a 4° livello di contributo di cui all’articolo 9, comma 2,

b) i/le richiedenti che mantengono da 5 a 10 UBA o che coltivano da 1 a 2 ettari di superficie frutti-viticola, se con l’attività agricola non viene generato il volume d’affari minimo richiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA. L’esclusione non si applica se il VSE del nucleo familiare di base non oltrepassa il 1° livello di contributo nonché se l’azienda dimostra di avere almeno 40 punti di svantaggio e contemporaneamente il VSE del nucleo familiare di base non oltrepassa il 2° livello di contributo,

c) il i/le richiedenti che esercitano in aggiunta all’attività agricola o quella connessa all’attività agricola un’attività economica autonoma o libero professionale, se con l’attività agricola non viene generato il volume d’affari minimo richiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA;

d) i/le richiedenti in possesso dei presupposti di ammissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), se non viene raggiunto il volume d’affari minimo richiesto per la contabilità obbligatoria dell’IVA;

e) l’affittuario/l’affittuaria richiedente, se l’oggetto dell’agevolazione oppure i requisiti minimi di cui all’articolo 7, comma 1, siano oggetto di un contratto d’affitto stipulato tra i componenti del nucleo familiare di base dei richiedenti o con persone entro il 2. grado di parentela con i componenti dello stesso nucleo familiare di base.

Articolo 7
Presupposti

1. I/le richiedenti devono dimostrare il possesso dei seguenti presupposti oggettivi minimi, per la verifica dei quali si tiene conto dei dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole:

a) tenere nella propria azienda cinque unità bovine adulte (UBA) o

b) coltivare un ettaro di frutti- o viticoltura o

c) coltivare due ettari di colture specializzate.

2. Nel caso di aziende zootecniche deve essere rispettato il carico bestiame massimo di cui all’allegata tabella 1. Il calcolo del carico bestiame medio avviene secondo quanto previsto dal Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, versione vigente. Sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con massimo tre UBA.

3. Ai fini dell’ammissione all’agevolazione per l’edilizia abitativa è presa in considerazione l’esistente proprietà abitativa del richiedente e del suo nucleo familiare di base, applicando riduzioni con riferimento alle dimensioni, allo stato di conservazione. Non si tiene conto di: abitazioni dichiarate ufficialmente inagibili, abitazioni che da almeno un anno prima della presentazione della domanda d’aiuto sono adibite ad attività agrituristiche e abitazioni occupate e gravate da un diritto di abitazione o di usufrutto registrato al tavolare. Con riguardo alla vetustà nonché allo stato di conservazione di manutenzione si applicano i coefficienti correttivi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51.

4. L’agevolazione è concessa, se la relativa impresa agricola per l’abitazione rurale negli ultimi 20 anni non ha esaurito la misura massima delle spese ammissibili, riferita ad una superficie abitabile netta pari a 110 metri quadrati. In casi di forza maggiore si può derogare in riguardo al limite dei 20 anni. La misura massima delle spese ammissibili, riferita a 20 anni, può essere esaurita, sommando le spese ammissibili riguardanti le domande presentate in questo periodo; in questi casi si provvede a rivalutare i contributi precedentemente concessi sulla base dei numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale per Bolzano.

5. Il periodo di 20 anni di cui al comma 4 può essere dimezzato se sussistono le seguenti condizioni:

a) l’iniziativa oggetto della domanda d’aiuto si trova presso la sede di un maso chiuso, che negli ultimi cinque anni ha subito un passaggio di proprietà,

b) i beneficiari dell’agevolazione sono giovani agricoltori/agricoltrici che presentano la domanda di contributo entro cinque anni dal primo insediamento ai sensi delle norme UE,

c) si tratta della prima domanda di agevolazione per un’abitazione rurale da parte dei beneficiari,

d) l’unità abitativa per la quale negli ultimi 20 anni è stata concessa un’agevolazione è gravata da un diritto reale di godimento iscritto al tavolare a favore del cedente/della cedente del maso,

e) l’unità abitativa di cui alla lettera d) è occupata realmente quale abitazione principale dall’intestatario/dalla intestataria del diritto reale che non possono essere proprietari/proprietarie o avere diritti reali di godimento in riferimento ad altre unità abitative,

f) i beneficiari non dispongono di altre superfici abitative adibita a scopi agrituristici o altre attività produttive.

