(1) La valutazione delle proposte progettuali, anche ai fini della tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale e comunque per le finalità di cui all’articolo 2, avviene nell’ambito di un apposito procedimento unico.
(2) Il procedimento unico comprende la verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza per l’Unione europea interessati e l’autorizzazione paesaggistica, nonché ogni altro procedimento necessario al conseguimento degli atti di assenso, concessioni, permessi, licenze o autorizzazioni, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e provinciale ai fini del rilascio della concessione.
(3) Il procedimento unico per il rilascio della concessione si articola nelle seguenti fasi:
- definizione dei parametri ambientali, paesaggistici ed eventualmente di tutela del patrimonio culturale di cui al successivo articolo 10;
- svolgimento della procedura di individuazione della proposta progettuale migliore;
- acquisizione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2;
- rilascio del provvedimento di concessione.
(4) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, disciplina, anche in relazione ai contenuti del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, i termini di durata del procedimento unico per il rilascio delle concessioni.