1. Sono agevolabili i seguenti interventi:
a) rimozione del legname di piante morte, deperenti o danneggiate da avversità biotiche o abiotiche, che può rappresentare un rischio per l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;
b) investimenti selvicolturali in popolamenti giovani, cure colturali, sfollo, diradamenti in fustaia nonché attività di rivitalizzazione vegetativa in boschi cedui invecchiati e/o abbandonati, su una superficie boscata di almeno un ettaro.