Articolo 8
Spese ammissibili

1. La spesa minima ammissibile ammonta a 10.000,00 euro.

2. Le spese ammissibili sono determinate, per quanto ivi previste, in base all’elenco prezzi approvato annualmente dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. L’importo massima delle spese ammissibili risulta dal prodotto tra i m² di superficie netta abitabile fino ad un massimo di 110 m² e i costi legali per metro quadrato come stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, per il semestre in cui viene emesso l’atto di concessione dell’aiuto; l’effettiva superficie abitabile dell’oggetto agevolabile può essere superiore.

3. L’importo delle spese ammissibili di cui al comma 2 può essere aumentato:

a) fino al 30 per cento per le seguenti misure chiaramente definite e documentate nel progetto: lavori di demolizione, scavi in roccia, la costruzione di mura di sostegno necessarie dal punto di vista statico, di pali nonché di lavori esterni di consolidamento, sempreché direttamente collegati con l’iniziativa ammessa a finanziamento.

b) fino al 30 per cento per lavori di ristrutturazione di case d’abitazioni soggette a vincolo di tutela o degli insiemi. I maggiori costi devono essere indicati separatamente nel preventivo dettagliato e nella documentazione di rendiconto. Nel caso di un ampliamento di un edificio soggetto a vincolo tutela o degli insiemi la maggiorazione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle spese per misure edili nella cubatura esistente.

c) dal 5 al 30 per cento in dipendenza dei punti di svantaggio per la distanza e per l’accesso. Tale maggiorazione corrisponde a 5 punti percentuali per il raggiungimento di 5 punti di svantaggio ed aumenta di rispettivamente 1 punto percentuale per ogni punto di svantaggio aggiuntivo,

d) del due per cento in dipendenza dell’altitudine dell’opera agevolata per ogni 100 m di altitudine aggiuntiva a partire da un’altitudine di 1000 m sopra il livello del mare.

4. Le maggiorazioni di cui al comma 3 sono cumulabili e possono essere concesse anche in aggiunta all’importo massimo di cui al comma 2.

5. In caso di incendio, di danni causati da forza maggiore, esproprio ed alienazione di fabbricati rurali la somma tra contributo e proventi derivanti da assicurazioni, dall’esproprio ovvero dalla vendita non può superare le spese riconosciute. Nel caso in cui le spese riconosciute sulla base dell’elenco prezzi di cui al comma 2 siano superiori al massimale delle spese ammissibili ai sensi dello stesso comma, si applica un limite massimo cumulato pari a una volta e mezzo di tale importo massimo; si tiene conto dei rispettivi proventi riferiti ai cinque anni antecedenti la concessione del contributo.

Articolo 9
Tipologia e misura degli aiuti

1. L’agevolazione avviene mediante concessione di un contributo in conto capitale.

2. Per ogni categoria di beneficiari di cui all’articolo 4, comma 2, sono determinati quattro livelli di contributo in base al valore della situazione economica (VSE):

a) il 1° livello di contributo corrisponde a un VSE fino a 3,24;

b) il 2° livello di contributo corrisponde a un VSE pari a 3,25 fino a 4,46;

c) il 3° livello di contributo corrisponde a un VSE pari a 4,47 fino a 5,07;

d) il 4° livello di contributo corrisponde a un VSE pari a 5,08 fino a 5,48.

3. L’aggiornamento dei valori VSE di cui al comma 2 avviene secondo le norme sull’agevolazione del fabbisogno abitativo primario nell’ambito dell’edilizia agevolata della Provincia autonoma die Bolzano.

