1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste, in attuazione dell’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.
2. Finalità delle agevolazioni è preservare, proteggere e gestire a lungo termine i boschi, di proprietà pubblica e privata, in tutte le loro funzioni.
3. I contributi sono concessi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Tale regolamento prevede che possano essere concessi aiuti “de minimis” a favore di un’impresa fino a un totale di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.