4. Per le singole categorie di beneficiari la percentuale di contributo sulle spese ammesse ammonta a:

a) per aziende frutti-viticole o con superfici coltivate a colture speciali dal 30 al 15 per cento;

b) per aziende zootecniche con fino a 39 punti di svantaggio dal 45 al 30per cento;

c) per aziende zootecniche von almeno 40 punti di svantaggio dal 50 al 35 per cento;

d) per aziende ad indirizzo produttivo misto:

1) percentuale di contributo di cui alla lettera a), se il reddito agricolo derivante dalla produzione vegetale da DURP è più del triplo di quello derivante dall’allevamento di bestiame;

2) percentuale di contributo di cui alla lettera b) o c), se il reddito agricolo derivante dall’allevamento di bestiame da DURP è superiore a quello derivante dalla produzione vegetale;

3) percentuale di contributo dal 40 al 25 per cento per tutte le altre aziende ad indirizzo produttivo misto.

5. Le percentuali di contributo di cui all’articolo 4 sono graduate in modo che per ogni incremento del VSE di un livello secondo il comma 2, la percentuale di contributo è diminuita di 5 punti percentuali.

6. Per gli interventi di ristrutturazione le percentuali di contributo di cui al comma 4 sono aumentate di rispettivamente 7 punti percentuali.

7. La percentuale di contributo sulle spese ammesse ammonta a 65 per cento per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- la tenuta da cinque a massimo 25 unità bovine adulte,

- il volume d’affare minimo richiesto per la contabilitá obbligatoria dell’IVA è raggiunto,

- la loro azienda impresa ha minimo 75 punti di svantaggio,

- almeno due persone sono a carico ai fini IRPEF,

- il VSE del nucleo familiare di base ammonta a massimo 1,5.

Articolo 10
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dei lavori ed essere sottoscritte dai richiedenti.

2. Le domande contengono le seguenti informazioni e dichiarazioni riguardo:

a) alle abitazioni vendute dal o espropriate al richiedente proprietario negli ultimi cinque anni,

b) ad altre agevolazioni eventualmente richieste ad altre pubbliche amministrazioni per l’oggetto in questione,

c) alla consegna della DURP per il richiedente ed il suo nucleo familiare di base,

d) alla tenuta del registro IVA,

e) alla data di assunzione dell’azienda.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) il progetto approvato dal comune assieme alla concessione edilizia o altro titolo ai sensi del regolamento edilizio ed eventuali adempimenti richiesti nonché la relazione tecnica,

b) calcolo della cubatura in caso di ampliamento del volume abitativo,

c) preventivo dettagliato; in alternativa per nuove costruzioni un preventivo di spesa sommario con costi forfettari a metro cubo di volume abitativo oppure a metro quadrato di superficie abitativa redatto da un/una professionista,

d) una dichiarazione in ordine al finanziamento dell’iniziativa per progetti con spesa ammissibile superiore a 150.000 euro,

e) il cronoprogramma dei lavori.

Articolo 11
Istruttoria delle domande

1. L‘Ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è stata inoltrata in modo corretto o richiede le integrazioni di cui al comma 2. Assieme alla conferma l’ufficio comunica anche il codice unico di progetto (CUP) richiesto per l’iniziativa presentata, che deve essere riportato su tutta la documentazione di spesa che sarà presentata per la rendicontazione di cui all’articolo 14.

2. Domande incomplete o domande per le quali non viene comprovata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 7, qualora pertinenti, devono venire perfezionate entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell’ufficio competente. Domande non perfezionate entro tale termine vengono archiviate d’ufficio.

3. Per l’inquadramento nei livelli di contributo sono considerati la DURP, il VSE e i punti di svantaggio al momento della presentazione della domanda di contributo.

4. Al momento della concessione del contributo deve essere verificato il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere dalla b) alla e), e soddisfatti tutti i presupposti di cui all’articolo 7.

Articolo 12
Approvazione

1. Le domande presentate e complete sono approvate e ammesse ad aiuto, tenendo conto della data di presentazione e del cronoprogramma presentato, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei capitoli di bilancio.

Articolo 13
Anticipi

1. In seguito alla dichiarazione di inizio lavori e sulla base del cronoprogramma, i beneficiari possono chiedere un anticipo, che può ammontare fino ad un massimo del 50 per cento dell’agevolazione approvata per il rispettivo anno.

Articolo 14
Rendicontazione e liquidazione

1. Le spese devono essere rendicontate dai beneficiari entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine, senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato. Una possibile proroga del termine deve essere richiesta dal beneficiario per iscritto prima della sua scadenza. Se per la realizzazione dei lavori è previsto un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo all’anno di riferimento delle singole attività previste nel cronoprogramma.

2. Per la liquidazione devono essere presentati congiuntamente alla rispettiva domanda la rendicontazione da parte di un libero professionista abilitato oppure le fatture debitamente quietanzate relative alle spese sostenute nell’anno di riferimento.

3. Per la liquidazione del saldo devono essere presentate in aggiunta alla documentazione di cui al comma 2 i seguenti documenti:

a) la segnalazione dell’agibilità o la comunicazione di fine lavori,

b) il progetto di variante di fine lavori, se necessario,

c) stipula di una polizza di assicurazione contro gli incendi che copra almeno il 150 per cento delle spese ammissibili, con la relativa quietanza di pagamento dell’ultimo premio,

d) lo stato finale.

4. La liquidazione del contributo avviene dopo la verifica della regolarità della documentazione presentata.

5. Al momento della liquidazione del contributo devono essere rispettati i presupposti di cui all’articolo 7 comma 1 e 2; per il calcolo del carico di bestiame si applica una tolleranza pari a 0,1 UBA/ha di superficie foraggera; i richiedenti al momento della liquidazione finale devono avere la residenza anagrafica nell’abitazione oggetto dell’agevolazione.

Articolo 15
Restituzione di anticipi, riduzioni e revoca

1.Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto o del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto è ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo interessata dalla decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali.

3. Se la spesa sostenuta è inferiore a quella ammessa, l’importo dell’agevolazione viene ridotto in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta.

4. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei presupposti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 16
Obblighi e sanzioni

1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di utilizzare, a partire dalla data della liquidazione finale, l’abitazione agevolata come abitazione principale per sé e per la sua famiglia per la durata di almeno dieci anni. Qualora durante i dieci anni l’impresa agricola venga trasferita, l’obbligo è considerato rispettato se l’abitazione agevolata è destinata all’uso abitativo dell’assuntore.

2. Per il periodo di tempo di cinque anni dalla liquidazione finale il titolare conduttore dell’impresa agricola alla quale appartiene l’abitazione rurale agevolata, è obbligato ad esercitare un’attività agricola minima di cui all’articolo 7, comma 1.

3. Se gli obblighi di cui al comma 1 e 2 non sono rispettati, viene revocata – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte del contributo che corrisponde alla durata residua del rispettivo periodo decennale o quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del periodo di cui ai commi 1 e 2. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione.

4. In caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 17
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, gli uffici provinciali competenti per la liquidazione delle agevolazioni della Ripartizione provinciale Agricoltura effettuano controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative incentivate la cui regolare realizzazione sia stata verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura sulla base di appositi accertamenti e dei relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché all’obbligo del mantenimento della destinazione d’uso.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 18
Clausola di salvaguardia

La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

Tabelle 1 zu Artikel 7 Absatz 2 / Tabella 1 di cui all’articolo 7, comma 2
Staffelung des durchschnittlichen Höchstviehbesatzes / scaglionamento del carico bestiame medio massimo

Gewichtete durchschnittliche Meereshöhe der Futterflächen des Betriebes* / Altitudine media ponderata delle superfici foraggere dell’impresa*

Zulässiger Viehbesatz in GVE/ha Futterfläche / Carico di bestiame massimo ammissibile in UBA/ha di superficie foraggera

bis/fino a 1250m

2,5

über/oltre 1250m und/e bis/fino a1500m

2,2

über/oltre 1500m und/e bis/fino a 1800m

2,0

über/oltre 1800m

1,8

*Anmerkung: Wert aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen

*Annotazione: valore preso dall’Anagrafe provinciale delle imprese agricole

 

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